Studi professionali - Sorveglianza sanitaria collaboratori a p.IVA

Categoria: Medico Competente e Sorveglianza sanitaria. Aperta il 28/09/2021 da Massimo Scandaletti. Messaggi postati: 4.

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AutoreMessaggio
Buongiorno a tutti, chiedo un vs. gentile parere su un tema spesso dibattuto, ma mai chiarito ufficialmente (almeno, che mi risulti, a livello di circolari o linee guida ministeriali). Negli studi professionali (ingegneri, architetti, avvocati, etc. etc.) è diffusissima la presenza di collaboratori a partita IVA, che operano quotidianamente ed in forma stabile, all'interno degli uffici della società, spesso con contratti di esclusiva e comunque a tempo pieno. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di professionisti abilitati all'esercizio che tuttavia prestano servizio per un solo committente (lo studio che li ospita), come se fossero veri e propri dipendenti. Legalmente, trattandosi di "ordinisti" la cosa è assolutamente legittima.
Lato sicurezza, sono quasi sempre utilizzatori di videoterminali, certamente per più di 20 ore settimanali. Come vanno inquadrati a livello di DVR? Rientrano nel novero dei lavoratori della società e quindi per loro va prevista formazione e sorveglianza sanitaria come per i dipendenti e gli assimilati o prevale lo status di lavoratori autonomi?

Postato il 28/09/2021 alle 16:20

Immagine di profilo di STEFANO BENINATTO (BENNY68)

STEFANO BENINATTO
(BENNY68)

Voto utente:
5,0 

LA SICUREZZA E' VITA
Buona sera. Per la risposta al Suo quesito deve partire dalla definizione di "lavoratore" che l'81/08 fornisce all'art. 2, comma 1 lettera a): persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato.... Quindi è chiaro che se la persona, anche se a partita IVA, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro (e questo mi sembra abbastanza acclarato dal Suo quesito), è definito lavoratore ai fini dell'81/08 e, come tale meritevole delle tutele previste dal decreto. Il passo successivo è capire di quali tutele può beneficiare tale lavoratore cd. "autonomo" a partita IVA. In questo l'81/08 ci indica all'art. 3, comma 11che "nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del Codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26".
Spero di averLe fornito un pò più di chiarezza.
Distinti saluti.
Per. ind. Beninatto Stefano

Postato il 29/09/2021 alle 18:40

In risposta al messaggio di STEFANO BENINATTO:
Buona sera. Per la risposta al Suo quesito deve partire dalla definizione di "lavoratore" che l'81/08 fornisce all'art. 2, comma 1 lettera a): persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato.... Quindi è chiaro che se la persona, anche se a partita IVA, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro (e questo mi sembra abbastanza acclarato dal Suo quesito), è definito lavoratore ai fini dell'81/08 e, come tale meritevole delle tutele previste dal decreto. Il passo successivo è capire di quali tutele può beneficiare tale lavoratore cd. "autonomo" a partita IVA. In questo l'81/08 ci indica all'art. 3, comma 11che "nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2222 del Codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26".
Spero di averLe fornito un pò più di chiarezza.
Distinti saluti.
Per. ind. Beninatto Stefano
La ringrazio per la risposta. Ho verificato gli artt. della norma citati e, a mio avviso, alimentano ancora di più la confusione in merito. Cosa significa che " i lavoratori autonomi POSSONO beneficiare della sorveglianza sanitaria ..... con oneri a proprio carico"??
Francamente, che un soggetto, a sua scelta e sostenendone i costi, possa seguire corsi di formazione in tema di sicurezza e controllare periodicamente il proprio stato di salute mi sembra un fatto ovvio che non necessita di essere disciplinato. Ciò che il legislatore dovrebbe fare è chiarire in modo inequivocabile che gli autonomi che operano nelle fattispecie da me descritte sono equiparati, in tema di sicurezza, ai lavoratori dipendenti. A questo punto si parlerebbe di obblighi e non di facoltà e sarebbe tutto più chiaro...

Postato il 01/10/2021 alle 11:29

Immagine di profilo di SIMONE LARGHI (larsim)

SIMONE LARGHI
(larsim)

Voto utente:
3,8 

Homo homini lupus
Ciao. La risposta non è chiaramente semplice. O meglio, lo sarebbe "in teoria" perché il lavoratore autonomo NON rientra nella definizione di lavoratore di cui all'art. 2. I professionisti che lavorano in esclusiva - diffusissimi proprio negli studi professionali - sono un'aberrazione giuslavoristica. E l'applicazione del TU anche a loro rende a mio avviso tutto ancor piu delicato in caso di contenzioso.

Postato il 03/10/2021 alle 10:52


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