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Novità sulla geolocalizzazione dei mezzi in categoria 5
Con la Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali introduce importanti novità in materia di geolocalizzazione degli autoveicoli iscritti in categoria 5, relativa al trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Il provvedimento, in vigore dal 2 aprile 2026 insieme alla Circolare n. 2 del 27 marzo 2026, ridefinisce modalità operative e scadenze per l’adempimento di un obbligo già previsto dal quadro normativo vigente.
In questo articolo presenteremo:
- Un aggiornamento normativo: cosa cambia
- Obbligo di attestazione: scadenza al 30 giugno 2026
- Le conseguenze del mancato adeguamento
- Requisiti tecnici dei sistemi di geolocalizzazione
- Veicoli già cancellati: possibilità di reiscrizione
- Impatti operativi per le imprese
Un aggiornamento normativo: cosa cambia
La nuova deliberazione abroga la precedente Deliberazione n. 3/2024, recependo le disposizioni introdotte dalla Legge 26/2026 (conversione del Decreto Milleproroghe). L’intervento si inserisce nel solco del sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), che già prevedeva l’obbligo di geolocalizzazione dei mezzi per garantire maggiore trasparenza e controllo nella gestione dei rifiuti pericolosi.
Con questo aggiornamento, l’Albo fornisce indicazioni più precise su come le imprese devono dimostrare la presenza dei sistemi GPS sui propri veicoli.
Obbligo di attestazione: scadenza al 30 giugno 2026
Uno degli aspetti centrali della Deliberazione n. 1/2026 riguarda l’introduzione di un adempimento formale obbligatorio: le imprese iscritte in categoria 5 devono presentare un’istanza telematica per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sui veicoli utilizzati.
Le aziende con più automezzi possono scegliere se inviare un’unica istanza o più istanze distinte (una per ciascun veicolo), purché tutte vengano trasmesse entro il termine del 30 giugno 2026.
Le conseguenze del mancato adeguamento
A partire dal 1° luglio 2026, scatteranno conseguenze rilevanti per le imprese inadempienti:
- Cancellazione d’ufficio degli autoveicoli dalla categoria 5 per i quali non è stata presentata l’istanza;
- Possibile avvio di procedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 21 del D.M. 120/2014, qualora venga meno il requisito minimo di iscrizione.
Resta tuttavia garantita la validità delle istanze già presentate ai sensi della precedente Deliberazione n. 3/2024, che saranno considerate regolarmente acquisite e sottoposte a istruttoria.
Requisiti tecnici dei sistemi di geolocalizzazione
La normativa non si limita a imporre l’obbligo, ma definisce anche le caratteristiche tecniche minime dei sistemi di geolocalizzazione. In particolare, il sistema deve:
- essere associato in modo univoco alla targa e al telaio del veicolo;
- consentire la registrazione del percorso tramite una sequenza di punti di posizione;
- permettere l’esportazione dei dati in un formato standard;
- garantire la visualizzazione dei percorsi tramite strumenti informatici accessibili all’operatore.
Questi requisiti mirano a rendere tracciabile in modo affidabile ogni fase del trasporto dei rifiuti pericolosi.
Veicoli già cancellati: possibilità di reiscrizione
La Circolare n. 2/2026 introduce un chiarimento operativo di rilievo per le imprese: i veicoli precedentemente cancellati per assenza del sistema di geolocalizzazione possono essere reiscritti.
La procedura prevede:
- presentazione di una nuova istanza telematica;
- attestazione del possesso dei requisiti tecnici richiesti.
Anche in questo caso, il termine del 30 giugno 2026 rappresenta la scadenza ultima per regolarizzare la posizione dei mezzi.
Impatti operativi per le imprese
Le aziende che operano nel trasporto di rifiuti pericolosi devono adottare un approccio strutturato per garantire la conformità normativa, che include:
- verifica dello stato di installazione dei dispositivi GPS su tutta la flotta;
- controllo della conformità tecnica dei sistemi di geolocalizzazione;
- predisposizione e invio delle istanze entro i termini;
- monitoraggio delle eventuali criticità legate alla cancellazione dei mezzi.
Il rispetto di tali adempimenti è essenziale per evitare interruzioni dell’attività e possibili conseguenze sanzionatorie.
La Deliberazione n. 1/2026 rappresenta un passaggio operativo fondamentale nell’attuazione dell’obbligo di geolocalizzazione dei mezzi in categoria 5. Non introduce un nuovo obbligo, ma ne chiarisce le modalità di adempimento, rafforzando il sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti pericolosi.
Per le imprese del settore, il messaggio è chiaro: è necessario verificare immediatamente la conformità dei propri veicoli e completare l’invio delle istanze entro la scadenza prevista, evitando così conseguenze che potrebbero incidere significativamente sull’operatività aziendale.
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Pubblica un commento
| Rispondi Autore: valter lanfranco | 08/04/2026 (21:25:39) |
| Ok, va bene tutto (forse), però noi che operiamo direttamente (autisti), e che dobbiamo stilare accordi (sindacalisti), vorremmo sapere finalmente se dobbiamo o meno fare accordi o bastano le informative, perché un mese fa era apparsa una circolare dell'ITL che diceva tutto ed il contrario di tutto in merito alla geolocalizzazione, quindi poche parole ma chiare una volta per tutte sarebbero gradite. | |