Preposto di fatto

Dal preposto di fatto al preposto di nomina

Categoria: Dirigenti e preposti. Aperta il 05/01/2022 da giovanni ravasio. Messaggi postati: 8.

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AutoreMessaggio
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giovanni ravasio
(giova)

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2,2 

Con la Legge 17 dicembre 2021 n.215, tra le diverse modifiche al D.Lgs 81/08, una riguarda l'art. 18 (obblighi del datore di lavoro) dove al comma 1 è aggiunto il nuovo punto b-bis "il datore di lavoro e i dirigenti devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art.19. Questa modifica porta all'obbligatorietà della nomina (ufficiale) dei preposti, sempre e comunque, in aggiunta o in sostituzione al concetto di "preposto di fatto", come più volte sostenuto dalla Giurisprudenza ?

Postato il 05/01/2022 alle 12:16

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CARLO TIMILLERO
(CARTIM)

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4,4 

OGGI PIU' SICURO DI IERI E MENO DI DOMANI
La questione delle posizioni di garanzia, in particolare quella del preposto, assunte di fatto per esercizio delle funzioni è stata, a mio avviso, mal interpretata nel tempo generando un equivoco pericoloso.
E' vero che l'art.299 dell'81, ribadendo un principio del diritto penale, parla dell'acquisizione del ruolo per esercizio di fatto delle funzioni. Ma questa può essere solo una situazione patologica, che in alcuni casi viene accertata dal giudice penale nell'ambito di procedimenti per lesioni o omicidio colposi.
Uno dei cardini fondamentali della buona organizzazione, ribadito dalle norme che disciplinano i sistemi di gestione, è la chiara identificazione di CHI, fa, che cosa.
Come è possibile fondare un' organizzazione su un'acquisizione di ruoli legata al caso?
Detto questo credo che le novità normative, introducendo l'obbligo dell'individuazione, rinforzino l'opportunità della chiara formalizzazione del ruolo del preposto. Ma non escludono la possibilità teorico dell'assunzione di fatto del ruolo come patologia dell'organizzazione.

Postato il 05/01/2022 alle 13:04

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Mauro Queirolo
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2,4 

Buonasera a tutti. Visto il per me non del tutto chiaro obbligo di "individuazione" del preposto di cui all'Art. 18, comma 1, lettera b-bis) del D Lgs. 81/08 dal parte del Dl o dei Dirigenti, ritenete possa servire, per le piccole ditte che non presentano fattori di rischio gravi, produrre una sorta di certificazione che individua nello stesso DL-RSPP l'assolvente a tale ruolo, visto che in tali realtà, egli tra altri, espleta davvero anche agli incarichi di cui all'Art. 2, lettera e) del D. Lgs. 81/08 o possa essere ritenuto superfluo o altro? Grazie.

Postato il 10/03/2022 alle 16:35

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SIMONE LARGHI
(larsim)

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3,8 

Homo homini lupus
In risposta al messaggio di Mauro Queirolo:
Buonasera a tutti. Visto il per me non del tutto chiaro obbligo di "individuazione" del preposto di cui all'Art. 18, comma 1, lettera b-bis) del D Lgs. 81/08 dal parte del Dl o dei Dirigenti, ritenete possa servire, per le piccole ditte che non presentano fattori di rischio gravi, produrre una sorta di certificazione che individua nello stesso DL-RSPP l'assolvente a tale ruolo, visto che in tali realtà, egli tra altri, espleta davvero anche agli incarichi di cui all'Art. 2, lettera e) del D. Lgs. 81/08 o possa essere ritenuto superfluo o altro? Grazie.
ciao Mauro, a mio avviso non ha senso dichiarare che un datore di lavoro ricopre l'incarico di preposto, in quanto è una figura gerarchicamente a lui subalterna. Non lo legherei tanto ai fattori di rischio (perchè tralasciare gli office manager, ad esempio) quanto a una effettiva verifica dell'organizzazione delle aziende. C'è effettivamente una figura di supervisione, oltre a quella datoriale? Se c'è, la identifico.

Postato il 12/04/2022 alle 10:22

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Mauro Queirolo
(safety for life)

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2,4 

In risposta al messaggio di SIMONE LARGHI:
ciao Mauro, a mio avviso non ha senso dichiarare che un datore di lavoro ricopre l'incarico di preposto, in quanto è una figura gerarchicamente a lui subalterna. Non lo legherei tanto ai fattori di rischio (perchè tralasciare gli office manager, ad esempio) quanto a una effettiva verifica dell'organizzazione delle aziende. C'è effettivamente una figura di supervisione, oltre a quella datoriale? Se c'è, la identifico.
Ciao Simone. Grazie per i chiarimenti che condivido appieno. Buon lavoro.

Postato il 12/04/2022 alle 11:09

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giovanni ravasio
(giova)

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2,2 

Mi riferisco al concetto di "preposto di fatto", in precedenza descritto come presente solo in situazioni "patologiche" delle organizzazioni del lavoro. Forse dimentichiamo che la realtà italiana del lavoro è prevalentemente costituita, sempre più, dalle piccole imprese dove è molto facile che si presentino le situazioni "patologiche". Faccio un banale esempio : Impresa "Caio e Sempronio", due soci datori di lavoro, con 6 operai/manovali generici. Un giorno Caio chiama uno dei suoi 4 operai, Giovanni, e gli dice : Giovanni vai con Piero Antonio e Marco a realizzare lo scavo richiesto dalla Società XXX per la posa dei cavi delle telecomunicazioni. Gli porge la piantina dello scavo con le misure e gli dice : Giovanni controlla e coordina il lavoro di Piero, Antonio e Marco e l'esecuzione dello scavo. Bastano queste disposizioni ricevute dal DL a fare di Giovanni un Preposto di fatto ? Certamente no, rispondiamo noi, dicendo che servono le competenze e l'esperienza per esercitare la supervisione e il controllo, ma in molte delle realtà della piccola impresa, secondo alcuni DL bastano e avanzano. Quindi ben venga la modifica introdotta dal DL 146/2021(comma 1 punto b-bis all'art.18 del Dgls 81/08) con l'obbligo dell' individuazione del Preposto che rimanda a quanto già previsto dal Dlgs 81 nella definizione di Preposto.

Postato il 12/04/2022 alle 12:46

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CARLO TIMILLERO
(CARTIM)

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4,4 

OGGI PIU' SICURO DI IERI E MENO DI DOMANI
Continuo a ritenere che l'individuazione di fatto del preposto sia una situazione patologica all'interno dell'impresa. Soprattutto quando si consolida in maniera totalmente inconsapevole per il soggetto che, senza rendersene conto, acquisisce la posizione di garanzia. Credo, e tutti gli standard che disciplinano i sistemi lo confermano, che la trasparenza e la conoscenza dell'organizzazione sia un premessa fondamentale per l'efficacia di qualsiasi attività aziendale.
E per rendere trasparente l'organizzazione fedo sia opportuno che il datore di lavoro, per rispondere al quesito di Queirolo, individui se stesso quale preposto e lo comunichi a tutti i soggetti interessati ( lavoratori, committenti). In questo modo adempie in maniera chiara a un obbligo sanzionato ( l'individuazione) e, soprattutto, esplicita che effettua l'attività di vigilanza.
Per quanto riguarda le piccole imprese è evidente che scontano un deficit di organizzazione e formalizzazione. Proprio per questo ritengo vadano aiutate e spinte a rendere le attività chiare ed esplicite per potersi tutelare efficacemente in caso di ispezione.

Postato il 12/04/2022 alle 13:48

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Mauro Queirolo
(safety for life)

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2,4 

In risposta al messaggio di CARLO TIMILLERO:
Continuo a ritenere che l'individuazione di fatto del preposto sia una situazione patologica all'interno dell'impresa. Soprattutto quando si consolida in maniera totalmente inconsapevole per il soggetto che, senza rendersene conto, acquisisce la posizione di garanzia. Credo, e tutti gli standard che disciplinano i sistemi lo confermano, che la trasparenza e la conoscenza dell'organizzazione sia un premessa fondamentale per l'efficacia di qualsiasi attività aziendale.
E per rendere trasparente l'organizzazione fedo sia opportuno che il datore di lavoro, per rispondere al quesito di Queirolo, individui se stesso quale preposto e lo comunichi a tutti i soggetti interessati ( lavoratori, committenti). In questo modo adempie in maniera chiara a un obbligo sanzionato ( l'individuazione) e, soprattutto, esplicita che effettua l'attività di vigilanza.
Per quanto riguarda le piccole imprese è evidente che scontano un deficit di organizzazione e formalizzazione. Proprio per questo ritengo vadano aiutate e spinte a rendere le attività chiare ed esplicite per potersi tutelare efficacemente in caso di ispezione.
Grazie anche per il tuo punto di vista Carlo. Purtroppo, siamo alle solite...mai una volta che il Legislatore italiano fissi paletti oltre ai quali non si deve andare con indicazioni puntuali e non interpretabili; questo, naturalmente continua a creare imbarazzi e responsabilità notevoli a chi, all'interno delle aziende, deve prendere decisioni importanti al fine di tutelare il bene più prezioso che possediamo.

Postato il 12/04/2022 alle 14:24


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