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I quesiti sul decreto 81: il POS su supporto informatico


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Quesito

E’ possibile tenere il piano operativo di sicurezza in cantiere su supporto informatico in luogo di quello cartaceo onde consentirne la visione ad eventuali organi di controllo che volessero consultarlo? La versione informatica di tale documento in luogo di quella cartacea, specie nei lavori di breve durata, semplificherebbe notevolmente il lavoro assolvendo in ogni caso agli adempimenti di legge.

 

Risposta

Con l’obiettivo di semplificare le cose e rispettare comunque gli adempimenti di legge, il lettore che ha formulato il quesito chiede se il piano operativo di sicurezza ( POS) può essere tenuto in cantiere invece che su un supporto cartaceo su quello informatico al fine di consentire la sua lettura agli operatori di sicurezza che devono consultarlo e agli ispettori dell’organo di vigilanza che volessero visionarlo durante la loro ispezione. Il quesito va esaminato, secondo lo scrivente, sotto un duplice aspetto, uno legislativo con riferimento alle disposizioni che sono state emanate in merito dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e l’altro sotto un aspetto invece più pratico e operativo.

 

Da un punto di vista legislativo le disposizioni normative di riferimento da prendere in considerazione sono quelle contenute nell’articolo 53 del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riguardante appunto la tenuta della documentazione tecnico amministrativa in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e in materia di tutela delle condizioni di lavoro. Secondo il comma 1 di tale articolo 53 infatti:

 

1. È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo”

 

mentre con il comma 2 dello stesso articolo 53 il legislatore ha fissato le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della documentazione stessa stabilendo che:

 

“2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:

    a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;

    b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;

    c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;

    d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;

    e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;

    f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;

    g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso”.

 

(…)

 

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – Sulla possibilità di tenere il piano operativo di sicurezza in cantiere su supporto informatico.

 



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Rispondi Autore: Claudio Nini - likes: 0
12/04/2017 (14:11:08)
Quindi si può o no?

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