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I quesiti sul decreto 81: formazione sull’uso delle scale portatili
Bari, 1 Ago - Sulla formazione dei lavoratori sull’uso delle scale portatili. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
In caso di lavori in quota eseguiti con l'uso di scale portatili, la formazione sull'utilizzo delle scale stesse può farla il RSPP aziendale e/o anche un preposto con un certo numero di anni di esperienza oppure occorre rivolgersi ad agenzie formative?
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Risposta
L' Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, emanato ai sensi dell’articolo 37 comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, Accordo pubblicato sulla G. U. dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012, prevede al punto 4 due tipi di formazione una generale della durata minima di 4 ore per tutti i settori Ateco e che ha per contenuti i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione nonché nozioni sulla organizzazione della prevenzione aziendale, sui diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti obbligati aziendali e sugli organi di vigilanza, controllo e assistenza, ed una di tipo specifico che riguarda essenzialmente i rischi riferiti alle mansioni, i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
L’elenco preciso di tali rischi è riportato nello stesso punto 4 dell’Accordo e la durata minima prevista per tale formazione specifica, legata alla classificazione dei settori di cui all’Allegato 2 dell’Accordo stesso, riportante la individuazione delle macrocategorie di rischio e le corrispondenze Ateco 2002-2007, è pari a 4 ore per i settori della classe di rischio basso, 8 ore per i settori della classe di rischio medio e 12 ore per i settori della classe di rischio alto. Lo stesso Accordo, al terzo comma della premessa, precisa altresì che la formazione specifica in esso indicata è distinta da quella prevista dai titoli del D. Lgs. n. 81/2008 successivi al primo e relativa a mansioni o ad attrezzature particolari per le quali è necessario integrare la formazione stessa con percorsi formativi ulteriori così come accade per l’addestramento di cui al comma 5 dell’articolo 37 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008.
Quindi sulla base di quanto sopra indicato ed in risposta al quesito formulato, la formazione sull’uso delle attrezzature comuni, quali sono le scale portatili, essendo tali attrezzature espressamente citate al quinto rigo dell’elenco dei contenuti di cui al punto 4, rientra nella formazione specifica dei lavoratori. Per quanto riguarda, infine, la individuazione dei docenti e dei loro requisiti, la formazione di cui al quesito, in attesa che la Commissione consultiva permanente, secondo quanto indicato nel punto 1 dell'Accordo, elabori dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro, può essere fatta internamente o esternamente all'azienda e da docenti interni o esterni all'azienda stessa che possano dimostrare di possedere una esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, esperienza professionale, è quindi precisato nello stesso punto 1 dell’Accordo, “che può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro”.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Antonio Puddu - likes: 0 | 26/11/2015 (19:06:06) |
Buonasera, Mi sapete indicare un corso valido per addetti alle scale portatili ? |