Quesiti su obbligo
Infortunio
Categoria: RLS. Aperta il 11/07/2018 da Davide Brandalesi. Messaggi postati: 6.
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Autore | Messaggio |
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Salve. Potrei avere delucidazioni in merito ad un eventuale dovere dell'rls di informare l'Asl a seguito di un infortunio nell'azienda in cui opera , dal momento che a partire dall'accesso al pronto soccorso parte in automatico tutto l'iter della denuncia dell'infortunio stesso e nella stessa azienda viene portata avanti l'inchiesta sulle dinamiche dell'accaduto ? Non ho ancora trovato alcun riferimento ad un obbligo diretto dell'rls come organo che debba occuparsi dell'informazione e convocazione dell'Asl . Per quanto ne so al momento è compito dell'azienda informare tutti gli enti che debbono occuparsi dell'accaduto. Grazie a chiunque mi darà informazioni in merito. Postato il 11/07/2018 alle 11:12 | |
A me risulta che l'RLS NON abbia nessun obbligo, soprattutto in vicende così complesse come una denuncia in ASL. L'RLS può arrivare al coinvolgimento dell'ASL se trova dei muri in tutte le figure della sicurezza in organigramma, dopo ripetute segnalazioni : anche se non è una regola. Comunque occorre che sia il buon senso a dirigere le sue segnalazioni. Postato il 11/07/2018 alle 16:49 | |
In risposta al messaggio di Bruno Molino: Grazie per la risposta ,è quello che pensavo anche io ma dal momento che in questo ambito c'è sempre da imparare , pensavo di essere io in deficit di nozioni. A me risulta che l'RLS NON abbia nessun obbligo, soprattutto in vicende così complesse come una denuncia in ASL. L'RLS può arrivare al coinvolgimento dell'ASL se trova dei muri in tutte le figure della sicurezza in organigramma, dopo ripetute segnalazioni : anche se non è una regola. Comunque occorre che sia il buon senso a dirigere le sue segnalazioni. Postato il 11/07/2018 alle 16:57 | |
In caso di infortunio su di un luogo di lavoro, la necessità o esigenza di una denuncia alla ASL deriva non da motivi di mera attivazione della stessa ai fini infortunistici o affini. Che io sappia La denuncia ha il fine di annotare la tipologia di infortunio accorso in apposite statistiche, per il fine di MIGLIORARE, poi, la condizione di lavoro e la sicurezza negli ambiti lavorativi identici a quelli in cui è venuto l'infortunio. In altri termini funge da esperienza per miglioramenti o adeguamenti normativi ai fini della sicurezza. Sempre che io sappia La mera denuncia dell'infortunio agli organi competenti spetta al Datore di Lavoro Postato il 11/07/2018 alle 17:38 | |
In risposta al messaggio di MARIO CANTONE: Anche in questo caso viene confermata la mia visione della questione. Grazie. In caso di infortunio su di un luogo di lavoro, la necessità o esigenza di una denuncia alla ASL deriva non da motivi di mera attivazione della stessa ai fini infortunistici o affini. Che io sappia La denuncia ha il fine di annotare la tipologia di infortunio accorso in apposite statistiche, per il fine di MIGLIORARE, poi, la condizione di lavoro e la sicurezza negli ambiti lavorativi identici a quelli in cui è venuto l'infortunio. In altri termini funge da esperienza per miglioramenti o adeguamenti normativi ai fini della sicurezza. Sempre che io sappia La mera denuncia dell'infortunio agli organi competenti spetta al Datore di Lavoro Postato il 11/07/2018 alle 23:15 | |
Nell’intervento di ieri, non ricordando l’articolo di riferimento sono stato generico, rimedio ora. Il riferimento è ovviamente il TU della sicurezza, segnatamente: Art. 18, comma 1 lettera r) ------------------------------------------------- Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della DENUNCIA di cui all’articolo 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Postato il 12/07/2018 alle 16:28 |
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