Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Attivita' a rischio di incidente rilevante e controlli
Pubblicità
La prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante (A.R.I.R.) è oggetto di un interessante articolo apparso sulla rivista dei Vigili del Fuoco “Obiettivo prevenzione”.
Al fine di illustrare gli obblighi dei gestori delle attività A.R.I.R. soggette per legge ai controlli di prevenzione incendi, nella pubblicazione viene esaminato, coordinato e commentato (anche alla luce di recenti pareri del Consiglio di Stato) il quadro normativo che deriva dalla legislazione in materia di prevenzione incendi e di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, connessi con determinate sostanze pericolose.
In particolare con il parere n. 4097/2003, il Consiglio di Stato ha chiarito che le innovazioni normative in materia di prevenzione degli infortuni e dei disastri, recate in particolare dal D.P.R. 420/94 e dal D.Lgs. 334/99, hanno valenza speciale rispetto alle precedenti previsioni legislative e regolamentari.
L’intervenuto parere del consiglio di Stato, pertanto, ha comportato l’individuazione di specifiche procedure, ai fini dell’espressione del parere del ministero dell’Interno a norma ed ai sensi dell’art. 47 del regolamento della navigazione marittima.
Il commento è consultabile qui.
La prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante (A.R.I.R.) è oggetto di un interessante articolo apparso sulla rivista dei Vigili del Fuoco “Obiettivo prevenzione”.
Al fine di illustrare gli obblighi dei gestori delle attività A.R.I.R. soggette per legge ai controlli di prevenzione incendi, nella pubblicazione viene esaminato, coordinato e commentato (anche alla luce di recenti pareri del Consiglio di Stato) il quadro normativo che deriva dalla legislazione in materia di prevenzione incendi e di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, connessi con determinate sostanze pericolose.
In particolare con il parere n. 4097/2003, il Consiglio di Stato ha chiarito che le innovazioni normative in materia di prevenzione degli infortuni e dei disastri, recate in particolare dal D.P.R. 420/94 e dal D.Lgs. 334/99, hanno valenza speciale rispetto alle precedenti previsioni legislative e regolamentari.
L’intervenuto parere del consiglio di Stato, pertanto, ha comportato l’individuazione di specifiche procedure, ai fini dell’espressione del parere del ministero dell’Interno a norma ed ai sensi dell’art. 47 del regolamento della navigazione marittima.
Il commento è consultabile qui.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.