Preposti di ditte diverse per aziende consorziate

Come interagiscono i preposti per aziende consorziate sul medesimo lavoro

Categoria: Dirigenti e preposti. Aperta il 24/08/2018 da lorenzo morello. Messaggi postati: 3.

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lorenzo morello
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Salve,

volevo porle in quesito, spero possiate aiutarmi.
Io redigo nella mia azienda i POS dei cantieri navali(lavoriamo nei cantieri navali di Fincantieri installando impianti elettrici).
Essendo un consorzio di aziende di cui fanno parte due aziende, è possibile dichiarare un responsabile ai lavori nel POS di un'azienda e la stessa persona anche nel POS dell'altra azienda (anche se non è un diretto dipendente di quest'ultima)?
Cioè, un responsabile ai lavori di una azienda, può dare ordini e assumersi quindi la responsabilità di quei lavori stessi ai dipendenti di un'altra azienda consorziata che effettua le medesime lavorazioni?

Postato il 24/08/2018 alle 12:27

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Moreno Rapo
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Gli infortuni si evitano, ma non tutti sanno farlo
In risposta al messaggio di lorenzo morello:
Salve,

volevo porle in quesito, spero possiate aiutarmi.
Io redigo nella mia azienda i POS dei cantieri navali(lavoriamo nei cantieri navali di Fincantieri installando impianti elettrici).
Essendo un consorzio di aziende di cui fanno parte due aziende, è possibile dichiarare un responsabile ai lavori nel POS di un'azienda e la stessa persona anche nel POS dell'altra azienda (anche se non è un diretto dipendente di quest'ultima)?
Cioè, un responsabile ai lavori di una azienda, può dare ordini e assumersi quindi la responsabilità di quei lavori stessi ai dipendenti di un'altra azienda consorziata che effettua le medesime lavorazioni?
Innanzitutto c'è da precisare che il responsabile dei lavori è una figura nominata dal committente e che a questi fa capo.

Il responsabile dei lavori può anche non esserci, in tal caso tutte le responsabilità sono riferibili al committente stesso, in ogni caso non è una figura riferita alle imprese esecutrici.

Le figure che hanno responsabilità di vigilanza e controllo per conto dell'impresa esecutrice, i cui i nominativi vengono riportati nel POS sono il direttore tecnico di cantiere o dirigente, che è la figura che coordina le operazioni e verifica che vengano eseguite le direttive del datore di lavoro e, il capocantiere o preposto, che segue direttamente e personalmente i lavori accertandosi che i lavoratori attuino le direttive e rispettino la normativa in materia di sicurezza.

Riporto le due definizioni:
«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Fatta questa doverosa precisazione possiamo dire che il dirigente ed il preposto sono ruoli "di fatto" e pertanto i suoi obblighi e le sue responsabilità "gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti" (art. 299).

Questo significa che "chiunque" eserciti di fatto il ruolo sopra descritto ne assume le relative responsabilità, non a caso il preposto ed il dirigente sono "persone" e non "lavoratori", non mancano inoltre sentenze che hanno condannato figure esterne all'organizzazione aziendale in quanto in un determinato contesto assumevano "di fatto" tali ruoli.

Pertanto si può affermare con tranquillità che il ruolo di dirigente e di preposto può essere svolto anche da lavoratori di un altra impresa.

Spero di essere stato utile.

Buon lavoro

Postato il 24/08/2018 alle 12:52

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lorenzo morello
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Nam myo renge kyo
In risposta al messaggio di Moreno Rapo:
Innanzitutto c'è da precisare che il responsabile dei lavori è una figura nominata dal committente e che a questi fa capo.

Il responsabile dei lavori può anche non esserci, in tal caso tutte le responsabilità sono riferibili al committente stesso, in ogni caso non è una figura riferita alle imprese esecutrici.

Le figure che hanno responsabilità di vigilanza e controllo per conto dell'impresa esecutrice, i cui i nominativi vengono riportati nel POS sono il direttore tecnico di cantiere o dirigente, che è la figura che coordina le operazioni e verifica che vengano eseguite le direttive del datore di lavoro e, il capocantiere o preposto, che segue direttamente e personalmente i lavori accertandosi che i lavoratori attuino le direttive e rispettino la normativa in materia di sicurezza.

Riporto le due definizioni:
«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Fatta questa doverosa precisazione possiamo dire che il dirigente ed il preposto sono ruoli "di fatto" e pertanto i suoi obblighi e le sue responsabilità "gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti" (art. 299).

Questo significa che "chiunque" eserciti di fatto il ruolo sopra descritto ne assume le relative responsabilità, non a caso il preposto ed il dirigente sono "persone" e non "lavoratori", non mancano inoltre sentenze che hanno condannato figure esterne all'organizzazione aziendale in quanto in un determinato contesto assumevano "di fatto" tali ruoli.

Pertanto si può affermare con tranquillità che il ruolo di dirigente e di preposto può essere svolto anche da lavoratori di un altra impresa.

Spero di essere stato utile.

Buon lavoro
Buongiorno,

la ringrazio molto per la sua pronta risposta e disponibilità.
La figura di cui parlo è il Preposto, mi scusi se non ho usato il termine appropriato(nel nostro caso coincide con il capo cantiere).
Il nostro consorzio è una "a r.l." ma il committente ci richiede sempre 3 POS, uno per il Consorzio, uno per la prima azienda consorziata a cui è stato affidato parte del lavoro e uno alla seconda azienda consorziata a cui è stata affidata la rimanente parte del lavoro.
Il punto è che alla seconda azienda,è stata affidata una minima parte del lavoro e non esiste in essa la figura del preposto(nel senso che nessuno dei dipendenti ha l'attestato del corso di formazione per Preposto), motivo per cui volevamo mettere nel POS della seconda azienda, il Preposto della prima azienda (che ha anche attestato di formazione, ma che non è diretto dipendente della seconda azienda).
Ci dicono però che una cosa del genere è punibile penalmente perché se il Preposto di una azienda dà ordini ai lavoratori di un'altra azienda(anche se consorziata), potrebbe incorrere in sanzioni penali, soprattutto se i lavoratori si infortunano.
Mi scusi se magari non sono stato chiaro nell'esposizione ma provengo da un'altra formazione e sono del tutto nuovo in materia di sicurezza sul lavoro.

Postato il 24/08/2018 alle 14:27


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