SOSPENSIONE lavori art. 92, comma 1 lett. f)
Categoria: Luoghi di lavoro. Aperta il 01/06/2018 da MARIO CANTONE. Messaggi postati: 10.
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Questo stabilisce, in merito, il TU della sicurezza. Articolo 92 - Obblighi del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori Comma 1, let. f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Ma lo stesso TU quali strumenti FORMALI conferisce al CSE, affinché tali provvedimenti siano resi esecutivi. In parole povere noi CSE in che modo formalizziamo tale provvedimento, in modo tale da cautelarci in presenza di tali situazioni ……ma soprattutto in contraddittorio con l’impresa esecutrice destinataria dei provvedimenti di sospensione. Ossia in che modo il CSE dimostra di aver vigilato ed attuato la sospensione dei lavori, attuandone le prerogative che gli competono, in presenza di una impresa palesemente “sorda” in questi termini. Postato il 01/06/2018 alle 11:31 | |
In risposta al messaggio di MARIO CANTONE: il CSE redige un verbale in triplice copia in cui scrive:Questo stabilisce, in merito, il TU della sicurezza. Articolo 92 - Obblighi del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori Comma 1, let. f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Ma lo stesso TU quali strumenti FORMALI conferisce al CSE, affinché tali provvedimenti siano resi esecutivi. In parole povere noi CSE in che modo formalizziamo tale provvedimento, in modo tale da cautelarci in presenza di tali situazioni ……ma soprattutto in contraddittorio con l’impresa esecutrice destinataria dei provvedimenti di sospensione. Ossia in che modo il CSE dimostra di aver vigilato ed attuato la sospensione dei lavori, attuandone le prerogative che gli competono, in presenza di una impresa palesemente “sorda” in questi termini. in applicazione dell'articolo 92 comma f sospendo le lavorazioni per pericolo grave imminente dell'impresa x e dell'impresa y. poichè le stesse (e qui descrivi il motivo come ad esempio "erano in copertura senza parapetto") effettuavano lavorazioni in quota senza dispositivi di protezione individuale e collettivi idonei. Le lavorazioni potranno riprendere ( e qui impartisci le prescrizioni) dopo aver completato l'allestimento del ponteggio e del parapetto nell'area z. Data Ora Firma CSE Firma preposto x Firma preposto Y una copia all'impresa, una copia al committente una copia al CSE se sono più imprese mandi la fotocopia via mail dallo studio. Postato il 05/06/2018 alle 10:10 | |
In risposta al messaggio di Emanuele Rizzato: Mi sembra di capire che quello che indichi è più legato da una "prassi consolidata" e per certi versi legata al modo di fare.il CSE redige un verbale in triplice copia in cui scrive: in applicazione dell'articolo 92 comma f sospendo le lavorazioni per pericolo grave imminente dell'impresa x e dell'impresa y. poichè le stesse (e qui descrivi il motivo come ad esempio "erano in copertura senza parapetto") effettuavano lavorazioni in quota senza dispositivi di protezione individuale e collettivi idonei. Le lavorazioni potranno riprendere ( e qui impartisci le prescrizioni) dopo aver completato l'allestimento del ponteggio e del parapetto nell'area z. Data Ora Firma CSE Firma preposto x Firma preposto Y una copia all'impresa, una copia al committente una copia al CSE se sono più imprese mandi la fotocopia via mail dallo studio. In realtà lo stesso D. Lgs. 81 non fornisce indicazioni in merito a puntuali procedure o azioni da porre in essere in tali casi Postato il 06/06/2018 alle 16:54 | |
In risposta al messaggio di MARIO CANTONE: no il D.lgs 81/08 no, ma le sentenze di cassazione invece puniscono chi non lo ha fatto o che non ha saputo dimostrare di aver adempiuto a questo obbligo.Mi sembra di capire che quello che indichi è più legato da una "prassi consolidata" e per certi versi legata al modo di fare. In realtà lo stesso D. Lgs. 81 non fornisce indicazioni in merito a puntuali procedure o azioni da porre in essere in tali casi Il TU non dice neanche di usare word o cad per redigere il PSC e la planimetria. Eppure esistono i software che puoi usare a tuo rischio e pericolo. e nessuno ti vieta di fare una planimetria a mano con carta e penna. ci sono poi colleghi più diligenti che fanno la foto del prima e del dopo la sospensione per pericolo grave e imminente direttamente riscontrato verbalizzando con foto allegata da pc, inviata via pec. altri svolgono riunioni di coordinamento. (neppure di queste se ne parla nel testo unico). Nel testo unico non si indicano nemmeno che DPI deve utilizzare il CSE eppure almeno le scarpe e l'elmetto a volte vedo che li indossano :D. poi ci sono CSE che non vengono mai in cantiere e anche questi possiamo dire che hanno svolto il loro ruolo. Postato il 06/06/2018 alle 17:06 | |
bhe, hai un po generalizzato :) BASTANO QUESTE ESPRESSIONI ad individuare la situazione attuale : " chi non lo ha fatto " - " che non ha saputo dimostrare " ossia non essendoci una precipua disposizione in materia , ciascuno di noi è lasciato a se stesso .......ogni provvedimento o criterio di natura presonale che si ponesse in essere in sede giudiziaria sarebbe sempre opinabile ed esposta ad accuse del genere : " non ha saputo dimostrare " quindi il criterio della DIMOSTRAZIONE non essendo disciplinato diviene personale, e al contempo esposto alla discrezionalità della sua efficacia da parte del giudice di turno, chiamato in causa. Postato il 07/06/2018 alle 19:38 | |
Questo forum è un VERO DILEMMA Sopra dopo la frase bhe, hai un po’ generalizzato :) avevo anche inserito tra virgolette, la seguente citazione: no il D.lgs 81/08 no, ma le sentenze di cassazione invece puniscono chi non lo ha fatto o che non ha saputo dimostrare di aver adempiuto a questo obbligo. Ma quando ho inserito il msg……quest’ultima non compare …bhooo Nessuno che “ ci dice come si deve scrivere “ o che provveda a cambiare qualcosa !!!! Postato il 07/06/2018 alle 19:43 | |
mi scuso, ma davo per scontato che lei avesse fatto il corso da CSE. di fatti nell'allegato XIV del D.lgs 81/08 alcuni dei requisiti del corso da 120 ore sono: - Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione - Teorie e tecniche di comunicazione, orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione; teorie di gestione dei gruppi e leadership - I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - La disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive. e queste tutte assieme determinano un modus operandi corretto. Infatti la formazione di 120 ore determina come fare il lavoro di CSE. quindi nel TU c'è scritto implicitamente come fare. per un mulettista non c'è scritto come utilizzare in sicurezza un muletto, ma è indicato che deve essere formato con le modalità dell'accordo stato regioni. Postato il 08/06/2018 alle 12:44 | |
“ mi scuso, ma davo per scontato che lei avesse fatto il corso da CSE. “ Cero che ho fatto il corso delle 120 ore, e nel lontano 2001, con successivo aggiornamenti e tuttora abilitato ai ruoli della sicurezza che la norma sancisce. Bhe forse non ci capiamo o non riesco a farmi capire (salvo il fatto che forse si volesse ironizzare) Faccio un esempio: Un avvocato benché laureato e a conoscenza del codice civile, ha bisogno di studiarsi il Codice Di Procedure Civile per comprendere come poter esercitare la professione presso il tribunale o gli altri organi deputati. Ed è lo stesso Codice Di Procedure Civile che gli impone le azioni da compier…..tali azioni non sono certo implicite, ma sono chiare. “ quindi nel TU c'è scritto implicitamente come fare. “ Il Codice Di Procedure Civile (dell’esempio) NON è implicito, e l’avvocato con esso sa in che modo è soprattutto in quale FORMA far valere i diritti dei suoi assistiti. Il rispetto di una norma - Articolo 92, Comma 1, let. f) - non può essere lasciata ad interpretazioni implicite. Le parti dell’Allegato XIV del D. Lgs. 81/08 che sono state citate sopra ……sono lasciate alla diligenza ed alla perizia di chi attua i corsi delle 120 ore Il rispetto di una norma in materia di sicurezza non può essere lasciata alla diligenza o alla imperizia di un corso di formazione. Quindi il TU dovrebbe esplicitare,....... esplicitare a chiare lettere e non in “ forma implicita “ …… in che modo e forma il CSE pone in essere i provvedimenti richiamati nell’ Articolo 92, Comma 1, let. f). Postato il 11/06/2018 alle 16:54 | |
In risposta al messaggio di MARIO CANTONE: allora per lo stesso motivo:“ mi scuso, ma davo per scontato che lei avesse fatto il corso da CSE. “ Cero che ho fatto il corso delle 120 ore, e nel lontano 2001, con successivo aggiornamenti e tuttora abilitato ai ruoli della sicurezza che la norma sancisce. Bhe forse non ci capiamo o non riesco a farmi capire (salvo il fatto che forse si volesse ironizzare) Faccio un esempio: Un avvocato benché laureato e a conoscenza del codice civile, ha bisogno di studiarsi il Codice Di Procedure Civile per comprendere come poter esercitare la professione presso il tribunale o gli altri organi deputati. Ed è lo stesso Codice Di Procedure Civile che gli impone le azioni da compier…..tali azioni non sono certo implicite, ma sono chiare. “ quindi nel TU c'è scritto implicitamente come fare. “ Il Codice Di Procedure Civile (dell’esempio) NON è implicito, e l’avvocato con esso sa in che modo è soprattutto in quale FORMA far valere i diritti dei suoi assistiti. Il rispetto di una norma - Articolo 92, Comma 1, let. f) - non può essere lasciata ad interpretazioni implicite. Le parti dell’Allegato XIV del D. Lgs. 81/08 che sono state citate sopra ……sono lasciate alla diligenza ed alla perizia di chi attua i corsi delle 120 ore Il rispetto di una norma in materia di sicurezza non può essere lasciata alla diligenza o alla imperizia di un corso di formazione. Quindi il TU dovrebbe esplicitare,....... esplicitare a chiare lettere e non in “ forma implicita “ …… in che modo e forma il CSE pone in essere i provvedimenti richiamati nell’ Articolo 92, Comma 1, let. f). mi indichi dove c'è scritto in una norma come deve impugnare ed utilizzare un estintore un addetto all'antincendio di un impresa a rischio medio oppure sempre rimanendo in Titolo IV Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. -> anche qui non vi è scritto come deve designarlo, se con un contratto con una nomina o se basta una designazione verbale. Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria 3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; -> non vedo scritto come debba farlo Articolo 101 - Obblighi di trasmissione non vedo scritto come devono essere trasmessi i documenti, ne il formato. Articolo 108 - Viabilità nei cantieri 1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell’allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. -> anche qui non vi è scritto con che mezzo debba essere assicurata. potrei continuare per tutti gli articoli... quindi non capisco il fine di questa domanda di cui non si vuol accettare una risposta. Postato il 13/06/2018 alle 13:02 | |
il fine di della domanda, benché avevo già sentore che il TUS non dava altre indicazioni in merito, era di comprendere se eventualmente vi fossero stati chiarimenti di natura ministeriali come: circolari, note di ministero etcc etcc. oppure altro Non è che non voglio accettare una risposta…..anzi! Ma cercavo uno sorta di condivisione dell’idea che ancora molto ci sarebbe da fare, come si è anche dimostrato con gli altri e molteplici esempi rappresentati. Salve Postato il 15/06/2018 alle 17:00 |
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