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Designare e formare gli addetti alle misure di prevenzione incendi

Designare e formare gli addetti alle misure di prevenzione incendi
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Gestione emergenza ed evacuazione

08/06/2016

Un volume dedicato alle PMI e al mondo dell’artigianato riepiloga la normativa in materia di salute e sicurezza. Focus sulla designazione e formazione degli addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.

Milano, 8 Giu – Per fare il punto degli obblighi, anche inerenti la formazione, dei datori di lavoro nelle piccole e medie aziende, torniamo presentare il volume “Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare” in cui l’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia) e i vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA) analizzano la normativa in materia di salute e sicurezza offrendo un utile strumento di consultazione per favorire una corretta applicazione delle disposizioni di legge.

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Ci soffermiamo sulla designazione degli addetti alle misure di emergenza secondo quanto indicato dal Decreto legislativo 81/2008:
 
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
(...)
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
(...)
 
E facciamo riferimento oggi in particolare a quanto indica il documento sugli addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio.
 
Vediamo gli obblighi del Datore di Lavoro.
 
Secondo l’articolo 43 (Disposizioni generali) della Sezione VI (Gestione delle Emergenze) del Capo III del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro deve:
- “organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza;
- informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
-  programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
- prendere i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili”.
 
Inoltre ai sensi dell’art.43, comma 3, del D.Lgs. 81/2008:
- “i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione”;
- i lavoratori devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.
 
Riguardo poi ai contenuti della formazione, il documento ricorda che il D.M. 10 marzo 1998 “indica i contenuti minimi della formazione per gli addetti aziendali all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza”.
 
Riprendiamo in conclusione alcune delle indicazioni tratte dal D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”.
 
L’allegato IX del decreto ministeriale riporta i contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività.
 
Riprendiamo a titolo esemplificativo i contenuti minimi dei corsi per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore):
1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore): principi sulla combustione e l'incendio; le sostanze estinguenti; triangolo della combustione; le principali cause di un incendio; rischi alle persone in caso di incendio; principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi;
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore): le principali misure di protezione contro gli incendi; vie di esodo; procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; procedure per l'evacuazione; rapporti con i vigili del fuoco;  attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza;
3) Esercitazioni pratiche (3 ore): presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
 
Ricordiamo infine le novità del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, decreto che ha introdotto nuove semplificazioni e razionalizzazioni delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. 
Con il D.Lgs. 151/2015 si prevede che lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, viene consentita anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori (restano in vigore i limiti fissati nell’Allegato II e richiamati dal comma 1 dell’art.34 del D.Lgs. 81/2008).
 
 
 
Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia, “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, 2014 (formato PDF, 4.20 MB).
 
 
 
 
RTM
 
 

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Rispondi Autore: Massimo Peca - likes: 0
08/06/2016 (16:57:21)
Il problema della quantificazione degli addetti alle emergenze: ricordo che qualcha anno fa, un non meglio precisato "parere" della Conferenza Stato-Regioni indicò il rapporto ottimale in: 1 ogni 50 persone presenti, per la funzione di lotta all'incendio; 1 ogni 30 per l'evacuazione e 1 ogni 30 per il primo soccorso. Questo anche in considerazione di quanto dice il comma 2 dell'articolo 43 del DLGS 81/2008.
La Conferenza, da me interpellata, non mi ha dato risposte. Qualcuno ha notizie più precise?

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