OBBLIGHI DEI NUOVI GESTORI DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
L’Area Rischi Industriali del Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile del Ministero dell’Interno ha emanato la lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/300 del 23 gennaio 2006 recante: “Attività a rischio di incidente rilevante. Art.23 del D.Lgs. 238/2005.”
La lettera circolare richiama i termini per l’adempimento degli obblighi dei gestori delle attività che, per la prima volta, sono assoggettate al D.Lgs. 334/99 nonché delle attività per le quali l’entrata in vigore del D.Lgs. 238/2005 comporta obblighi diversi ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 334/99 (vedere la cosiddetta “Severo 3 in PuntoSicuro n. 1384).
I termini sono i seguenti:
a) 6 marzo 2006 per:
– invio della notifica e della scheda di informazione;
– redazione del documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
– attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza;
– predisposizione del Piano di Emergenza Interno;
b) 6 dicembre 2006 per:
– invio del Rapporto di Sicurezza;
– trasmissione delle informazioni per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterno.
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