Obbligo del Coordinatore in fase di Esecuzione per lavori di rifacimento copertura

Categoria: Cantieri temporanei o mobili. Aperta il 10/08/2018 da Pierluigi Martinelli. Messaggi postati: 12.

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AutoreMessaggio
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Pierluigi Martinelli
(pier73)

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n.d. 
Buonasera
sto facendo alcune valutazioni preliminari per il rifacimento completo (smontaggio e successivo rimontaggio di nuova struttura) della copertura di immobile di mia proprietà.
Premesso che:
- trattasi di intervento che verrà eseguito da una sola impresa esecutrice, senza subappalti;
- l'importo lavori è inferiore ai 100000,00 euro;
- l'intervento prevede il montaggio di ponteggio prefabbricato nell'intorno del fabbricato.
Vi chiedo se per tipologia questo intervento mi obbliga ad incaricare un Coordinatore in fase di esecuzione e nell'inoltro della relativa Notifica preliminare.
Vi ringrazio per ogni risposta mi invierete.
Distinti Saluti

Postato il 10/08/2018 alle 16:51

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Moreno Rapo
(Moreno Rapo)

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4,0 

Gli infortuni si evitano, ma non tutti sanno farlo
In risposta al messaggio di Pierluigi Martinelli:
Buonasera
sto facendo alcune valutazioni preliminari per il rifacimento completo (smontaggio e successivo rimontaggio di nuova struttura) della copertura di immobile di mia proprietà.
Premesso che:
- trattasi di intervento che verrà eseguito da una sola impresa esecutrice, senza subappalti;
- l'importo lavori è inferiore ai 100000,00 euro;
- l'intervento prevede il montaggio di ponteggio prefabbricato nell'intorno del fabbricato.
Vi chiedo se per tipologia questo intervento mi obbliga ad incaricare un Coordinatore in fase di esecuzione e nell'inoltro della relativa Notifica preliminare.
Vi ringrazio per ogni risposta mi invierete.
Distinti Saluti
Buonasera,

La nomina del coordinatore in fase di progettazione e/o esecuzione è necessaria nel caso in cui intervengano nei lavori più di un impresa esecutrice.

Pertanto nel suo caso tale obbligo non sussiste, tuttavia non è infrequente che le imprese subappaltino alcune lavorazioni come la posa della guaina o dei canali di gronda/scossaline ecc..., pertanto in fase contrattuale inserisca delle clausule specifiche.

La notifica preliminare invece è obbligatoria, oltre che nel caso dell'intervento di più imprese esecutrici, anche nel caso in cui le lavorazioni superino i 200 uomini giorno (200 giornate lavorative complessive).

Pertanto chieda all'impresa o al suo progettista un cronoprogramma dei lavori che contenga le risorse impegnate (numero lavoratori) e i tempi di esecuzione.

Buon lavoro

Postato il 10/08/2018 alle 18:10

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MARIO CANTONE
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Chi la dura la vince !
A mio avviso la nomina di un CSP è una necessita implicita indotta dalla norma specifica.
Mi spiego meglio, dalle descrizioni fatte ed escludendo la presenza anche non contestuale di più imprese esecutrici, sembrerebbe che il CSP non sia necessario o non sia richiesto.
Invece così non è.

In quanto il CSP è reso necessario dall’art. 100, e dall’allegato XI in virtù del fatto che i lavori indicati espongono i lavoratori a caduta dall’alto.

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Che al comma 1, chiama in causa i rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI.

Tale Allegato al punto 1 recita:
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di ……. caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.

Postato il 13/08/2018 alle 19:09

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MARIO CANTONE
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2,6 

Chi la dura la vince !
Quindi, non sarà necessaria la nomina di un Coordinatore in fase di Esecuzione, ma di contro è necessario un Piano Di Sicurezza con conseguente nomina di un Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione CSP.
In virtù dei rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI.

Postato il 13/08/2018 alle 19:14

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Emanuele Rizzato
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4,0 

So di non sapere Socrate
In risposta al messaggio di MARIO CANTONE:
A mio avviso la nomina di un CSP è una necessita implicita indotta dalla norma specifica.
Mi spiego meglio, dalle descrizioni fatte ed escludendo la presenza anche non contestuale di più imprese esecutrici, sembrerebbe che il CSP non sia necessario o non sia richiesto.
Invece così non è.

In quanto il CSP è reso necessario dall’art. 100, e dall’allegato XI in virtù del fatto che i lavori indicati espongono i lavoratori a caduta dall’alto.

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Che al comma 1, chiama in causa i rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI.

Tale Allegato al punto 1 recita:
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di ……. caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
Quello che lei sostiene non è per nulla coerente con quanto descritto nel testo unico 81.08.
gli articoli corretti da prendere in considerazione sono:
articolo 90 commi 3-4-5-7.

in questo articolo è spiegato semplicemente se e quando debba essere nominato il CSP ed il CSE con tutte le varie ed eventuali casistiche.

poi se necessario nominare il CSP allora questi dovrà tener conto l'articolo 100 e l'allegato XI per la redazione del PSC.

per un rifacimento di copertura come quello in oggetto posso dire che per mia esperienza molte lavorazioni come la posa di gronde pluviali, guaine ecc, hanno una grossa probabilità di essere subappaltate anche senza che il committente possa saperlo direttamente. (e invece dovrebbe saperlo)

quindi a mio avviso, in qualità di "collega" posso consigliare di nominare sempre il Coordinatore per lavori di ripassatura, o rifacimento di copertura (anche perchè un minimo di CILA in comune credo venga comunque presentata.)

Postato il 20/08/2018 alle 08:37

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MARIO CANTONE
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2,6 

Chi la dura la vince !
In risposta al messaggio di Emanuele Rizzato:
Quello che lei sostiene non è per nulla coerente con quanto descritto nel testo unico 81.08.
gli articoli corretti da prendere in considerazione sono:
articolo 90 commi 3-4-5-7.

in questo articolo è spiegato semplicemente se e quando debba essere nominato il CSP ed il CSE con tutte le varie ed eventuali casistiche.

poi se necessario nominare il CSP allora questi dovrà tener conto l'articolo 100 e l'allegato XI per la redazione del PSC.

per un rifacimento di copertura come quello in oggetto posso dire che per mia esperienza molte lavorazioni come la posa di gronde pluviali, guaine ecc, hanno una grossa probabilità di essere subappaltate anche senza che il committente possa saperlo direttamente. (e invece dovrebbe saperlo)

quindi a mio avviso, in qualità di "collega" posso consigliare di nominare sempre il Coordinatore per lavori di ripassatura, o rifacimento di copertura (anche perchè un minimo di CILA in comune credo venga comunque presentata.)
Come la vedo io abbiamo punti di vista differenti
- Il mio un punto di vista e più conservativo
- Il tuo molto invece è più “elastico”

A monte di questo si dovrebbe stabilire la valenza che ha l’ALLEGATO XI in merito ai rischi particolari .

Espongo il mio punto di vista con due esempi.
1) in considerazione della tipologia dei lavori e di tutto quanto il d. lgs 81 mi impone, so per certo che devo compilare il Piano di Sicurezza ……quindi in seconda istanza vado a leggermi l’ALLEGATO XI.
Ma a questo punto mi pongo il quesito: se conosco per certo che devo compilare il PSC a cosa mi serve l’ALLEGATO XI ?

2) mi posso infischiare in un promo momento di cosa mi impone la norma d. lgs 81 e vado a quadrarmi immediatamente l’ALLEGATO XI.
Dalla lettura di tale allegato mi rendo conto che i rischi particolari che menziona sono gli stessi che trovo nella tipologia delle mie lavorazioni ……quindi cosa faccio ?
2.1 valuto cosa mi impone il d. lgs 81, gli articoli di merito, ossia se mi obbliga o meno a fare il PSC ?
E se dalla sua valutazione non è necessario il PSC, in che modo devo tener conto dell’ALLEGATO XI ?
In particolare - Posso rispettare la norma che NON mi impone il PSC, e al contempo non tener conto del ALLEGATO XI che mi segnala che nei lavori che mi accingo ad iniziare vi sono dei rischi particolari ???

Quale comportamento è più cautelativo e quale non lo è ?
Quale comportamento mi fa ottemperare ?
Ecco questo è il mio punto di vista che dovrebbe muovere ogni azione in merito.

Postato il 20/08/2018 alle 23:24

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MARIO CANTONE
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Chi la dura la vince !
Poi se tu vuoi avere una sorta di limite di considerazione solo degli articoli di merito ossia una sorta di alibi che ti impedisce di vedere a tutto tondo ......ti ripeto è un tuo punto di vista.
Che certamente non collima con il mio !

Postato il 20/08/2018 alle 23:30

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MARIO CANTONE
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2,6 

Chi la dura la vince !
vorrei il tuo punto di vista in merito al punto 2), 2.1)
tu cosa faresti ......

Postato il 20/08/2018 alle 23:44

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Pierluigi Martinelli
(pier73)

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n.d. 
In risposta al messaggio di MARIO CANTONE:
vorrei il tuo punto di vista in merito al punto 2), 2.1)
tu cosa faresti ......
vorrei precisare agli utenti che mi hanno risposto nella discussione (Cantone) che nel cantiere interverrà una sola impresa esecutrice, senza subappalti.
Dalle prime risposte, mi pare di capire che sono obbligato alla nomina di un CSE per la presenza di lavorazioni con rischio di caduta dall'alto, nel mio caso per il montaggio del ponteggio, giusto?

Postato il 21/08/2018 alle 12:16

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Emanuele Rizzato
(Quadrato)

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4,0 

So di non sapere Socrate
In risposta al messaggio di MARIO CANTONE:
vorrei il tuo punto di vista in merito al punto 2), 2.1)
tu cosa faresti ......
io ripeto che c'è un errore sostanziale nell'interpretazione della normativa.
l'allegato XI riporta una serie di rischi particolari. Ma non c'è scritto da nessuna parte che serve nominare un CSP- CSE o fare un PSC se ci sono quei rischi.

in un cantiere dove vi è una sola impresa che monta il ponteggio ed esegue le tinteggiature esterne, vi è il rischio di caduta dall'alto (allegato XI comma 1) ma non vi è l'obbligo di nomina del CSP-CSE e redazione del PSC.

come sopra, il fabbro che sostituisce una ringhiera e quindi è esposto a fonti di radiazioni ionizzanti della saldatrice non implica la nomina del CSP.
e così per tutti quei 10 rischi.

L'impresa valuterà nel proprio POS e nel PIMUS le modalità operative più corrette per ridurre tale rischio.

Nell'articolo 100 si dice espressamente che il PSC deve valutare tutti i rischi anche quelli dell'allegato XI. ma non che se vi sono quei rischi debba esserci il PSC.

Basti pensare solo al rischio Chimico, "ogni volta che un impresa fa una manutenzione ed usa il silicone serve un PSC!?"

Postato il 22/08/2018 alle 09:33

Immagine di profilo di Emanuele Rizzato (Quadrato)

Emanuele Rizzato
(Quadrato)

Voto utente:
4,0 

So di non sapere Socrate
In risposta al messaggio di Pierluigi Martinelli:
vorrei precisare agli utenti che mi hanno risposto nella discussione (Cantone) che nel cantiere interverrà una sola impresa esecutrice, senza subappalti.
Dalle prime risposte, mi pare di capire che sono obbligato alla nomina di un CSE per la presenza di lavorazioni con rischio di caduta dall'alto, nel mio caso per il montaggio del ponteggio, giusto?
no assolutamente non sei obbligato a nominarlo!

Postato il 22/08/2018 alle 09:34

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CARLO TIMILLERO
(CARTIM)

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4,4 

OGGI PIU' SICURO DI IERI E MENO DI DOMANI
Credo ci sia un po' di confusione tra nomina dei coordinatori e contenuti del PSC.
I casi in cui è prevista la nonina dei coordinatori sono definiti all'art.90. L'articolo 100 citato disciplina i contenuti del PSC, quando esso è necessario. Se necessario il PSC deve considerare anche i pericoli ex allegato XI
Nel caso in questione se nel cantiere è impegnata una sola impresa non vi è necessità di coordinamento, e quindi di elaborazione del PSC.
Condivido le preoccupazioni relative a un possibile "allargamento" del numero di imprese legato a subappalti in corso d'opera e l'esgienza di effettuare un controllo stretto in tal senso.
Buon lavoro

Postato il 22/08/2018 alle 10:14


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