studio associato e datore di lavoro

Categoria: Datore di Lavoro. Aperta il 09/01/2018 da Guido Striani. Messaggi postati: 3.

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AutoreMessaggio
Immagine di profilo di Guido Striani (tdp.Ragusa)

Guido Striani
(tdp.Ragusa)

Voto utente:
3,0 

"Homo faber fortunae suae"
Ritorna la rubrica "io e i miei dubbi"...
Se qualcuno può delucidarmi sulla seguente questione:
Uno studio associato con 4 soci ha un solo dipendente e vari collaboratori liberi professionisti che non lavorano esclusivamente per lo studio. A seguito di varie ricerche e lettura di interpelli e circolari, per la sicurezza sul lavoro risulta che il datore di lavoro è il CDA ed ho letto che la nomina di un datore di lavoro tra i soci non ha alcun valore effettivo giuridico. Per questo vi chiedo è opportuno fare una delega di funzione per uno dei soci? gli altri soci risultano quindi lavoratori e devono svolgere la formazione? è giusto affermare che lo studio non ha obblighi verso i collaboratori che hanno invece la facoltà di godere di sorveglianza sanitaria e formazione a proprie spese?

Postato il 09/01/2018 alle 14:04

Immagine di profilo di Emanuele Rizzato (Quadrato)

Emanuele Rizzato
(Quadrato)

Voto utente:
4,0 

So di non sapere Socrate
In risposta al messaggio di Guido Striani:
Ritorna la rubrica "io e i miei dubbi"...
Se qualcuno può delucidarmi sulla seguente questione:
Uno studio associato con 4 soci ha un solo dipendente e vari collaboratori liberi professionisti che non lavorano esclusivamente per lo studio. A seguito di varie ricerche e lettura di interpelli e circolari, per la sicurezza sul lavoro risulta che il datore di lavoro è il CDA ed ho letto che la nomina di un datore di lavoro tra i soci non ha alcun valore effettivo giuridico. Per questo vi chiedo è opportuno fare una delega di funzione per uno dei soci? gli altri soci risultano quindi lavoratori e devono svolgere la formazione? è giusto affermare che lo studio non ha obblighi verso i collaboratori che hanno invece la facoltà di godere di sorveglianza sanitaria e formazione a proprie spese?
i liberi professionisti, hanno propria posizione iva e sono da considerarsi lavoratori autonomi. tali soggetti non sono a carico del datore di lavoro, il quale dovrà comunque informare su eventuali rischi presenti nel luogo di lavoro.
nella pratica il dipendente o il socio non datore di lavoro dovrà se previsto sottoporsi alla sorveglianza sanitaria ed effettuare i corsi per i lavoratori.
il libero professionista non dovrà effettuare alcuna formazione o sorveglianza sanitaria di cui sopra.
per quanto riguarda poi i liberi professionisti iscritti ad albi collegi, dal 2015 o 2016 esiste una delibera per la quale essi possono anche effettuare attività di consulenza per un solo cliente nell'anno contributivo senza che si configuri una problematica fiscale detta "dipendente di fatto" (contrariamente da quanto succede in ambito artigianale -commercio - edile ecc).

il datore di lavoro dovrà comunque adempiere a tutti gli obblighi di cui al titolo I, come designazione di RSPP, addetti al primo soccorso antincendio e gestione delle emergenze.
dovrà poi segnalare il nominativo del RLS all'inail
per completare il tutto redigere il DVR e designare il medico competente se necessario.

nell'atto costitutivo della società è sempre bene designare quale socio ha la funzione di datore di lavoro per i compiti della sicurezza sul lavoro in quanto molte volte, è successo che sanzioni degli UPG si siano moltiplicate per il numero di soci anche se gli stessi avevano deliberato con un documento interno il socio datore di lavoro con responsabilità per la sicurezza sul lavoro.

pertanto, questo solo a titolo di indirizzo e non a titolo di completezza è quelllo che si dovrebbe fare...

Postato il 10/01/2018 alle 17:54

Immagine di profilo di CARLO TIMILLERO (CARTIM)

CARLO TIMILLERO
(CARTIM)

Voto utente:
4,4 

OGGI PIU' SICURO DI IERI E MENO DI DOMANI
Allora:
- la delega tra soci isola le responsabilità come DDL su uno di essi se è effettivamente esercitata e nei limiti della delega attribuita:gli altri soci conservano l'obbligo di sorveglianza sul delegato
- tutti i soci che operano sono assimilati a lavoratori subordinati, sono quindi soggetti a tutela piena
- i collaboratori sono lavoratori autonomi e quindi va attivata la gestione dei rischi interferenziali ( art.26), che, trattandosi, penso, di servizi intellettuali non implica la redazione dl DUVRI
- i collaboratori sono lavoratori autonomi e quindi, erx art.21, soggetti a tutela limitata - sempre che non siano dei dipendenti "mascherati", nel qual caso potendo essere identificati come lavoratori subordinati, con tutte le conseguenze del caso.
Saluti

Postato il 10/01/2018 alle 23:04


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