Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

OBBLIGHI DEI NUOVI GESTORI DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Gestione emergenza ed evacuazione

01/02/2006

Emanata dai Vigili del Fuoco una circolare che richiama i termini per l’adempimento degli obblighi dei nuovi gestori di attività a rischio di incidente rilevante.

Pubblicità

L’Area Rischi Industriali del Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile del Ministero dell’Interno ha emanato la lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/300 del 23 gennaio 2006 recante: “Attività a rischio di incidente rilevante. Art.23 del D.Lgs. 238/2005.”
La lettera circolare richiama i termini per l’adempimento degli obblighi dei gestori delle attività che, per la prima volta, sono assoggettate al D.Lgs. 334/99 nonché delle attività per le quali l’entrata in vigore del D.Lgs. 238/2005 comporta obblighi diversi ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/99 (vedere la cosiddetta “Severo 3 in PuntoSicuro n. 1384).

 

I termini sono i seguenti:

a) 6 marzo 2006 per:

– invio della notifica e della scheda di informazione;

– redazione del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;

– attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza;

– predisposizione del Piano di Emergenza Interno;

b) 6 dicembre 2006 per:

– invio del Rapporto di Sicurezza;

– trasmissione delle informazioni per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterno.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!