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Albo Gestori Ambientali: incarico Responsabile Tecnico

Albo Gestori Ambientali: incarico Responsabile Tecnico

Autore: Sixtema Spa

Categoria: Ambiente

27/01/2023

Alcuni chiarimenti in merito al ruolo di Responsabile Tecnico: la delibera n. 7 e la Circolare n. 9 del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali.

Con una Delibera ed una successiva circolare, il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha fornito diversi chiarimenti.

 

Queste disposizioni sono in vigore dal 3 dicembre 2022, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo comunicato.

 

Incarico RT ricoperto dal legale rappresentante

In merito ai legali rappresentanti che ricoprono anche il ruolo di responsabile tecnico, è stato chiarito che per poter usufruire dell’esenzione dalle verifiche, sia iniziali sia di aggiornamento, occorre che siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- il ruolo di RT sia ricoperto al momento della presentazione della domanda d’iscrizione/rinnovo;

- negli ultimi 5 anni abbia ricoperto entrambi gli incarichi di legale rappresentante e responsabile tecnico;

- nei 20 anni precedenti abbia continuativamente ricoperto il ruolo di RT nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.

 

Per ottenere tale dispensa occorre inviare apposita richiesta utilizzando il modello riportato nell’allegato A alla Delibera, corredato della dichiarazione sostitutiva e dell’atto di notorietà di cui all’allegato B. In attesa della predisposizione delle procedure telematiche, le richieste vanno inviate tramite PEC alla Sezione Regionale dell’Albo dove ha sede l’impresa di cui il soggetto ricopre il ruolo di legale rappresentante.

 

Questi soggetti possono ricoprire il ruolo di RT, usufruendo della dispensa dalle verifiche, esclusivamente per le imprese di cui sono legali rappresentanti. La cessazione del ruolo di legale rappresentante comporta la decadenza dall’esenzione dalle verifiche ed il venir meno del requisito di responsabile tecnico. Per mantenere il ruolo di responsabile tecnico, entro un anno dalla decadenza dal ruolo di legale rappresentante, il soggetto interessato dovrà sostenere e superare le verifiche di aggiornamento. Superato questo periodo, dovrà superare le verifiche iniziali.

 

La perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche dev’essere comunicata entro 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.

 

Pertanto, questi soggetti possono ricoprire l’incarico di RT anche presso imprese di cui non siano legali rappresentanti, ma dovranno superare sia la verifica iniziale sia quelle di aggiornamento.


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Modalità di effettuazione delle verifiche

La delibera n.4/2019 dispone che il candidato può iscriversi ad un massimo di 3 moduli nella stessa sessione di verifica. Nel caso si tratti della verifica iniziale, è stato chiarito che tale verifica è costituita dal modulo obbligatorio generale e da almeno un modulo specialistico che devono essere superati contemporaneamente.

 

Le verifiche di aggiornamento sono costituite dal modulo obbligatorio generale ed almeno un modulo specialistico che, diversamente dalla verifica iniziale, possono essere superati anche separatamente purché entro la data di scadenza delle rispettive validità.

 

Requisiti RT per categorie 4 e 5

Il Responsabile Tecnico che ricopre il ruolo per la categoria 5 è considerato idoneo anche per la categoria 4, purché gli anni di esperienza necessari per quest’ultima non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.

 

Affiancamento al Responsabile Tecnico

Per la dimostrazione degli anni di esperienza, sono utilizzabili anche gli anni effettuati in affiancamento ad un altro Responsabile Tecnico.


In merito a questa situazione, viene chiarito che:

-  Il computo dell’esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell’inizio del periodo di affiancamento. Non sono pertanto computabili periodi antecedenti all’invio di tale comunicazione;

-  L’esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la categoria d’iscrizione dell’impresa, indipendentemente dalla classe. L’esperienza maturata per la categoria 5 è valida anche per la categoria 4;

-  In caso di variazione del RT o del legale rappresentante firmatari della comunicazione di affiancamento, l’impresa deve comunicarlo entro 30 giorni alla Sezione Regionale utilizzando il modello di cui all’allegato B alla Delibera 7/2022, per esprimere la volontà di proseguire l’affiancamento. Oltre tale termine l’affiancamento è sospeso ma rimane valido il periodo maturato;

-  Per l’assunzione dell’incarico di RT, il dipendente che ha concluso il periodo di affiancamento deve dimostrare il possesso dei requisiti necessari previsti nell’allegato A alla Delibera 7/2022. Per “dipendente” s’intende il dipendente dell’impresa nelle forme previste dalle norme in materia oppure come specificato nella Delibera 2/2017: tempo pieno o parziale, stagionali, contratti a progetto, soci e collaboratori familiari solo se prestano l’opera nell’attività dell’azienda ed in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi.

 

RT con incarichi al 16/10/2017

I responsabili tecnici di imprese iscritte al 16/10/2017 potevano continuare a ricoprire tale ruolo fino al 16/10/2022, anche per altre imprese già iscritte o che intendono iscriversi nella stessa categoria, nella stessa classe o inferiore. Questi responsabili tecnici potevano sostenere la verifica d’aggiornamento a partire dal 2/1/2021.

 

Ricordiamo che a fronte dell'emergenza sanitaria covid-19, che ha impedito l'effettuazione delle verifiche d'aggiornamento, il Comitato Nazionale dell'Albo ha disposto la proroga di un anno di tali termini, pertanto, questi soggetti potranno continuare a ricoprire l'incarico fino al 16/10/2023 e potevano effettuare le verifiche d'aggiornamento a partire dal 2/1/2022.

 

Viene ora chiarito che tali soggetti sono dispensati dall’obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per ottenere l’ammissione alle verifiche per le attività risultanti al 16/10/2017, anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d’iscrizione.

 

Questi RT conservano l’idoneità per la categoria e la classe d’iscrizione risultanti al 16/10/2017 od oggetto delle domande presentate entro tale data, a prescindere dalle variazioni nell’iscrizione dell’impresa o da eventuali variazioni od interruzioni dell’incarico fino al 16/10/2023.

 

L’RT che al 16/10/2017 ricopriva il ruolo per la categoria 5, può ricoprire, in regime transitorio, lo stesso ruolo anche per la categoria 4, purché gli anni necessari per la classe della categoria 4 non siano superiori a quelli previsti per la categoria 5.

 

Queste disposizioni abrogano quelle riportate nella circolare n.59/2018.

 

 

Riferimenti normativi:

 

 

Sixtema Spa





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