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Albo gestori ambientali: il responsabile tecnico della gestione dei rifiuti

Albo gestori ambientali: il responsabile tecnico della gestione dei rifiuti
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Gestione Rifiuti

15/03/2023

Indicazioni sul responsabile tecnico della gestione dei rifiuti con riferimento al contenuto del decreto ministeriale n. 120 del 3 giugno 2014. I compiti, l’incarico e i requisiti del responsabile tecnico e le competenze del Comitato nazionale.

Roma, 15 Mar – Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120 riporta il “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”. E in tale decreto all’articolo 10, comma 4 si segnala che ‘le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale” e di alcuni requisiti di cui al comma 2 dell’articolo.

 

Chi è questo responsabile tecnico della gestione dei rifiuti (RTGR)?

 

Il responsabile tecnico ha il principale compito di assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa in maniera effettiva e continuativa. E l’incarico può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare, da un dipendente, o anche da un soggetto esterno all'organizzazione.

 

Per comprendere meglio questo ruolo è bene soffermarsi su vari altri articoli del decreto ministeriale 120/2014 o sulle tante circolari e delibere dell’ Albo Nazionale Gestori Ambientali che sono presentate in uno specifico sito connesso all’attuale Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

 

Questi i punti affrontati nell’articolo:


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I compiti del responsabile tecnico e il ruolo del comitato nazionale

Ad occuparsi dei compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico è l’articolo 12 del DM 120/2014.

 

Si indica che il compito del responsabile tecnico, come detto in precedenza, è quello di porre in essere “azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”.

In questo senso il responsabile tecnico “svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile” dei compiti indicati sopra.

 

Si indica poi che il Comitato nazionale (l’ Albo nazionale è articolato in un Comitato Nazionale e in Sezioni regionali e provinciali) può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.

 

Ricordiamo che le competenze del Comitato nazionale sono definite dall'articolo 5 del DM dove si indica che tale Comitato ha “potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:

  • cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali;
  • stabilisce i criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell’iscrizione nelle Categorie e Classi di cui agli articoli 8 e 9 del D.M. 120/2014, validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali;
  • fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto di iscrizione;
  • fissa i criteri per la valutazione dei requisiti professionali e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico e determina le modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale dello stesso. Per lo svolgimento di tali attività il Comitato nazionale può istituire commissioni con la partecipazione di componenti delle Sezioni regionali e provinciali ;
  • fissa i criteri generali per gli interventi a sostegno dei soggetti iscritti;
  • coordina l'attività delle Sezioni regionali e provinciali e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi nelle ipotesi previste;
  • disciplina le modalità per l'invio delle domande e delle comunicazioni all'Albo secondo procedure telematiche;
  • determina la modulistica da utilizzare con i relativi allegati;
  • propone agli organi di controllo, autonomamente o su indicazione delle Sezioni regionali e provinciali, accertamenti ispettivi al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto di iscrizione all' Albo;
  • decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali;
  • istituisce, in relazione a specifiche esigenze, gruppi di lavoro;
  • valuta e delibera in merito alle risultanze dei lavori svolti dalle sezioni speciali del Comitato nazionale;
  • adotta direttive e gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente”.

 

I requisiti del responsabile tecnico della gestione dei rifiuti

Andiamo avanti con le indicazioni dell’articolo 12 del DM 120/2014 che si sofferma anche sui requisiti dei responsabili.

 

In particolare (comma 4) i requisiti del responsabile tecnico “consistono in:

  1. idonei titoli di studio;
  2. esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;
  3. idoneità di cui all'articolo 13”.

 

E, anche in questo caso, “l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale”.

 

Si ribadisce poi, come da noi già indicato, che (comma 6) l'incarico di responsabile tecnico “può essere ricoperto da un soggetto esterno all'organizzazione dell'impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l'assunzione degli incarichi.

 

Riprendiamo poi anche alcuni requisiti richiesti dall’articolo 10 del decreto ministeriale 120/2014.

Il responsabile tecnico:

  • non deve trovarsi in “stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese”;
  • non deve avere riportato “condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
    • condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
    •  condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi”.
  • non deve avere nei suoi confronti “le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto Legislativo n.159/2011, articolo 67”;
  • non deve avere reso “false dichiarazioni nel fornire informazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo” (articolo 10).

 

La formazione del responsabile tecnico della gestione dei rifiuti

Riguardo poi alla formazione del responsabile tecnico si può fare riferimento all’articolo 13 del DM 120/2014.

 

Si indica che (comma 1) l'idoneità di cui all'articolo 12, comma 4, punto c (come visto nel capitolo precedente) è attestata “mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento”.

 

Anche in questo caso (comma 2) il Comitato nazionale “definisce le materie, i contenuti, i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma 1”.

Ed è dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa “che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale”.

 

Si indica poi (comma 4) che “il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all'aggiornamento quinquennale”.

 

Riprendiamo, infine, alcune indicazioni dettate dalla Deliberazione 30 maggio 2017 (Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120) in merito alla definizione dei requisiti e alle modalità di svolgimento delle verifiche necessarie per la qualifica di responsabile tecnico.

La Deliberazione si sofferma, ad esempio, sul titolo di studio, definendo che il responsabile tecnico debba essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado, salvo alcuni casi specifici indicati.

Inoltre si parla di:

  • esperienza che deve essere maturata in un'attività legata alla categoria per cui si chiede l'iscrizione e deve anche essere opportunamente documentata;
  • modalità di svolgimento delle verifiche di idoneità, verifiche che saranno iniziali e una volta conseguita l'iscrizione dovranno essere ripetute ogni cinque anni.

 

La deliberazione riporta poi diverse altre informazioni, anche dettagliando la composizione dei test e le materie trattate.

 

Rimandiamo, in definitiva, alla lettura delle tante altre delibere e circolari dell’Albo nazionale gestori ambientali – ad esempio la circolare n. 59 del 12 gennaio 2018, la deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019 o, più recentemente, la delibera n. 7/2022 e la Circolare n. 9/2022 - che hanno fornito in questi anni ulteriori informazioni sulla figura e la formazione del responsabile tecnico gestione rifiuti.

 

 

RTM

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 giugno 2014, n. 120 - Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

 



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