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Definiti i criteri "End of Waste" per il recupero dei rifiuti inerti

Definiti i criteri

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Gestione Rifiuti

25/01/2023

Il decreto Ministeriale 27 settembre 2022 n. 152 con i criteri "End of Waste" per il recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e da altre attività minerarie.

 

Con un nuovo regolamento, sono stati definiti i criteri " End of Waste" per il recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e da altre attività minerarie.

 

Queste disposizioni entrano in vigore il 4 novembre 2022, ed entro il 3 maggio 2023 le imprese interessate dovranno adeguare le proprie autorizzazioni o comunicazioni semplificate, compresa l'adozione di un sistema di certificazione qualità ai sensi della norma ISO 9000.

 

OBIETTIVI

Con il DM 152/2022 sono stati definiti i criteri che permettono l’ottenimento di aggregati recuperati da operazioni di recupero di rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione e da altre attività minerarie.

 

RIFIUTI TRATTABILI

Possono essere sottoposti alle operazioni di recupero rifiutiinerti provenienti da:

- attività di costruzione e demolizione identificati con i codici CER 17, preferibilmente provenienti da manufatti sottoposti a demolizione selettiva;

- origine minerale, non classificabili con i codici CER 17.

Questi rifiuti sono riportati nell’allegato 1 – tabella 1:

 

Codici CER ammessi da DM 152/2022

Confronto con gruppo 7 DM 5/2/1998 – rifiuti ceramici ed inerti

Rifiuti da costruzione e demolizione

17 01 01

Cemento

7.1

17 01 02

Mattoni

7.1

17 01 03

Mattonelle e ceramiche

7.1

17 01 07

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

7.1, 7.11

17 03 02

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

7.6

17 05 04

Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

7.11, 7.14, 7.31-bis

17 05 08

Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

7.11

17 09 04

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

7.1

Altri rifiuti di origine minerale

01 04 08

Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

7.2

01 04 09

Scarti di sabbia e argilla

 

01 04 10

Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

7.2

01 04 13

Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

7.2

10 12 01

Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico

7.3

10 12 06

Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espanse eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso

7.3, 7.12

10 12 08

Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

7.3, 7.4

10 13 11

Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

7.1

12 01 17

Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto

7.10

19 12 09

Minerali (ad esempio, sabbia, rocce)

Non presenti

 

Ricordiamo che per i rifiuti presenti in entrambe le normative, le disposizioni del DM 152/2022 sostituiscono quelle del DM 5/2/1998, il quale continua ad applicarsi per i rifiuti e per le finalità di utilizzo non richiamati nel DM 152/2022.

 

Rifiuti da bonifica siti

Con l’interpello n.147877 del 25/11/2022, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che i rifiuti identificati con codice CER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a bonifica sono esclusi dal DM 152/2022 in quanto non derivano da attività di costruzione e demolizione ma da procedure di bonifica.

 

Le operazioni di recupero di rifiuti non rientranti nel campo d’applicazione del DM sono sottoposte ad autorizzazione ordinaria / AIA «caso per caso».

 

Nel caso di recupero di CER 170504 da siti di bonifica, i materiali ottenuti possono essere utilizzati nello stesso sito di bonifica, se rispettano i requisiti previsti dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 riguardante le operazioni di bonifica dei siti.

 

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RECUPERO RIFIUTI

Il decreto riporta a titolo puramente esemplificativo alcune forme di trattamento che permettono il recupero dei rifiuti.

 

Pertanto, i rifiuti possono essere sottoposti ad operazioni di recupero definite dal gestore dell’attività di recupero: unico obiettivo è il rispetto dei criteri di conformità dell’aggregato recuperato ottenuto dal trattamento dei rifiuti, riportati nell’allegato 1:

- Rifiuti ammissibili (elencati nella tabella 1). Viene evidenziata la preferenza verso rifiuti provenienti da operazioni di demolizione selettiva;

- Procedure per la verifica dei rifiuti in ingresso;

- Processo di lavorazione minimo e deposito (macinazione, selezione, vagliatura ecc…);

- Requisiti di qualità dell’aggregato recuperato, tramite verifiche su ogni lotto.

 

Autorizzazione / comunicazione semplificata

Gli impianti che effettuano il recupero di rifiuti elencati nella tabella 1 possono operare in regime di autorizzazione (art.208 o AIA) oppure di comunicazione semplificata (art.216 D.Lgs.152/06).

Gli impianti che invece effettuano il recupero di rifiuti non elencati nella tabella 1 possono operare esclusivamente in regime ordinario, ai sensi dell’art.208 o del Titolo III-bis del D.Lgs.152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale), atti autorizzativi con i quali verranno definiti i criteri per classificare i materiali ottenuti come EoW).

 

Caratteristiche impianto

Sistema gestione qualità

Tutti i produttori di aggregati recuperati devono attuare sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 e certificati da organismi accreditati.

 

L’adozione di tali sistemi deve avvenire entro il 3 maggio 2023.

In seguito a diverse richieste che ci sono pervenute, evidenziamo il fatto che eventuali certificazioni già in possesso da parte delle imprese quali, ad esempio, ISO 14001 o registrazione EMAS non sono alternative alla norma ISO 9001, di cui il relativo sistema qualità dev’essere obbligatoriamente attuato.

 

Procedure operative e controlli

Sui rifiuti in ingresso vanno effettuati controlli sulla documentazione, visivi e, se necessari (es: dubbi sulla corretta codifica dei rifiuti), ulteriori controlli (es: analisi chimiche). Questi controlli vanno attuati tramite un sistema per il controllo di accettazione, che verifichi il rispetto delle condizioni previste dal DM. Dove presenti, questo sistema dev’essere integrato nei sistemi di gestione ambientali ai sensi delle norme ISO 14001 o EMAS.

 

Questo sistema deve garantire almeno i seguenti obblighi e devono essere predisposte procedure per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità:

- esame documentazione a corredo del carico in ingresso (formulario, eventuali certificati analitici ecc…), da parte di personale con appropriati formazione ed addestramento;

- controllo visivo del carico in ingresso;

- accettazione del carico dopo esiti positivi dei controlli su documentazione e visivi, da parte di personale con formazione ed aggiornamento biennale che provvede alla selezione dei rifiuti da materiali estranei;

- pesatura e registrazione carico. Nel DM non sono prescritti specifici sistemi di pesatura, pertanto riteniamo che la scelta (es: pesa a terra, celle di carico su pale caricatrici ecc…) possa essere effettuata a discrezione del gestore dell’impianto di trattamento;

- stoccaggio separato rifiuti non conformi;

- messa in riserva dei rifiuti conformi, in area esclusivamente dedicata;

- movimentazione dei rifiuti avviati al recupero da parte di personale con formazione ed aggiornamento almeno biennale;

- controlli supplementari, eventualmente anche analitici, a campione o in base a necessità scaturite dai controlli della documentazione o visivi;

- in attesa delle verifiche di conformità, i singoli lotti di aggregato recuperato non devono essere miscelati tra loro. Inoltre, in attesa del conferimento al sito di utilizzo, l’aggregato è depositato e movimentato nell’impianto in cui è stato prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo.

 

Formazione ed addestramento del personale

In varie fasi del processo di trattamento è previsto l’utilizzo di personale adeguatamente formato. Non essendo riportate indicazioni specifiche sui contenuti, sulle modalità di erogazione e sui soggetti che devono erogare tale formazione, riteniamo che l’indicazione più adeguata sia quella che la formazione deve riportare contenuti adeguati al ruolo ed alle attività svolte dal personale coinvolto, senza comunque la necessità di dover individuare tempistiche minime di formazione. Il soggetto erogatore può essere sia interno che esterno all’impresa, con formazione ed esperienza comunque adeguate. Riteniamo sia comunque necessario tenere traccia della formazione effettuata, per poterne dimostrare l’effettivo svolgimento in caso di verifiche e controlli.

 

CARATTERISTICHE ED UTILIZZI DEGLI AGGREGATI RECUPERATI

 

Lotto di produzione

Gli aggregati recuperati sono identificati per lotti, dove un lotto è costituito da una quantità massima di 3.000 mc. Il lotto è pertanto identificato esclusivamente in base alla quantità e non in base ad altri parametri quali, ad esempio, il periodo di produzione o la tipologia di rifiuti in seguito al trattamento dei quali è stato ottenuto l’aggregato recuperato che forma il lotto in esame.

 

Caratteristiche degli aggregati recuperati

I rifiuti possono essere sottoposti ad operazioni di recupero definite dal gestore dell’attività di recupero: unico obiettivo è il rispetto dei criteri riportato nell’allegato 1. In particolare, i parametri da rispettare da parte di tutti gli aggregati recuperati, indipendentemente dal loro utilizzo, sono riportati nella tabella 2, mentre per gli aggregati non destinati al confezionamento di calcestruzzo devono essere rispettati, oltre a quelli riportati nella tabella 2, anche i parametri riportati nella tabella 3 relativi al test di cessione.

 

Utilizzi degli aggregati recuperati

Gli aggregati recuperati possono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi riportati nell’allegato 2 al decreto, nel rispetto delle norme riportate nella tabella 5.

Per tutte le forme di utilizzo, ad esclusione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate, gli aggregati recuperati devono essere marcati CE. Nella tabella 4 sono riportate le norme UNI di riferimento per l’ottenimento della marcatura CE:

Utilizzo

Norme europee armonizzate

Idoneità tecnica

Realizzazione corpo dei rilevati di opere in terra

UNI EN 13242

UNI 11531-1 Prospetto 4 a

Sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e piazzali civili ed industriali

//

//

Strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali

//

//

Recuperi ambientali, riempimenti e colmate

UNI EN 13242

UNI EN 11531-1 Prospetto 4 a

Strati accessori con funzione, ad esempio, anticapillare, antigelo o drenante

UNI EN 13242

UNI EN 13450

UNI 11531-1 Prospetto 4 b

Confezionamento calcestruzzo

UNI EN 12620

UNI 8520-1 Prospetto 1

UNI 8520-2 Appendice A

UNI 11104 Prospetto 4

UNI EN 206 Appendice E DM 17/1/2018 NTC: Tab 11.2.III

Confezionamento miscele legate con leganti idraulici (es: misti cementati, miscele betonabili)

UNI EN 13242

UNI EN 14227-1:2013

 


Dichiarazione sostitutiva conformità e conservazione campioni

Per ogni lotto di aggregato recuperati, il produttore deve inviare, con le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (documento firmato digitalmente, inviato tramite SPID o sistemi analoghi oppure firmato ed inviato unitamente a copia del documento d’identità del dichiarante), all’ARPA ed all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione / comunicazione che permette le attività di recupero rifiuti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiara il rispetto delle norme previste dal decreto e le caratteristiche dell’aggregato.

 

La dichiarazione dev’essere conforme al modello riportato nell’allegato 3 al decreto e va conservata, eventualmente anche in solo formato elettronico, presso l’impianto o la sede legale del produttore l’aggregato. I soggetti certificati ISO 14001 o registrati EMAS sono esonerati da tale obbligo di conservazione.

 

Il produttore dell’aggregato deve conservare per 5 anni un campione del lotto. Anche se non espressamente indicato, a nostro parere occorre conservare per 5 anni anche la dichiarazione di conformità del lotto.

 

NORME TRANSITORIE

Per adeguarsi al decreto, entro il 3 maggio 2023 il produttore dell’aggregato deve presentare:

- in caso di comunicazione semplificata ai sensi dell’art.216 del D.Lgs.152/06, un aggiornamento della comunicazione indicando la quantità massima recuperabile. In questo caso, continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 5/2/1998 riguardanti i limiti quantitativi, le norme tecniche ed i valori limite di emissione;

- in caso di autorizzazione ordinaria o AIA, un’istanza di aggiornamento riportante le modifiche effettuate per rispondere alle disposizioni del decreto.

 

In attesa di questi adeguamenti, i materiali già prodotti al 4/11/2022 e quelli che derivano dalle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione / autorizzazione per il recupero dei rifiuti.

 

Riferimenti normativi:

Decreto Ministeriale 27 settembre 2022 n.152 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.246 del 20/10/2022

Allegato 1

Allegato 3

Sixtema Spa





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