formazione lavoratori in somministrazione a cura dell'utilizzatore
Categoria: Informazione, formazione, addestramento. Aperta il 15/02/2018 da Nicolò Mastrilli. Messaggi postati: 3.
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Autore | Messaggio |
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salve ragazzi ho un dubbio: il datore di lavoro, può formare i propri lavoratori in autonomia , facendosi promotore come ente formatore, e lasciando svolgere la funzione di docente ad eventuali suoi lavoratori che hanno le caratteristiche per farlo, senza che questi siano accreditati presso alcun ente. unici limiti dovrebbero essere ( correggetemi se sbaglio) requisiti da docente, e comunicazione ad ente bilaterale con comunicazione dell'inizio del corso e del programma. dopo il job act, in caso di lavoratori in somministrazione, gli obblighi di formazione ed informazione, possono essere a carico dell'azienda utilizzatrice. ed è qui che mi sorge la domanda: se per accordo tra le parti, il soggetto su cui ricade la formazione del lavoratore in somministrazione è l'azienda utilizzatrice, può quest'ultima utilizzare i propri docenti come per il personale interno o deve rivolgersi necessariamente ad ente accreditato? gli eventuali attestati rilasciati ai lavoratori in somministrazione ( formazione generale e specifica), avrebbero valore legale in caso di verifiche ? esistono riferimenti normativi o linee guida? grazie Postato il 15/02/2018 alle 11:48 | |
In risposta al messaggio di Nicolò Mastrilli: Pero ordine:salve ragazzi ho un dubbio: il datore di lavoro, può formare i propri lavoratori in autonomia , facendosi promotore come ente formatore, e lasciando svolgere la funzione di docente ad eventuali suoi lavoratori che hanno le caratteristiche per farlo, senza che questi siano accreditati presso alcun ente. unici limiti dovrebbero essere ( correggetemi se sbaglio) requisiti da docente, e comunicazione ad ente bilaterale con comunicazione dell'inizio del corso e del programma. dopo il job act, in caso di lavoratori in somministrazione, gli obblighi di formazione ed informazione, possono essere a carico dell'azienda utilizzatrice. ed è qui che mi sorge la domanda: se per accordo tra le parti, il soggetto su cui ricade la formazione del lavoratore in somministrazione è l'azienda utilizzatrice, può quest'ultima utilizzare i propri docenti come per il personale interno o deve rivolgersi necessariamente ad ente accreditato? gli eventuali attestati rilasciati ai lavoratori in somministrazione ( formazione generale e specifica), avrebbero valore legale in caso di verifiche ? esistono riferimenti normativi o linee guida? grazie - il datore di lavoro può operare come ente organizzatore rispettando le formalità previste ( registro, programma, responsabile del corso. eventuali verifiche) - come ente organizzatore non ha vincoli rispetto ai destinatari del corso, che quindi possono essere anche soggetti esterni ( nel caso i lavoratori in somministrazione) - gli attestai che emette come ente organizzatore sono assolutamente validi - i docenti possono essere interni o esterni, basta che siano qualificati in base al DM 6 marzo 2013 - il datore di lavoro che ha i requisti per lo svolgimento diretto del ruolo di RSPP può fare il docente, solo per i propri lavoratori, senza avere la qualifica - i riferimenti normativi sono l'accordo stato regioni 21/12/2011, il DM 6 marzo 2013 e, per il datore di lavoro docente, l'accordo stato regioni 7 luglio 2016 ( punto 12.1) - non esistono, per fortuna, linee guida - la materia è facilmente interpretabile. Postato il 16/02/2018 alle 11:02 | |
.... dimenticavo. la comunicazione all'ente bilaterale è prevista ma è un obbligo non sanzionato. Credo sia una delle previsioni meno ( per fortuna) applicate dell'81. Postato il 16/02/2018 alle 11:05 |
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