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Vigilanza: la carta d’identità dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Vigilanza: la carta d’identità dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Vigilanza e controllo

28/10/2019

Un intervento riporta le caratteristiche e le funzioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Gli ambiti di competenza, le attività di vigilanza, i provvedimenti disciplinari, le fasi e la programmazione delle ispezioni.

 

Milano, 28 Ott – Un seminario, rivolto in particolare al mondo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), si è recentemente soffermato sui loro rapporti con gli organi di controllo, rapporti che spesso, come indicato nella presentazione del seminario, sono “complessi e frustranti”: “non sempre si hanno risposte agli interventi sollecitati” e non sono sempre gli RLS sono “considerati soggetti da ascoltare”.

Ma è evidente che perché possano migliorare i rapporti e la comunicazione con gli organi di controllo bisogna conoscerne le funzionalità e i loro compiti: “forse conoscendo più da vicino i confini delle loro competenze, la loro organizzazione operativa, la distribuzione delle sedi sul territorio, si possono indirizzare meglio le richieste ed essere più efficaci”.

 

Per favorire questa opera di conoscenza, in relazione al seminario “Gli organi di controllo: quale ruolo del RLS?” - si è tenuto il 19 giugno 2019, organizzato da varie realtà, presso il “Centro per la Cultura della Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita” di Milano - presentiamo una relazione che offre una piccola carta d’identità dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Ricordiamo, tra l’altro, che nell’ Ispettorato nazionale, come ricordato in una nostra intervista, nel 2018 è stato nominato il nuovo direttore (comunemente definito “Capo dell’Ispettorato”): il Generale di Divisione dei Carabinieri Leonardo Alestra.

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:



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La struttura e le funzioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Nell’intervento “La carta di identità degli Enti: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ITL INAIL INPS”, a cura di Francesco Panuccio (Ispettorato Territoriale del Lavoro), si ricorda che con il Decreto legislativo n. 149 del 14 settembre 2015 “è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro”. In particolare l'Ispettorato “svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'INPS e dall'INAIL”. E con il Decreto del Presidente della Repubblica n 109 del 26 maggio 2016 “è stato emanato lo Statuto dell'Ispettorato, che ne regola l'attività. L'Ispettorato ha sede centrale a Roma e dispone di 81 sedi territoriali.

 

Dopo aver ricordato la struttura dell’Ispettorato (ad esempio con riferimento agli ispettorati interregionali del lavoro e agli ispettorati territoriali del lavoro), si indica poi che l’Ispettorato nazionale del lavoro “esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di vigilanza in materia di legislazione sociale, previdenza ed assistenza obbligatoria, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nei limiti delle competenze attribuite al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come stabilito dal D.Lgs. n 81/2008. Agli ispettori del lavoro compete anche la vigilanza sul rispetto delle previsioni del contratto collettivo applicato, con particolare riferimento al conferimento delle spettanze retributive dovute a favore dei lavoratori”.

 

Riportiamo dall’intervento due immagini relative alle attività e agli ambiti di competenza dell’Ispettorato del Lavoro:

 

 

Non bisogna poi dimenticare che gli ispettori del lavoro, “nell’ambito delle loro funzioni e della competenza territoriale rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria (Artt. 88 e 8 D.P.R. n 520/1955) e che a supporto della vigilanza (Ordinaria e Tecnica) “operano i Carabinieri del Nucleo Tutela del Lavoro (NIL), con sede presso la Direzione Territoriale del Lavoro, e del Gruppo del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro”.

 

Inoltre l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro “emette circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo, previo parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Svolge attività di prevenzione e promozione della legalità volte al contrasto del lavoro sommerso e irregolare e in materia di salute e sicurezza. Al fine di evitare la sovrapposizione degli interventi, si coordina con i servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie Locali anche nell’ambito delle iniziative coordinate sul territorio dalla Prefettura”.

 

Riprendiamo una seconda immagine relativa all’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro e all’organizzazione operativa dei controlli:

 

 

Le fasi delle ispezioni e la programmazione delle attività

La relazione si sofferma poi sulle fasi delle ispezioni e sulla programmazione delle attività.

 

Sotto il profilo operativo, “l’ispezione del lavoro si articola nelle seguenti fasi:

  • Programmazione dell’intervento
  • Preparazione dell’accesso
  • Visita ispettiva
  • Accertamento delle eventuali violazioni
  • Verbalizzazione dell’esito dell’accertamento con l’eventuale contestazione delle violazioni rilevate mediante l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio previsto, ovvero del verbale di definizione dell’accertamento
  • Comunicazioni al soggetto interessato al procedimento”.

 

Inoltre l’attività ispettiva è “oggetto di programmazione sulla scorta degli obiettivi definiti dalla Direzione Centrale dell’INL”.

 

In particolare – continua la relazione - l’ azione di vigilanza “è diretta a contrastare i fenomeni di elusione della legislazione sociale e di ricorso al lavoro sommerso, individuando i settori produttivi ove sono maggiormente presenti le criticità sul rispetto degli adempimenti di legislazione sociale. Accanto alle visite di iniziativa programmata, l’attività ispettiva viene avviata a seguito di specifica richiesta di intervento avanzata dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali ovvero trasmesse da soggetti istituzionali, in primo luogo l’Autorità Giudiziaria”.

 

Altre indicazioni del relatore in materia di programmazione:

  • “In alcuni settori, fra cui l’edilizia, per garantire un più efficace intervento ispettivo, può essere opportuno effettuare dei sopralluoghi preventivi al fine di monitorare la sussistenza di alcune anomalie che possono costituire significativi indizi di situazioni di irregolarità
  • Tale metodo è particolarmente valido per contrastare le violazioni in materia di sicurezza, per le quali è necessario intervenire con tempestività
  • Le più recenti direttive sulla programmazione dell’attività ispettiva sono focalizzate a rendere più incisiva la presenza sul territorio degli organi di vigilanza anche con lo strumento delle ‘campagne mirate’, vale a dire l’azione di controllo su determinate attività produttive che si caratterizzano per la presenza di elevati indici di irregolarità”.

Si ricorda poi che “accanto agli accertamenti effettuati nell’ambito della programmazione per obiettivi ovvero finalizzati all’evasione delle richieste di intervento”, gli organi ispettivi degli ITL svolgono un congruo numero di “visite ispettive di iniziativa, mirate esclusivamente alla verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro del personale presente all’atto dell’accesso”.

 

Il coordinamento tra gli enti e i provvedimenti sanzionatori

Si segnala anche qualche indicazione sul coordinamento fra enti.

 

A questo proposito si indica che a seguito della istituzione dell’INL e al fine di evitare la sovrapposizione nella programmazione degli accertamenti con INPS e INAIL “è stata costituita la Commissione Regionale di Coordinamento dell’attività ispettiva che, fra i vari compiti istituzionali, procede alla valutazione ed all’indirizzo della programmazione ispettiva degli Enti assicurativi”.

Inoltre si segnala che i funzionari delle sedi Interregionali e Territoriali partecipano al Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ex art 7 DLgs 81/08) e alla “Cabina di regia” costituiti presso la Regione Lombardia.

Si ricorda poi anche la partecipazione al Comitato provinciale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ex art 7 DLgs 81/08) costituito presso l’ATS di Milano e l’ATS di Monza.

 

Concludiamo ricordando i provvedimenti sanzionatori dell’ispettore del lavoro:

  • “Maxisanzione contro il lavoro nero
  • Sospensione dell’attività imprenditoriale
  • Atti di polizia giudiziaria
  • Processi verbali di illecito amministrativo
  • Diffida amministrativa obbligatoria in caso di violazioni sanabili
  • Diffida accertativa per crediti retributivi
  • Disposizione”.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale della relazione che si sofferma anche sul rapporto degli RLS con l’INL segnalando che pur in assenza di una previsione specifica normativa, “il rapporto fra l’ispettore del lavoro e il soggetto che svolge la funzione di RLS può rilevarsi sia in fase di programmazione dell’attività, con l’invio di apposite segnalazioni atte ad illustrare le criticità afferenti il rispetto della legislazione del lavoro nel sito produttivo, sia nella fase dell’accesso ispettivo, con l’indicazione di situazioni di irregolarità afferenti specifici lavoratori piuttosto che violazioni di norme legislative ovvero contrattuali”.

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

La carta di identità degli Enti: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ITL INAIL INPS”, a cura di Francesco Panuccio (Ispettorato Territoriale del Lavoro), intervento al seminario “Gli organi di controllo: quale ruolo del RLS?” (formato PDF, 679 kB).

 

 



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Rispondi Autore: MURAT HULI - likes: 0
31/10/2019 (01:07:25)
SALVE. E UTILE UN INCONTRO.
GRAZIE.
MILANO,31/10/19
Rispondi Autore: Speranza Pietro Paolo - likes: 0
15/09/2020 (12:07:33)
L'Ispettorato del Lavoro Nazionale (o Provinciale) può anche avere anche funzione di controllo sistematico sulle "piante organiche degli Enti Pubblici" prima che vengono approvate o modificate, a tutela dei professionisti laureati esterni o interni? Quali sono le eventuali sanzioni per gli abusi arbitrari commessi per le nomine interne irregolari? Purtroppo tale situazione è molto diffusa e danneggia chi ha veramente i requisiti adatti ad occupare quel posto... In attesa di una sollecita risposta, anche sulla mia email, ringrazio, con cordiali saluti, P. Paolo Speranza
Rispondi Autore: renato.perrotti - likes: 0
24/01/2022 (16:14:01)
Buongiorno ,
varie note di studi legali , confermate da sentenze della Corte di Cassazione , ascrivono al Datore di Lavoro , responsabilità per la Safety e la SECURITY . Mentre per la Safety le incombenze sono ben delineate , per la SECURTY un ricco zero . Non sarebbe il caso di definire le misure minime per la SECURITY ????
Grazie ,
distinti saluti ,
Renato PERROTTI

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