snc con due soci
Categoria: Informazione, formazione, addestramento. Aperta il 09/04/2018 da Costanza Bacci. Messaggi postati: 14.
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Autore | Messaggio |
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Buongiorno, in una società SNC con due soci con pari poteri, quindi entrambi datori di lavoro, senza dipendenti, il socio che svolge il corso RSPP deve anche svolgere quello di formazione generale 16 ore? E l'altro socio soltanto formazione 16 ore? Postato il 09/04/2018 alle 11:04 | |
In risposta al messaggio di Costanza Bacci: Buongiorno.Buongiorno, in una società SNC con due soci con pari poteri, quindi entrambi datori di lavoro, senza dipendenti, il socio che svolge il corso RSPP deve anche svolgere quello di formazione generale 16 ore? E l'altro socio soltanto formazione 16 ore? Se uno dei due soci è stato formalmente individuato come "datore di lavoro" non deve effettuare la formazione per lavoratori di 16 ore. Essendo infatti la figura individuata come datore di lavoro è lui che deve fornire al lavoratore (altro socio) la formazione. Inoltre l'accordo stato regioni in merito al riconoscimento del credito formativo, stabilisce che la formazione per preposti e per dirigenti costituisce credito formativo, ed anche se non specificato, indubbiamente le competenze acquisti nel corso RSPP sono superiori a quelle del corso lavoratori e pertanto non sarebbe necessario ripetere la formazione anche nel caso il soggetto fosse inquadrato come lavoratore. Buon lavoro Postato il 09/04/2018 alle 11:17 | |
In risposta al messaggio di Costanza Bacci: Buongiorno,Buongiorno, in una società SNC con due soci con pari poteri, quindi entrambi datori di lavoro, senza dipendenti, il socio che svolge il corso RSPP deve anche svolgere quello di formazione generale 16 ore? E l'altro socio soltanto formazione 16 ore? Come previsto dal: "Testo-ufficiale-Accordo-Stato-Regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-RSPP-e-ASPP" il Datore di Lavoro in possesso della formazione Modulo A-B-C ha crediti sufficienti per non dover svolgere altri corsi prevsti peril DL - vedi tabella contenuta nell' Allegato III pag 24 della normativa. Il secobdo DL deve svolgere il corso di 16 ore. Luca Postato il 09/04/2018 alle 11:19 - Modificato da un moderatore | |
In risposta al messaggio di Moreno Rapo: La stessa cosa vale per una s.r.l. ?Buongiorno. Se uno dei due soci è stato formalmente individuato come "datore di lavoro" non deve effettuare la formazione per lavoratori di 16 ore. Essendo infatti la figura individuata come datore di lavoro è lui che deve fornire al lavoratore (altro socio) la formazione. Inoltre l'accordo stato regioni in merito al riconoscimento del credito formativo, stabilisce che la formazione per preposti e per dirigenti costituisce credito formativo, ed anche se non specificato, indubbiamente le competenze acquisti nel corso RSPP sono superiori a quelle del corso lavoratori e pertanto non sarebbe necessario ripetere la formazione anche nel caso il soggetto fosse inquadrato come lavoratore. Buon lavoro Grazie, buona giornata Postato il 09/04/2018 alle 12:13 | |
In risposta al messaggio di Luca de Simone: La stessa cosa vale per una s.r.l. ?Buongiorno, Come previsto dal: "Testo-ufficiale-Accordo-Stato-Regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-RSPP-e-ASPP" il Datore di Lavoro in possesso della formazione Modulo A-B-C ha crediti sufficienti per non dover svolgere altri corsi prevsti peril DL - vedi tabella contenuta nell' Allegato III pag 24 della normativa. Il secobdo DL deve svolgere il corso di 16 ore. Luca Grazie, buona giornata Postato il 09/04/2018 alle 12:14 | |
In risposta al messaggio di Costanza Bacci: Certament!La stessa cosa vale per una s.r.l. ? Grazie, buona giornata Anche per le S.p.A. non cambia . Buon Lavoro Luca Postato il 09/04/2018 alle 12:18 | |
In risposta al messaggio di Luca de Simone: Grazie,Certament! Anche per le S.p.A. non cambia . Buon Lavoro Luca buon lavoro anche a lei Postato il 09/04/2018 alle 12:25 | |
In risposta al messaggio di Luca de Simone: Anche se non specificato avevo supposto che il DdL non avesse fatto il corso per RSPP generico, ma quello per datori di lavoro 48 ore rischio alto.Buongiorno, Come previsto dal: "Testo-ufficiale-Accordo-Stato-Regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-RSPP-e-ASPP" il Datore di Lavoro in possesso della formazione Modulo A-B-C ha crediti sufficienti per non dover svolgere altri corsi prevsti peril DL - vedi tabella contenuta nell' Allegato III pag 24 della normativa. Il secobdo DL deve svolgere il corso di 16 ore. Luca Comunque la conclusione non cambia Postato il 09/04/2018 alle 12:50 | |
In risposta al messaggio di Costanza Bacci: SalveBuongiorno, in una società SNC con due soci con pari poteri, quindi entrambi datori di lavoro, senza dipendenti, il socio che svolge il corso RSPP deve anche svolgere quello di formazione generale 16 ore? E l'altro socio soltanto formazione 16 ore? La prima cosa da fare con priorità è la delega di funzioni per gli adempimenti del d.lsg. 81/08. Con presenza di delega di uno dei soci in caso di ispezioni viene erogata una sola sanzione in mancanza due sanzioni uguali, questo per tutti del forum non vai mai dimenticato. Il delegato ha tutti gli adempimenti da attuare. Postato il 09/04/2018 alle 20:24 | |
In risposta al messaggio di Moreno Rapo: Nel caso di una srl con due soci al 50%, nel quale il socio A ha il corso RSPP, PRONTO SOCCORSO, ANTIINCENDIO e visita medica e il socio B, che in visura camerale è rappresentante dell'impresa, non ha formazione. Il socio B deve comunque fare corso lavoratori 16 ore e visita medica? Buongiorno. Se uno dei due soci è stato formalmente individuato come "datore di lavoro" non deve effettuare la formazione per lavoratori di 16 ore. Essendo infatti la figura individuata come datore di lavoro è lui che deve fornire al lavoratore (altro socio) la formazione. Inoltre l'accordo stato regioni in merito al riconoscimento del credito formativo, stabilisce che la formazione per preposti e per dirigenti costituisce credito formativo, ed anche se non specificato, indubbiamente le competenze acquisti nel corso RSPP sono superiori a quelle del corso lavoratori e pertanto non sarebbe necessario ripetere la formazione anche nel caso il soggetto fosse inquadrato come lavoratore. Buon lavoro Grazie, buona giornata Postato il 10/04/2018 alle 10:56 | |
In risposta al messaggio di Domenico Palumbo: Nel caso di una srl con due soci al 50%, nel quale il socio A ha il corso RSPP, PRONTO SOCCORSO, ANTIINCENDIO e visita medica e il socio B, che in visura camerale è rappresentante dell'impresa, non ha formazione. Il socio B deve comunque fare corso lavoratori 16 ore e visita medica? Salve La prima cosa da fare con priorità è la delega di funzioni per gli adempimenti del d.lsg. 81/08. Con presenza di delega di uno dei soci in caso di ispezioni viene erogata una sola sanzione in mancanza due sanzioni uguali, questo per tutti del forum non vai mai dimenticato. Il delegato ha tutti gli adempimenti da attuare. Grazie, buona giornata Postato il 10/04/2018 alle 10:56 | |
Nel caso di una srl con due soci al 50%, nel quale il socio A ha il corso RSPP, PRONTO SOCCORSO, ANTIINCENDIO e visita medica e il socio B, che in visura camerale è rappresentante dell'impresa, non ha formazione. Il socio B deve comunque fare corso lavoratori 16 ore e visita medica? Grazie, buona giornata Postato il 10/04/2018 alle 10:57 | |
In risposta al messaggio di Luca de Simone: Nel caso di una srl con due soci al 50%, nel quale il socio A ha il corso RSPP, PRONTO SOCCORSO, ANTIINCENDIO e visita medica e il socio B, che in visura camerale è rappresentante dell'impresa, non ha formazione. Il socio B deve comunque fare corso lavoratori 16 ore e visita medica? Certament! Anche per le S.p.A. non cambia . Buon Lavoro Luca Grazie, buona giornata Postato il 10/04/2018 alle 10:58 | |
In risposta al messaggio di Costanza Bacci: Buona seraNel caso di una srl con due soci al 50%, nel quale il socio A ha il corso RSPP, PRONTO SOCCORSO, ANTIINCENDIO e visita medica e il socio B, che in visura camerale è rappresentante dell'impresa, non ha formazione. Il socio B deve comunque fare corso lavoratori 16 ore e visita medica? Grazie, buona giornata cerco di rispondrere appilcando la normativa e cercando di interpretarla correttamente... il socio"A" se e ha eseguito l'intero iter formativo come RSPP e gode della delega del socio "B" assolve completamente gli obblighi previsti dal DL 81/2008 (Datore di lavoro con qualifica di RSPP). Per quanto riguarda la formazione di PRONTO SOCCORSO e/o ANTIINCENDIO non hanno nessuna valenza ai fini del ruolo RSPP e/o DAtore di lavoro ma trattasi di altre funzioni deputate alla gestione emergenze. A dimostrazione i corsi antincendio e o primo soccorso non sono considerati come monte ore per aggiornamento quinquennale previsto per DL e/o RSPP. Postato il 10/04/2018 alle 18:10 |
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