I quesiti sul decreto 81: il Duvri per le aziende agricole
Quesito
Il proprietario di un fondo agricolo deve affidare ad un'azienda vitivinicola dei lavori per la realizzazione di un vigneto e a un’altra ditta l’effettuazione dei lavori di scasso sul terreno finalizzati ad impiantare i filari. E’ tenuto in questo caso il committente ad adempiere agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e quindi ad elaborare il Duvri?
Risposta
L’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tiene, a quanto pare, ancora banco nei quesiti formulati dai lettori del resto come è giusto che sia riguardando l’articolo stesso la sicurezza sul lavoro negli appalti e subappalti ai quali molto spesso si ricorre per la realizzazione di opere e servizi, segno questo che anche nel mondo agricolo e specie nelle piccole realtà sta crescendo la sensibilizzazione ai problemi della sicurezza dei lavoratori.
Il quesito questa volta proviene da un agricoltore privato che deve affidare dei lavori da eseguire sui propri fondi e più precisamente far preparare un terreno e fare installare un vigneto, ragione per cui si è posta la domanda se fosse tenuto o meno ad applicare l’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e se fosse tenuto, in particolare, ad elaborare il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri) per i rischi che dovessero eventualmente correre coloro che devono intervenire ad operare sui suoi fondi per lo svolgimento dei lavori affidati.
L’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, così come già prevedeva l’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994 dallo stesso abrogato, ha fissato dei precisi obblighi a carico di un datore di lavoro committente nell’eventualità che decida di affidare dei lavori a ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi nell’ambito della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa oppure nell’ambito dell’intero ciclo produttivo della medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, allo scopo ovviamente di tutelare da un lato i lavoratori autonomi stessi o quelli dell’appaltatore che vengano ad operare in ambienti a loro sconosciuti e, dall’altro, i lavoratori del committente stesso che si trovino davanti ad inusuali situazioni di rischio determinate dall’appalto o dalle prestazioni d’opera.
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