Verifica POS e contenuti: attestati, qualifiche, verifiche

Quanto il CSE ha potere di verifica senza che sia eccesso di zelo?

Categoria: POS, PSC, PSS. Aperta il 14/12/2020 da TIZ C. Messaggi postati: 3.

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AutoreMessaggio
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TIZ C
(TANGOZULU)

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Bungiorno, sono iscritto da poco nel forum anche se seguo il sito da molto tempo, espengo il quesito in merito a quanto il CSE ha potere di verificare alcuni documenti richiamati nel POS o di cantiere senza incorrere in contestazioni di "eccesso di potere".

Perchè controllare alle volte più cose che potrebbero non essere di diretta competenza?
Spesso il tecnico è colui che fa da "garante" del committente verso eventuali problemi in quanto il committente non è un tecnico ma spesso si fanno convincere da false informazioni da imprese/lavoratori e nasce il conflitto che il tecnico fa "tardare" lavori o chiede cosei che altri non fanno e non hanno problemi....

pertanto espongo le relative verifiche incriminate:

1) verifica del POS e relative cariche/nomine ed i relativi attestati-requisiti che devono avere le figure che sono indicate.

il CSE DEVE entrare in merito se chi ha una qualifica ha regolare corso in regola per eseguirla?

Alcune contestaizoni che mi sono capitate:
nel pos io dichiaro una serie di qualifiche/figure/robe quindi è mia responsabilità tu devi solo verificare se c'è l'addetto primo soccorso. antincendio, etc, oppure... non sono tenuto a darteli perchè sarebbe una violazione della privacy.....

Ovviamente spesso queste qualifiche le ha il datore di lavoro che non è mai in cantiere se non vedere l'avanzamento di lavori, e mi domando che senso ha avere attestato di primo soccorso ed antincendio.....

2) valutazione rischio rumore/vibrazioni anche qui... mi è capiato di vedere 2 casi:

2.1) valutazione scopiazzata mettendo un insieme di norme e robe....
2.2) valutazione scaduta ( mi pare siano 4 anni? non ricordo)

In questi casi ho imposto/suggerito di cambiare il tipo di lavoro ( ma non sempre è possibile), in modo da evitare il problema, ma anche qui c'è chi mi ha sostenuto che io devo verificare se c'è ma non entrare nel merito del suo contenuto... pertanto se dentro c'è topolino o un elenco telefonico è uguale...

Al che sono io che interpreto con ecceso di zelo? perchè in alcuni casi tra trovare soluzioni alternative e sospendere una lavorazione il passo è breve e dopo chi ne risponde in caso di ritardi paga.

Grazie Anticipate

Postato il 14/12/2020 alle 06:24

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Emanuele Rizzato
(Quadrato)

Voto utente:
4,0 

So di non sapere Socrate
In risposta al messaggio di TIZ C:
Bungiorno, sono iscritto da poco nel forum anche se seguo il sito da molto tempo, espengo il quesito in merito a quanto il CSE ha potere di verificare alcuni documenti richiamati nel POS o di cantiere senza incorrere in contestazioni di "eccesso di potere".

Perchè controllare alle volte più cose che potrebbero non essere di diretta competenza?
Spesso il tecnico è colui che fa da "garante" del committente verso eventuali problemi in quanto il committente non è un tecnico ma spesso si fanno convincere da false informazioni da imprese/lavoratori e nasce il conflitto che il tecnico fa "tardare" lavori o chiede cosei che altri non fanno e non hanno problemi....

pertanto espongo le relative verifiche incriminate:

1) verifica del POS e relative cariche/nomine ed i relativi attestati-requisiti che devono avere le figure che sono indicate.

il CSE DEVE entrare in merito se chi ha una qualifica ha regolare corso in regola per eseguirla?

Alcune contestaizoni che mi sono capitate:
nel pos io dichiaro una serie di qualifiche/figure/robe quindi è mia responsabilità tu devi solo verificare se c'è l'addetto primo soccorso. antincendio, etc, oppure... non sono tenuto a darteli perchè sarebbe una violazione della privacy.....

Ovviamente spesso queste qualifiche le ha il datore di lavoro che non è mai in cantiere se non vedere l'avanzamento di lavori, e mi domando che senso ha avere attestato di primo soccorso ed antincendio.....

2) valutazione rischio rumore/vibrazioni anche qui... mi è capiato di vedere 2 casi:

2.1) valutazione scopiazzata mettendo un insieme di norme e robe....
2.2) valutazione scaduta ( mi pare siano 4 anni? non ricordo)

In questi casi ho imposto/suggerito di cambiare il tipo di lavoro ( ma non sempre è possibile), in modo da evitare il problema, ma anche qui c'è chi mi ha sostenuto che io devo verificare se c'è ma non entrare nel merito del suo contenuto... pertanto se dentro c'è topolino o un elenco telefonico è uguale...

Al che sono io che interpreto con ecceso di zelo? perchè in alcuni casi tra trovare soluzioni alternative e sospendere una lavorazione il passo è breve e dopo chi ne risponde in caso di ritardi paga.

Grazie Anticipate
allegato XV
3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del
presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i
seguenti elementi:
_________________________________________________________________________________

f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
l'esito è un "numero semplice" di una valutazione del rumore. non è obbligatorio inserire la data di redazione e quindi tu come CSE puoi anche non soffermarti sul fatto che la valutazione possa ritenersi valida o meno. Ovviamente la responsabilità sarà del DL dell'impresa esecutrice.
_________________________________________________________________________________

l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Ergo, tu come CSE devi verificare anche gli attestati, la loro conformità e la loro validità. esempio un attestato per addetto antincendio rischio basso non è conforme, in quanto in cantiere serve almeno il rischio medio.
se un attestato è scaduto non è conforme.

L'esito della valutazione delle vibrazioni non è un requisito minimo da riportare nel POS e quindi non è tuo compito valutarne la presenza ne l'idoneità.

Nel caso in cui un lavoratore abbia un corso scaduto comunque è da ritenersi idonea la nomina, meno la formazione.

se vuoi un consiglio personale, per me il POS sarà idoneo con prescrizioni: si consiglia di effettuare l'aggiornamento del corso xxxdel lavoratoreyyy. E' sicuramente una visione personale questa poichè siamo inun caso al limite della sanzione che poi compete ai giuristi e non ai tecnici.
Sempre personalmente ritengo che se una persona non ha aggiornato il corso, non me la sento come CSE di segnalare al Committente, l'impresa per provvederne l'allontanamento dal cantiere. Non la ritengo nemmeno una forma di pericolo grave o imminente direttamente riscontrato e quindi "consiglio vivamente" all'impresa di aggiornare il corso il prima possibile. Caso diverso sarebbe se il lavoratore non fosse mai stato formato, lì se manca l'addetto primo soccorso o antincendio o la formazione generale e specifica la responsabilità è molto elevata anche per te CSE che non verifichi l'adeguata formazione del personale presente in cantiere.
Un saluto

Postato il 15/12/2020 alle 16:54

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TIZ C
(TANGOZULU)

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n.d. 
Condivido anche io, grazie della risposta, mi domando giusto da dove partoriscano risposte di questo tipo quando capita di fare osservazioni sulla documentazione che non è totalmente ocnforme.

Postato il 28/12/2020 alle 14:10


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