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La gestione di sfalci e potature: punto della situazione

La gestione di sfalci e potature: punto della situazione

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Gestione Rifiuti

09/11/2021

Un riepilogo delle modalità gestionali dei rifiuti costituiti da sfalci e potature e chiarimenti pubblicati dal Ministero per la Transizione Ecologica a seguito del Decreto Legislativo n.116/2020

Con il Decreto Legislativo n.116/2020 sono state modificate le norme riguardanti la gestione dei rifiuti costituiti da sfalci e potature.

 

Riportiamo pertanto un riepilogo delle modalità gestionali di tali rifiuti, aggiornato con le ultime modifiche e chiarimenti pubblicati dal Ministero per la Transizione Ecologica.


Gestione sfalci e potature: punto della situazione - ottobre 2021

In relazione alla gestione dei rifiuti costituiti da sfalci e potature provenienti dalla gestione del verde privato, con il D.Lgs.116/2020 sono state introdotte diverse modifiche.

 

Riportiamo di seguito un’analisi delle diverse possibili alternative gestionali, in base alla classificazione di tali scarti come sottoprodotti o come rifiuti.

 

A) Classificazione come rifiuti o sottoprodotti

A nostro parere si possono ancora applicare alcune delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente con la nota n.6038 del 27/05/2015, con la quale si chiariva a quali condizioni gli sfalci e potature derivanti da manutenzione del verde possono essere considerati sottoprodotti oppure considerati rifiuti:

• se tali materiali non possono essere esclusi dalla normativa dei rifiuti perché non rispettano le condizioni previste, allora possono essere considerati come sottoprodotti se rispettano tutte le condizioni del TU ambientale. Queste condizioni devono ricorrere nel caso concreto e vanno dimostrate caso per caso;

• se non è possibile qualificarli nemmeno come sottoprodotti, i materiali da sfalcio e potature devono essere considerati rifiuti urbani o speciali, a seconda dell'attività di provenienza, sulla base della classificazione dei rifiuti.



Con la circolare n.51657/2021, il Ministero per la Transizione Ecologica ha fornito, in attuazione del D.Lgs.116/2020, ulteriori chiarimenti in merito alla classificazione di sfalci e potature. Per quanto riguarda la classificazione dei residui derivanti dalla manutenzione del verde, viene innanzitutto ribadito che, in base all’attuale formulazione dell’articolo 185, comma 1, lettera f), sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti solamente “… la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.


Conseguentemente, in tutti gli altri casi gli sfalci e potature ricadono nella disciplina dei rifiuti salvo il caso, chiarisce la circolare, in cui sia possibile qualificare tali residui come sottoprodotti, dimostrando la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 184-bis, come peraltro già riportato nella nostra analisi specifica riguardante la gestione di sfalci e potature.


Sulla classificazione di tali rifiuti come urbani o speciali, viene chiarito che:
a) I rifiuti prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico devono essere qualificati come rifiuti urbani;

b) I rifiuti prodotti nell’ambito di una attività di manutenzione del verde privato effettuata da un’impresa devono essere qualificati come rifiuti speciali, non essendo l’attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell’allegato L-quinquies;

c) I rifiuti prodotti nell’ambito di una attività “fai da te”, effettuata da privati, devono essere qualificati come rifiuti urbani.

 

In ultimo, per tali rifiuti, anche quando classificati come “speciali”, è possibile utilizzare il codice EER 20 02 01, non risultando utile nessuno degli altri codici previsti per i rifiuti speciali.


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B) Gestione come sottoprodotti

Viste le caratteristiche di questi materiali e la loro possibilità di recupero / riutilizzo (in ambito agricolo, floro – vivaistico, energetico ecc…), la classificazione come sottoprodotti è senz’altro l’opzione migliore, se sono rispettate tutte le condizioni previste dall’art.184-bis del D.Lgs.152/06. 

 

Come per gli altri casi in cui si vogliono classificare degli scarti di lavorazione come sottoprodotti e non come rifiuti, è necessario dimostrare il rispetto di tutte le condizioni previste dall’art. 184-bis del D.Lgs.152/2006.

Occorre quindi che il produttore, ma anche tutti i soggetti coinvolti (trasportatore, destinatario ed eventuale intermediario), conservino la documentazione idonea a provare tutti gli elementi richiesti dalla norma.

Ad esempio possono essere conservati i contratti tra le parti, non si ritiene infatti sufficiente la fattura perché è successiva alla transazione mentre il contratto è preventivo, o la documentazione prevista dal DM 264/2016 per la dimostrazione del rispetto di tutti i requisiti previsti per la classificazione come sottoprodotto. Nel caso in cui nei diversi trasporti le situazioni che permettono di rispettare le condizioni previste dal suddetto art. 184-bis sono invariate, nulla vieta di riutilizzare la stessa documentazione.

 

Ricordiamo che il DM 264/2016, la cui applicazione non è obbligatoria, ha definito criteri indicativi che si possono utilizzare per dimostrare la sussistenza dei requisiti per qualificare i residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Per specifiche categorie di residui di produzione, costituite principalmente da biomasse, sono riportate le principali norme che ne regolamentano l'utilizzo ed un insieme di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali. In particolare, nell’allegato 1 sono riportate le condizioni e le norme di riferimento da rispettare che ne permettono l’utilizzo come combustibili: nel caso di sfalci e potature occorre rispettare le disposizioni dell’allegato X, parte II, sezione 4, lettera c), alla Parte V del D.Lgs.152/2006.

 

Conseguenza della classificazione come sottoprodotti è anche l’utilizzo di bio-trituratori, o attrezzature analoghe, per la riduzione volumetrica di questi materiali, in quanto:

- se classificati come sottoprodotti: se i bio-trituratori effettuano unicamente una riduzione volumetrica, a nostro parere non vi è necessità di alcuna autorizzazione, in quanto si ritiene che la riduzione volumetrica possa rientrare nella normale pratica industriale;

- se classificati come rifiuti: a nostro parere si tratta di un’attività di trattamento rifiuti. Al riguardo, evidenziamo che il DM 5/2/1998, riguardante le attività di recupero rifiuti in forma semplificata, per queste tipologie di rifiuti prevede unicamente (punto 16) il compostaggio (di cui la triturazione è una fase propedeutica). Pertanto, attività di gestione dei rifiuti differenti dal compostaggio sono da autorizzarsi in forma ordinaria.

 

C) Gestione come rifiuti

Va premesso che in base all’art.185 co.1 lett.f) sono esclusi dalla gestione come rifiuti gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Pertanto, tale esclusione è limitata ai soli rifiuti generati nell’ambito di pratiche colturali.

 

Sfalci e potature derivanti da parchi e giardini prodotti da imprese agricole, pertanto, NON rientrano in questa esclusione.

 

Occorre quindi valutare la classificazione come rifiuti:

a)      Urbani: in base all’art.183 co.1 lettera b-ter) punto 5) rientrano in questa classificazione i soli rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, come anche ribadito dal MiTE con la circolare n.51657/2021. Pertanto, per il loro trasporto è necessaria l’iscrizione nella categoria 1 dell’Albo Gestori Ambientali.

Sempre in base alla stessa circolare, non è corretto assegnare questa classificazione anche ai rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde privato. Si evidenzia però che alcuni gestori pubblici danno una lettura diversa e considerano come rifiuti “simili agli urbani” tutti quelli che rispettano almeno una delle due caratteristiche (rientranti nell’allegato L-quater e/o generati da attività dell’allegato L-quinques.

Rientrano inoltre tra i rifiuti urbani i rifiuti prodotti da privati cittadini nell’ambito di attività “fai da te”;

 

b)     Speciali: in base alla circolare MiTE n.51657/2021 sfalci e potature prodotti da imprese nell’ambito della manutenzione del verde privato sono da classificarsi come speciali. Quindi se derivano da manutenzione di verde privato (comprensivo del verde a corredo di imprese) effettuata da un’impresa, sono classificati come rifiuti speciali da attività artigianali: per il trasporto è necessaria l’iscrizione nella cat.2-bis dell’Albo Gestori Ambientali (art. 212 co.8) (se l’impresa non è già iscritta nelle categorie 4 o 5) e l’utilizzo del formulario, occorre compilare il registro di carico e scarico e, se vi sono i presupposti, presentare il MUD.

 

La suddetta circolare MiTE dispone inoltre che per classificare questi rifiuti, indipendentemente dalla loro classificazione come urbani o speciali, è possibile utilizzare il codice CER 20 02 01 non risultando utile nessuno degli altri codici previsti per i rifiuti speciali.

 

Di fatto, ciò non comporta modifiche significative rispetto alla situazione precedente all’entrata in vigore del D.Lgs.116/2020, in quanto con le modifiche apportate dalla Legge Europea 2018 al D.Lgs.152/06 la classificazione come rifiuti speciali era già avvenuta. L’unica modifica rilevante riguarda la gestione dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni, che con la suddetta Legge Europea erano stati esclusi dalla normativa sui rifiuti, mentre ora sono classificati come rifiuti urbani.




            C.1) Destinazione dei rifiuti speciali

Conferimento a centri di raccolta comunali

Conseguentemente alla non possibilità di classificazione come rifiuti urbani, il conferimento ai centri di raccolta comunali non è più possibile.

In ogni caso rimane la possibilità, anche se classificati come speciali, di procedere tramite apposite convenzioni col gestore locale.

 

Conferimento ad impianti autorizzati

Il conferimento ad impianti autorizzati/ operanti con comunicazione semplificata è la destinazione conseguente alla classificazione come speciali.

Con il nuovo articolo 182-ter pare intenzione del legislatore introdurre delle semplificazioni nella gestione di questi rifiuti, principalmente tramite compostaggio, però a nostro parere non ci sono evidenze del fatto di escludere tali trattamenti dalla necessità di autorizzazioni (ad oggi il compostaggio rientra nel punto 16 del DM 5/2/1998).

 

D) Abbruciamento di sfalci e potature

In merito alla combustione di sfalci e potature, ricordiamo infine che il DL 91/2014 ha disposto che per poter considerare come normale pratica agricola e non come attività di gestione di rifiuti il raggruppare e bruciare questi materiali, è necessario che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- il materiale deve essere quello indicato all’art. 185 co. 1 lett. f)

- il materiale deve essere raggruppato e bruciato nello stesso luogo di produzione

- il materiale deve essere in cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro

- il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti

- il materiale non deve essere bruciato nei periodi vietati dagli enti locali (Regione, Comuni e altre Amministrazioni in materia ambientale, come ad esempio l’ARPA)

 

Conseguentemente, fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis dell’articolo 182, non costituisce reato di combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis) l’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale (compresi sfalci e potature), anche derivato da verde pubblico o privato, nel rispetto delle suddette condizioni. Diversamente, si attua il reato di combustione illecita di rifiuti ai sensi dell’art.256-bis del D.Lgs.152/06.

 

In merito all’abbruciamento di questi materiali segnaliamo che in diverse zone tale pratica viene vietata in diversi periodi dell’anno, in attuazione delle disposizioni per la tutela dall’inquinamento atmosferico.

 

Business Consulting, Sixtema s.p.a.

 

 

Ministero per la Transizione Ecologica – Circolare n. 51657 del 14 maggio 2021 - Decreto legislativo n.116/2020 - criticità interpretative ed Applicative – chiarimenti

 

 

Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.





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