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Il decreto 81/2008 e gli addetti alla gestione delle emergenze

Il decreto 81/2008 e gli addetti alla gestione delle emergenze
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Gestione emergenza ed evacuazione

04/06/2014

Un intervento si sofferma sulla designazione dei lavoratori per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza.

Il decreto 81/2008 e gli addetti alla gestione delle emergenze

Un intervento si sofferma sulla designazione dei lavoratori per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza.

Urbino, 4 Giu – Un Working Paper – un breve saggio sul diritto della salute e sicurezza sul lavoro pubblicato da  Olympus – ci ha permesso nei mesi scorsi di soffermarci sulle caratteristiche, compiti e responsabilità del  servizio di prevenzione e protezione, alla luce del decreto 81 e delle più recenti novità legislative.
 
Tuttavia il Working Paper 30/2014 dal titolo “L’organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici”, a cura di Chiara Lazzari, ricercatrice di Diritto del lavoro nell’ Università di Urbino “Carlo Bo”, si sofferma anche su altri importanti attori della sicurezza aziendale e ci permette di comprenderne l’evoluzione nella normativa nazionale.

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Il saggio affronta ad esempio il tema della gestione delle emergenze – fondamentale per un efficiente funzionamento del sistema aziendale di prevenzione – e indica che l’articolo 43 del D.Lgs. 81/2008 riporta le disposizioni generali che il datore di lavoro deve rispettare per adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato (art. 18, comma 1, lettera t).
In particolare l’art. 43 individua “obblighi preventivi, essenzialmente di natura procedimentale, che si indirizzano sia verso l’esterno, in quanto attinenti all’organizzazione dei rapporti con istituzioni e servizi pubblici competenti in materia di emergenze” che verso l’interno, “riguardando la pianificazione ed attuazione di procedure ed azioni idonee a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro anche a fronte di eventi straordinari ed imprevisti”.
E particolare importanza assume la designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
 
Si sottolinea (art. 43, comma 3) che tali lavoratori “non possono rifiutare la designazione: ne deriva la natura forzosa dell’incarico, con conseguente impossibilità di sottrarvisi se non per giustificati motivi. Tali potrebbero essere ragioni di salute debitamente comprovate, potendosi qui invocare anche l’art. 18, comma 1, lett. c, che impone al datore di lavoro, nell’affidare i compiti ai lavoratori, di tener conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla salute e sicurezza dei medesimi, o carenze nella formazione avuta”.
In ogni caso questi lavoratori “devono ricevere un’adeguata e specifica formazione, integrata da un aggiornamento periodico, che, con particolare riferimento alla prevenzione incendi, dovrà seguire, in attesa dell’emanazione delle disposizioni cui rinvia l’art. 46, comma 3, le prescrizioni dettate dal d.m. 10 marzo 1998”.
Inoltre tali lavoratori devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. E – continua l’autrice del Working Paper – “sembra, quindi, possibile concludere nel senso della legittimità di una rinuncia motivata dalla carenza di almeno uno dei requisiti ricordati. Diversamente, il lavoratore che rifiuti ingiustificatamente – oltre ad essere punito ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. a, avendo il d.lgs. n. 106/2009 reintrodotto la sanzionabilità penale già prevista dal d.lgs. n. 626/1994, ma eliminata dal d.lgs. n. 81/2008 – risulterà altresì passibile di conseguenze disciplinari (almeno quando subordinato)”.
 
Il legislatore si è soffermato anche sull’organizzazione del primo soccorso.
 
Riguardo al primo soccorso non si registrano eclatanti novità tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 626/1994, al di là della diversa denominazione («primo», anziché «pronto») che “maggiormente in linea con il concetto di first aid proprio delle direttive comunitarie, fa leva più sulla parzialità dell’intervento che non sulla tempestività del medesimo, oltre ad eliminare ogni ambiguo richiamo al soccorso sanitario qualificato riconducibile al Servizio di urgenza ed emergenza medica (118)”.
 
Il datore di lavoro, con riferimento alla natura della attività e alle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati (art. 45, comma 1). In particolare l’identificazione delle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, è rimessa al D.M. 15 luglio 2003, n. 388, “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”.
Decreto, quest’ultimo, che “ha riacquistato piena centralità, riappropriandosi del ruolo di unico riferimento in materia”, dopo l’abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 106/2009, del punto 5 dell’Allegato IV al d.lgs. n. 81/2008. Si auspica, tra l’altro “un suo adeguamento ad opera di successivi decreti ministeriali”, adeguamento che è anche previsto “a proposito dell’applicazione del medesimo decreto in ambito ferroviario, in ragione delle peculiarità riscontrabili in tale settore”.
 
Rimandando ad una lettura integrale del Working Paper 30/2014, concludiamo questa breve disamina, attorno alle figure per la gestione delle emergenze, affrontando il tema della prevenzione incendi.
 
In questo ambito “si coglie una particolare attenzione da parte del legislatore (oltre a rintracciarsi forse le novità maggiori rispetto al d.lgs. n. 626/1994), verosimilmente in ragione della sua funzione di preminente interesse pubblico, che ne giustifica l’esclusiva competenza statuale, stante la necessità di conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente (art. 46, comma 1).
 
Attenzione che si evince anche dalla nuova lett. e-bis che il d.lgs. n. 106/2009 ha aggiunto all’art. 43, comma 1, probabilmente in seguito alle vicende dell’ incendio alla Thyssenkrupp torinese, che impone la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati, ivi compresi gli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
 
In ogni caso, ricorda Chiara Lazzari, la novità forse più significativa in materia è relativa alla “previsione relativa alla necessità di adottare, ad opera dei Ministri dell’interno e del lavoro, decreti idonei a definire i criteri per individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, le misure precauzionali di esercizio, i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, i criteri per la gestione delle emergenze e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione” (art. 46, comma 3). Resta “in ogni caso ferma l’applicazione del d.lgs. n. 139/2006, che disciplina le funzioni ed i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, nell’attesa dell’emanazione dei predetti decreti, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze di cui al d.m. 10 marzo 1998”.
 
Ricordiamo, in conclusione, che riguardo al tema della formazione degli addetti al primo soccorso e della designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio sono stati pubblicati nel novembre del 2012 due diversi interpelli in risposta ad altrettanti quesiti posti dalla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
 
 
Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ L’organizzazione del sistema aziendale di prevenzione: soggetti ed obblighi tecnici”, a cura di Chiara Lazzari, ricercatrice di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino “Carlo Bo”, Working Paper di Olympus 30/2014 (formato PDF, 398 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: leo M. immagine like - likes: 0
16/06/2014 (00:35:53)
piu che un commento la mia è una domanda.
La designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza non è subordinata anche all'articolo 32 del D.Lgs 81/08?
Ringrazio chi avrà la pazienza di rispondere.

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