Nuova modalità di invio registro cancerogeni INAIL
Nuova modalità di invio registro cancerogeni INAIL
Categoria: Agenti cancerogeni e mutageni. Aperta il 20/10/2017 da Filippo Cocco. Messaggi postati: 3.
Solo gli utenti registrati possono partecipare alla discussione.
Autore | Messaggio |
---|---|
Con l'entrata in vigore della nuova modalità di invio del registro degli esposti agli agenti cancerogeni direttamente sul sito dell'INAIL (Decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016), mi chiedo se la versione cartacea debba essere abbandonata completamente (controlli futuri, ecc.). Inoltre secondo voi, nell'applicativo informatico devono essere riportate tutte le informazioni storiche presenti sul registro cartaceo e già inviate all'INAIL o si deve ripartire da zero? Postato il 20/10/2017 alle 09:11 | |
In risposta al messaggio di Filippo Cocco: Buongiorno, può trovare alcune indicazioni in questo articolo di Puntosicuro:Con l'entrata in vigore della nuova modalità di invio del registro degli esposti agli agenti cancerogeni direttamente sul sito dell'INAIL (Decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016), mi chiedo se la versione cartacea debba essere abbandonata completamente (controlli futuri, ecc.). Inoltre secondo voi, nell'applicativo informatico devono essere riportate tutte le informazioni storiche presenti sul registro cartaceo e già inviate all'INAIL o si deve ripartire da zero? Rischi cancerogeni: le indicazioni del D.Lgs 81/08 e dell'INAIL https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischio-cancerogeno-mutageno-C-51/rischi-cancerogeni-le-indicazioni-del-d.lgs-81/08-dell-inail-AR-17486/ Postato il 24/10/2017 alle 11:19 | |
In risposta al messaggio di Filippo Cocco: Mi sto ponendo le stesse domande. Anche se non ho ancora verificato bene la procedura informaticaCon l'entrata in vigore della nuova modalità di invio del registro degli esposti agli agenti cancerogeni direttamente sul sito dell'INAIL (Decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016), mi chiedo se la versione cartacea debba essere abbandonata completamente (controlli futuri, ecc.). Inoltre secondo voi, nell'applicativo informatico devono essere riportate tutte le informazioni storiche presenti sul registro cartaceo e già inviate all'INAIL o si deve ripartire da zero? Usando un criterio di ragionevolezza si potrebbe immaginare che la registrazione dei dati sul sito corrisponda all'istituzione di un registro informatico dove riportare le notizie già presenti nel registro cartaceo. Quindi: apro il registro, inserisco i dati e lo tengo aggiornato, conservo il cartaceo e le varie comunicazioni effettuate precedentemente. Temo che, come sempre, non vi sia ragionevolezza e che lo strumento valga solo per l'dempimento degli obblighi di comunicazione. Postato il 03/11/2017 alle 15:32 |
1
Torna all'elenco delle discussioni Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'