impiego di disabili in azienda agricola per un progetto di agricoltura sociale

Disabili adibiti a semplici manzioni in ambito del progetto come vanno inquadrati dal punto di vista della sicurezza?

Categoria: Lavoratori. Aperta il 09/05/2019 da Pasquale Delli Paoli. Messaggi postati: 2.

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AutoreMessaggio
Immagine di profilo di Pasquale Delli Paoli (LaPa)

Pasquale Delli Paoli
(LaPa)

Voto utente:
n.d. 
Buonasera,
Siamo in procinto di avviare un progetto di agricoltura sociale che consiste nell'ospitare una o due persone con disabilità per alcune ore al giorno, in aziende agricole diretto coltivatrici a scopo terapeutico. Le aziende in questione sono senza altri dipendenti, Il il titolare d'azienda è adibito a tutte le mansioni.
In tali aziende in base all'articoloo 21 del DL 81/08 non è necessario, in assenza dell'ospitalità di cui sopra, effettuare il DVR, i corsi relativi a RSPP, Primo soccorso e Antincendio. Cosa cambia con l'ospitalità dei disabili? Ai fini della sicurezza come sono inquadrabili i soggetti disabili?

Grazie per l'attenzione

Pasquale Delli Paoli

Postato il 09/05/2019 alle 16:21

Immagine di profilo di Carlo Zoppi (CZ)

Carlo Zoppi
(CZ)

Voto utente:
n.d. 
inserendo questi soggetti, l'azienda non gode più delle agevolazioni di cui all'art. 21, ma deve adempiere a tutti gli obblighi (DVR, RSPP, ecc.).
Basta leggere l'art. 2: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui
all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;.....

Postato il 10/05/2019 alle 09:24


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