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Gestione delle emergenze: dalle emergenze interne a quelle ambientali

Gestione delle emergenze: dalle emergenze interne a quelle ambientali
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Gestione emergenza ed evacuazione

19/12/2017

Un intervento si sofferma sulla relazione fra piani aziendali e rischi ambientali. La conformità strutturale e impiantistica, la predisposizione di un piano di emergenza, le aree di attesa e l’accessibilità dei mezzi di soccorso.

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Per la formazione dei lavoratori e degli addetti alla squadra di emergenza - Versione Azienda

 

Trieste, 19 Dic – In una recente intervista di PuntoSicuro (“ Valutazione dei rischi: come si valutano i rischi naturali?”) abbiamo sottolineato l’importanza di tenere conto, nelle valutazioni dei rischi, anche dei rischi naturali, rischi che possono dipendere da eventi/calamità naturali come ad esempio un evento tellurico, una frana o un alluvione. Ma delle calamità/emergenze ambientali si tiene conto adeguatamente nei piani di emergenza aziendali? E si valuta anche la vulnerabilità delle strutture?

 

Per dare una risposta a queste domande e entrare nel dettaglio dei piani di emergenza nei luoghi di lavoro, possiamo tornare a presentare un intervento raccolto nel volume “La gestione dell’emergenza: coordinamento tra addetti aziendali e soccorritori esterni” curato da Giorgio Sclip (RSPP, Università degli Studi di Trieste) ed edito da EUT Edizioni Università di Trieste. Un intervento presentato alla giornata di studio “Sicurezza accessibile. La gestione dell’emergenza: coordinamento tra addetti aziendali e soccorritori esterni. Cosa bisogna fare per rendere efficace il soccorso in caso di emergenza” (22 ottobre 2014, Trieste).

 

Nell’intervento “La gestione delle emergenze: relazione fra piani aziendali e rischi ambientali”, a cura di Maddalena Coccagna (architetto, ricercatore, Laboratorio TekneHub, Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Dipartimento di Architettura), si parla dei piani di emergenza a partire da una ricerca, condotta da un gruppo di lavoro interdisciplinare e con riferimento al terremoto avvenuto in Emilia, che “ha voluto analizzare il ruolo e le modalità di attuazione del Piano di Emergenza aziendale nel caso di un evento calamitoso alla scala ambientale”, con particolare riferimento alla scuola “in quanto attività lavorativa (quindi soggetta al D.Lgs 81/2008) “ma anche vincolata a obblighi precisi di prevenzione incendi, che già richiederebbero una pianificazione e gestione strutturata delle emergenze”.

 

La relatrice segnala che le attività lavorative vengono generalmente analizzate nei Piani di Emergenza “come si trattasse di cellule chiuse e indipendenti, ad esempio: le planimetrie non riportano alcun elemento relativo agli spazi esterni o alle vie di accesso e le procedure risultano totalmente decontestualizzate”. E la gestione delle emergenze “viene affidata agli addetti, più o meno calibrati secondo le esigenze effettive, prestando scarso o nessun interesse alle relazioni fra i preposti indicati dall’azienda, ai compiti e alle esigenze che potrebbero avere gli altri lavoratori, agli utenti (negli uffici pubblici, nei negozi, ecc) o alle persone che usufruiscono di un certo servizio (ospedali, metropolitane, stazioni, ecc), tutti individui con conoscenze e capacità differenti”.

E spesso questi problemi derivano da una valutazione del rischio, preliminare al Piano, che non è “così approfondita e dettagliata come invece dovrebbe essere”.

 

Ad esempio la conformità strutturale e impiantistica del luogo dove l’attività viene svolta è “in genere aprioristicamente intesa come già accertata (e mantenuta) attraverso procedimenti di autorizzazione e di verifica che esulano dalle valutazioni previste dal Testo Unico” (D.Lgs. 81/2008). E un parametro importante come quello dell’affidabilità del costruito rischia di non venire “considerato per nulla nelle analisi”.

Ma chi ha un ruolo per intervenire su questo parametro?

 

Si indica che il Datore di Lavoro “spicca indubbiamente come figura centrale nella Valutazione dei Rischi, ma è altrettanto vero che spesso le informazioni e le documentazioni sull’idoneità tecnica del fabbricato sono in possesso di altri. È il caso ad esempio delle imprese che operano in fabbricati concessi in affitto oppure dei Dirigenti scolastici, che devono pianificare la salute e sicurezza in scuole di proprietà di soggetti diversi (enti, associazioni o privati)”. E l’RSPP “farebbe quindi bene ad inserire nel DVR anche la presa d’atto, da parte del Datore di Lavoro, dell’esistenza (o dell’assenza) delle documentazioni minime di idoneità dell’edificio”. E questa procedura è importante anche in relazione alla collocazione dell’attività nel contesto ambientale, in particolare con riferimento alla “sensibilità alla presenza di rischi esterni legati all’assetto del territorio (idrogeologico, sismico, ecc)”. I dati si possono desumere “dalle mappe di rischio, obbligatorie in tutto il territorio nazionale”. Mappe che possono essere state realizzate, tuttavia, in tempi piuttosto recenti, non esistere ancora o avere dati non attuali.

 

La relazione indica che in fase di predisposizione di un Piano di Emergenza “ciò comporta che:

- l’idoneità del fabbricato dovrebbe tenere conto di rischi che potrebbero non essere stati valutati all’atto della sua progettazione, quindi sarebbe indispensabile capire se è necessario (e come) intervenire a posteriori;

- il Piano dovrebbe considerare come probabili anche rischi che derivano dal contesto ambientale, dandone notizia e formando di conseguenza tutti coloro che vi lavorano o che la frequentano;

- gli investimenti economici per gli interventi di miglioramento sull’edificio, se non fossero sostanzialmente in grado di affrontare lo specifico pericolo dato dal contesto territoriale, dovrebbero considerare seriamente la possibilità di uno spostamento dell’attività in un’altra sede e non limitarsi ad organizzare l’esodo nel caso (affatto fortuito) che l’evento si manifesti”.

 

Ed è evidente che le informazioni necessarie per completare un Piano di Emergenza con le modalità per affrontare i rischi ambientali, “non possono che legarsi a doppio filo alle misure definite dal Piano Comunale o Intercomunale di Emergenza. Infatti, nel caso in cui si manifesti una situazione di pericolo che esula dalla singola attività, sono i Piani di Protezione Civile a organizzare le procedure che consentono una rapida ed ordinata evacuazione e/o assistenza dei cittadini e dei loro beni”.

 

La relazione, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma, anche con la presentazione di immagini esemplificative, sul contenuto dei Piani di Protezione Civile e segnala poi che nei piani di emergenza aziendali non dovrebbe mancare l’indicazione delle Aree di Attesa (adatte a diventare spazio di raduno in caso di pericolo) più prossime, “la loro segnalazione al personale e l’individuazione dei possibili percorsi nel caso fosse necessario raggiungerle”.

E non sono poi solo le caratteristiche ambientali “a creare precondizioni di emergenza, esistono anche altri fattori di contorno, cioè elementi esterni ma prossimi all’attività, che possono rendere difficoltosa (o talvolta facilitare) la gestione dell’emergenza”.

 

Ad esempio “avendo già considerato come fondamentale la resistenza minima del fabbricato, occorre comprendere l’impatto complementare delle infrastrutture o delle costruzioni ad esso limitrofe, che tale resistenza potrebbero non garantirla. Edifici abbandonati (se non addirittura collabenti), edifici o manufatti storici, strutture temporanee, elementi accessori non perfettamente ancorati (pluviali, grondaie, tegole, cavi, tubazioni, ecc) potrebbero infatti costituire un pericolo grave, nel caso in cui l’evacuazione venisse programmata nella loro direzione”. In questo senso sono da favorire “gli spazi d’esodo sui quali chi gestisce l’attività può esercitare un controllo diretto, come ampi cortili e giardini”. Senza dimenticare che la stessa tipologia di analisi si può ampliare anche ai percorsi: “se una strada fosse soggetta al rischio di interruzione in caso emergenza, non consentendo così l’accesso ad una attività, all’interno del Piano di Emergenza aziendale occorrerebbe prevedere almeno: come monitorare le condizioni della strada o avere informazioni sul suo stato, quale percorso alternativo utilizzare, come agire in caso di isolamento”.

 

Infine un’altra verifica fondamentale è quella “dell’accessibilità da parte dei mezzi di soccorso, criterio inderogabile nel caso in cui un’attività sia soggetta ai controlli del CNVVF, che però viene spesso omesso quando le attività non sono soggette a Regole tecniche di prevenzione incendi”. È importante una previsione “di come, in quanto tempo e con che mezzi, le squadre di emergenza riusciranno a giungere effettivamente sul posto e quindi anche del modo in cui debba attivarsi, di conseguenza, il personale aziendale”.

 

Segnaliamo, in conclusione, che l’intervento si sofferma poi su vari altri aspetti importanti per la gestione delle emergenze: la comunicazione dell’emergenza e i piani di esodo.

 

 

RTM

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

 “ La gestione delle emergenze: relazione fra piani aziendali e rischi ambientali”, a cura di Maddalena Coccagna (architetto, ricercatore, Laboratorio TekneHub, Tecnopolo dell’Università di Ferrara, Dipartimento di Architettura), intervento tratto dal volume “La gestione dell’emergenza: coordinamento tra addetti aziendali e soccorritori esterni”, edito da EUT Edizioni Università di Trieste e correlato alla giornata di studio “Sicurezza accessibile. La gestione dell’emergenza: coordinamento tra addetti aziendali e soccorritori esterni. Cosa bisogna fare per rendere efficace il soccorso in caso di emergenza” (formato PDF, 8.4 MB).



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