I quesiti sul decreto 81: il DVR nelle organizzazioni di lavoro complesse
Quesito
Una società è costituita da un’unità centrale e da più Aree distribuite sul territorio ognuna delle quali diretta da un Capo Area delegato dal datore di lavoro ex articolo 16 il quale, a sua volta, per ogni appalto trasferisce delle funzioni in subdelega ai direttori di proprie unità produttive. In questo tipo di organizzazione può il Capo Area essere considerato come datore di lavoro ex art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008? Il DVR inoltre deve riguardare tutta la società ed essere firmato dal legale rappresentante della stessa o ci deve essere un DVR per ogni area territoriale?
Risposta
Il quesito riguarda una società distribuita in aree territoriali dirette ognuna da un Capo Area, delegato del datore di lavoro ex art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008, i quali gestiscono delle unità produttive rette da direttori subdelegati, ed è finalizzato a individuare chi deve provvedere a effettuare la valutazione dei rischi e a redigere il relativo DVR, obblighi questi che, come è noto, sono posti a carico indelegabilmente del datore di lavoro, e se tale ultimo documento deve essere unico per tutta la società o può essere relativo a ogni singola unità produttiva.
Per rispondere al quesito occorre fare una lettura combinata dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riportante le definizioni, dell’art. 29 dello stesso D. Lgs. sull’obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi e di redigere il relativo documento di valutazione dei rischi (DVR), dell’art. 16 sulla delega di funzioni da parte del datore di lavoro e dell’art. 17 sugli obblighi del datore di lavoro non delegabili.
L’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., infatti, con il comma 1 lettera b) definisce il datore di lavoro come:
“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Con lo stesso comma 1 dell’art. 2 alla lettera d) viene definita la figura del dirigente come la:
“persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”
e alla lettera t) viene definita come unità produttiva:
“lo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.
L’obbligo da parte del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi e di elaborare il DVR è stato invece fissato con l’art. 29 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo il quale:
“1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (DVR), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”
il cui inadempimento comporta l’applicazione a carico esclusivo del datore di lavoro della pena, prevista dall’art. 55 comma 1 dello stesso D. Lgs., dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.
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