Vestiario III categoria-Arco elettrico
Vestiario III categoria-Arco elettrico
Categoria: Attrezzature di lavoro e DPI. Aperta il 03/12/2018 da Giovanni Bordoni. Messaggi postati: 5.
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Autore | Messaggio |
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Salve, volevo chiedere che normativa richiama che il vestiario resistente all'arco elettrico deva essere considerato III categoria; nel passato, su vecchie specifiche vedo che vestiario simile era in II. Postato il 03/12/2018 alle 11:24 | |
Buonasera... Le norme di riferimento per tali DPI è la serie CEI EN 61482 "Lavori sotto tensione - Indumenti protettivi contro l'effetto termico dell'arco elettrico". Tuttavia esse provengono dalle corrispondenti norme internazionali emanate dalla IEC (International Electrotechnical Commission) e non possono definire le categorie di rischio dei DPI. Della suddetta definizione se ne occupa il Parlamento europeo e del Consiglio e di conseguenza gli Stati membri con i decreti o le leggi di recepimento. Nel caso specifico, il recente regolamento UE 2016/425 del 9 marzo 2016, nell'allegato 1, ha inserito nella terza categoria, che come noto comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili, i rischi di "scosse elettriche e lavoro sotto tensione" (lettera h). Postato il 03/12/2018 alle 19:03 | |
Reputo la presente una discussione molto interessante perchè pone l'accento sui DPI con il Regolamento UE 2016/425 del 9 marzo 2016. A tal proposito vorrei un chiarimento, da parte di chi ne fosse edotto. Il richiamato Regolamento 2016/425 è direttamente vigente è applicabile negli stati membri dell'UE, oppure si deve attendere che sia Recepito dagli stessi non una norma interna agli stessi stati ??? Mi spiego meglio, riferendoci all'Italia: il detto regolamento sarà accolto da uno specifico decreto di recepimento, oppure è valido/vigente cosi come emanato dall'UE ? Postato il 04/12/2018 alle 12:11 | |
In risposta al messaggio di MARIO CANTONE: E' già in vigore:Reputo la presente una discussione molto interessante perchè pone l'accento sui DPI con il Regolamento UE 2016/425 del 9 marzo 2016. A tal proposito vorrei un chiarimento, da parte di chi ne fosse edotto. Il richiamato Regolamento 2016/425 è direttamente vigente è applicabile negli stati membri dell'UE, oppure si deve attendere che sia Recepito dagli stessi non una norma interna agli stessi stati ??? Mi spiego meglio, riferendoci all'Italia: il detto regolamento sarà accolto da uno specifico decreto di recepimento, oppure è valido/vigente cosi come emanato dall'UE ? da PUNTO SICURO del 23 Mar – Come più volte ricordato nei nostri articoli il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 (applicata in Italia con Dlgs. n.475 del 1992), già formalmente entrato in vigore, da circa due anni, si applicherà (con alcune eccezioni) a decorrere dal prossimo 21 aprile 2018 (in questa data sarà abrogata la Direttiva 89/686/CEE). Sempre da PUNTO: Altro grosso problema per il quale al momento non si riesce a recuperare indicazione è rappresentato dalla gestione del periodo di interregno di un anno tra il regolamento e la direttiva che viene abrogata dal 21 Aprile 2018 ma per alcuni aspetti resta in vigore fino al 21 Aprile 2019”. Per i DPI che proteggono dall'arco elettrico non avevo notato che anche nel D.Lgs. 475/1992 erano stati inseriti in III art.4.6.g Postato il 04/12/2018 alle 12:23 | |
Perfetto, quindi il Regolamento UE 2016/425 è vigente e non necessita di recepimento. Postato il 04/12/2018 alle 17:04 |
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