Comuni e informazioni sulla sicurezza
Con una lettera circolare del 15 maggio 2006, il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco – ha fornito chiarimenti in merito all’informazione alla popolazione interessata dalla presenza di attività a rischio di incidente rilevante, con riferimento ai commi 4,5 e 6 dell’art.22 del D.Lgs.334/99 come modificato dal D.Lgs. 238/05.
Tale attività deve essere espletata dai Sindaci dei Comuni ove sono localizzati gli stabilimenti soggetti alla notifica di cui all’art. 6 del D.Lgs. 334/99.
In particolare, ogni persona ed ogni struttura frequentata dal pubblico che possa essere colpita da un incidente rilevante deve essere portata a conoscenza, nella forma più idonea, almeno delle informazioni fornite dal gestore attraverso la “scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori” (Allegato V al D.Lgs.334/99).
I contenuti della scheda, che può essere rielaborata a cura dei Comuni per una migliore comprensività, vanno pubblicati almeno ogni cinque anni e, se del caso, aggiornati sulla base della conclusione dei procedimenti di cui all’art.21 del D.Lgs.334/99 (istruttoria del Rapporto di Sicurezza).
Come previsto dall’comma 6 dell’art.22,” le persone che possono essere coinvolte in caso di incidente - si legge nella lettera circolare - devono comunque ricevere le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da adottare nel caso l’incidente si verifichi.
Tali informazioni, che devono rimanere permanentemente a disposizione del pubblico, vanno riesaminate ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che viene apportata una modifica dello stabilimento ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 334/99”.
Link al testo completo della circolare.
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