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I quesiti sul decreto 81: aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza
Bari, 12 Nov – Un quesito sulla individuazione dei quinquenni relativi all’aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Risposta a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Ho frequentato il corso di formazione per svolgere l’attività di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione nei cantieri temporanei o mobili prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 e ho completato il primo aggiornamento a fine ottobre 2009. E’ vero che per potere continuare a svolgere l’attività di coordinatore, così come sostenuto dall’Organo di Vigilanza che vuole adottare un provvedimento nei confronti del committente, avrei dovuto effettuare il secondo aggiornamento entro il mese di ottobre 2014?
Risposta
Il quesito riguarda l’individuazione delle date di scadenza dei quinquenni successivi al primo entro i quali i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione devono avere svolto l’aggiornamento di 40 ore previsto dall’Allegato XIV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e quello che più meraviglia è che ancor’oggi sussistano dei dubbi sull’argomento benché gli stessi siano stati chiariti anche a livello ministeriale. Il quesito al quale si dà ora riscontro riguarda in particolare il caso di un coordinatore per la sicurezza che, formatosi prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, ha concluso il primo aggiornamento nel 2009 e mira a conoscere se lo stesso coordinatore è tenuto a ripetere l’aggiornamento entro il 2014 o può farlo entro il 2018.
Per potere determinare le date di inizio e di chiusura dei quinquenni successivi al primo è opportuno tenere presente quanto stabilito dalle disposizioni emanate in merito dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106.
(...)
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Rispondi Autore: Ignazio Antonio - likes: 0 | 12/11/2014 (16:08:36) |
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