Validità attesati formazione sicurezza sul lavoro
Validità attesati formazione sicurezza sul lavoro - soggetto formatore Datore di Lavoro
Categoria: Informazione, formazione, addestramento. Aperta il 13/01/2023 da daniele delnegro. Messaggi postati: 2.
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Autore | Messaggio |
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Buongiorno, avrei un dubbio riguardante la validità degli attestati sicurezza previsti dall'art 37 del D.lgs. 81/08. L'Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 prevede che il soggetto formatore dei corsi possa essere il Datore di Lavoro. il mio dubbio riguarda la validità di tali attestati al di fuori del contesto aziendale. ad esempio, un attestato riguardante la formazione generale dei lavoratori rilasciato dal Datore di Lavoro come soggetto formatore, costituisce credito permanente oppure termina la sua validità con le dimissioni/licenziamento del lavoratore? Grazie in anticipo. Daniele Postato il 13/01/2023 alle 18:59 | |
In risposta al messaggio di daniele delnegro: Se il lavoratore dimesso viene assunto da un azienda con lo stesso codice ATECO di quella in cui ha conseguito l'attestato, la sua formazione resta valida fino alla scadenza del quinto anno (come previsto dall'A.S.R. 21/12/20119. Buongiorno, avrei un dubbio riguardante la validità degli attestati sicurezza previsti dall'art 37 del D.lgs. 81/08. L'Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 prevede che il soggetto formatore dei corsi possa essere il Datore di Lavoro. il mio dubbio riguarda la validità di tali attestati al di fuori del contesto aziendale. ad esempio, un attestato riguardante la formazione generale dei lavoratori rilasciato dal Datore di Lavoro come soggetto formatore, costituisce credito permanente oppure termina la sua validità con le dimissioni/licenziamento del lavoratore? Grazie in anticipo. Daniele Postato il 13/01/2023 alle 19:10 |
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