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Gestione rifiuti urbani e Tari: chiarimenti dal MiTE

Gestione rifiuti urbani e Tari: chiarimenti dal MiTE

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Gestione Rifiuti

20/04/2021

La circolare del Ministero in merito all'attuazione del Testo Unico Ambientale per le parti riguardanti la gestione dei rifiuti urbani provenienti da attività produttive e la conseguente determinazione della Tari.

In risposta a diverse richieste di chiarimento, il Ministero per la Transizione Ecologica ha pubblicato una circolare in merito all'attuazione del Testo Unico Ambientale per le parti riguardanti la gestione dei rifiuti urbani provenienti da attività produttive e la conseguente determinazione della Tari.

 

1)      Coordinamento tra art.238 D.Lgs.152/06 e co.649 L.147/2003

Viene chiarito che le modalità di calcolo da applicarsi, ai sensi dell’art.238, per la determinazione dell’importo per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani sono quelle previste dalla L.147/2013 per la determinazione della TARI, e non quelle riguardanti la tariffa integrata ambientale (TIA2) richiamata dal suddetto art.238 in quanto abrogata.

 

Inoltre, la riduzione della quota variabile in caso di conferimento a soggetti diversi dal servizio pubblico si deve leggere come applicabile quando i rifiuti siano avviati ad una qualunque delle forme di recupero previste nell’allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 (operazioni da R1 a R13) e non solo in caso di avvio a riciclo come invece previsto dalla L.147/2013.

 

Anche in caso di conferimento a soggetti diversi dal servizio pubblico, i produttori dovranno comunque versare la quota fissa della tariffa rifiuti, relativa ai servizi forniti indivisibili (es: spazzamento strade).

 

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 2)      Comunicazione scelta gestore rifiuti

Il DL 41/2020 prevede che entro il 31 maggio di ogni anno dev’essere comunicata l’eventuale scelta di non avvalersi del servizio pubblico. Nella circolare viene evidenziato che, per permettere ai Comuni una corretta pianificazione, questa comunicazione dovrebbe essere preventiva e cioè riguardante la scelta che l’interessato intende effettuare per l’anno successivo: viene però evidenziato che, in assenza di proroghe del suddetto termine del 31 maggio, il termine ultimo a disposizione dei Comuni per la definizione della Tari non dovrebbe essere successivo al 31 maggio, diversamente da quanto previsto per il 2021 per il quale il termine ultimo per i Comuni è stato fissato al 30 giugno. In merito a questa comunicazione, segnaliamo che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm – ex Antitrust) ne ha chiesto la cancellazione in quanto discriminatoria nei confronti degli operatori privati.

 

In caso di variazione, durante il quinquennio di riferimento, da un soggetto privato ad un altro di cui il produttore ha scelto di avvalersi, non occorre rispettare questo termine del 30 maggio, ma la variazione può essere effettuata durante tutto l’anno e comunicata entro il successivo 30 maggio. Mentre il passaggio da pubblico a privato dev’essere fatta il primo possibile per ottenere lo scomputo della Tari nel più breve tempo possibile.

 

Nella comunicazione della scelta di avvalersi di un gestore diverso da quello pubblico, occorre indicare le tipologie e le quantità di rifiuti urbani prodotti. Nella circolare è indicato che tali rifiuti siano avviati a recupero, indicazione che non trova riscontro nell’art.238: è nostro parere che possano essere avviati anche a smaltimento presso in soggetto privato. In questo caso non sarà però possibile ottenere una riduzione della quota variabile della Tari, riduzione applicabile solo in caso di avvio a recupero. Inoltre, a nostro parere, in base a questa indicazione è possibile avvalersi di un soggetto privato anche solo per parte (come tipologia e/o quantità: ad esempio solo per parte dei CER prodotti o, per lo stesso CER, solo per una frazione delle quantità prodotte) dei rifiuti urbani prodotti. Per questo caso però la circolare non chiarisce le eventuali implicazioni sulla Tari.

 

Inoltre, contratti con soggetti privati stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.116/2020 non sono annullati, ma si dovranno comunque rispettare le disposizioni previste in merito alla comunicazione annuale.

 

3)      Esclusione dal computo Tari di locali in cui si producono rifiuti speciali

 In considerazione del fatto che nell’allegato L-quinques alla Parte IV del D.Lgs.152/06, riportante l’elenco delle attività in cui possono essere generati rifiuti,simili agli urbani, non sono comprese le attività industriali:

- Le superfici dove avvengono lavorazioni industriali, dove pertanto si producono rifiuti speciali, sono escluse dal computo della Tari, sia per quanto riguarda la quota fissa che quella variabile. Sono comprese in queste superfici anche i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti;

- Rientrano nel computo della Tari, per entrambe le tipologie di quote che la compongono, le superfici sulle quali sono prodotti rifiuti urbani come, ad esempio, mense, uffici o locali a questi funzionalmente connessi. La tassazione si applica comunque limitatamente alle attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle elencate nell’allegato L-quinques;

- Nel caso in cui i suddetti rifiuti urbani siano conferiti a soggetti diversi dal servizio pubblico, per il calcolo della Tari si applica la sola quota fissa.

 

Per analogia, tali disposizioni si applicano anche alle attività artigianali ai sensi dell’art.184 co.3 lett.d) del D.Lgs.152/06.

 

Tutti i rifiuti prodotti dalle attività rientranti nell’art.184 co.3 lett.a) del D.Lgs.152/06, cioè agricole, agro-industriali, silvicoltura e pesca sono classificati come speciali e pertanto non vi si applicano le disposizioni riguardanti i rifiuti urbani. Considerando però che l’allegato L-quinques dispone che attività non elencate, ma analoghe per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese tra le attività a cui sono analoghe. Conseguentemente, queste attività possono a titolo volontario concordare con il gestore del servizio pubblico l’adesione a tale servizio.

 

 4)      Quantità conferibili al servizio pubblico

Non sono più previsti, e non sono neppure fissabili, quantità massime di rifiuti conferibili al servizio pubblico, come invece precedentemente previsto dai criteri di assimilazione definiti dai Comuni, che pertanto dovrà attrezzarsi per gestire tutte le quantità richieste.

 

 

Interpreta®

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero della Transizione Ecologica – Circolare n. 0037259 del 12 aprile 2021 - D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.




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