La formazione degli Addetti all'Antincendio

Le discrepanze tra il DM 10.03.1998 ed il DPR 151/2011

Categoria: Informazione, formazione, addestramento. Aperta il 15/02/2018 da Alessandro Moretto. Messaggi postati: 3.

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AutoreMessaggio
Buongiorno a voi.
Trovandomi nella condizione di RSPP nelle Istituzioni Scolastiche, mi trovo spesso a discutere in merito al livello di rischio incendio ed alla conseguente formazione degli addetti.
Mi spiego: laddove un plesso conti più di 300 ma ben meno di 1000 presenze, il sottoscritto (supportato dalla valutazione del rischio incendio che ha dato esito medio) lo considererebbe ai sensi del DM 10.03.1998 come a rischio incendio medio ed a tale rischio formerebbe gli addetti (4 ore teoria+4 pratica=8 ore totali di corso), facendo loro conseguire anche l'idoneità tecnica presso i VVF.
Al contrario, i Comandi dei VVF mi ammoniscono che vada applicato il DPR 151/2011 ed essendo le scuole con più di 300 presenze in categoria C...sono da ritenersi a rischio elevato, quindi 16 ore totali di corso (con evidenti e raddoppiate ripercussioni economiche sulle finanze scolastiche)!
Ora mi chiedo: ma il DPR 151/2011 non mi pare entri nel merito formativo, bensì indica le attività soggette a controlli dei VVF ed assoggettate ad avere il CPI e le conseguenti procedure di rilascio.
Perchè quel dato viene dunque esteso anche all'atto formativo, che invece è argomento del DM 10.03.1998?
Esiste una nota, un chiarimento ministeriale in merito a questo?
Vi sarei grato ove voleste dire la vostra in merito.
A tutti grazie e buon lavoro.

Postato il 15/02/2018 alle 07:44

Immagine di profilo di CARLO TIMILLERO (CARTIM)

CARLO TIMILLERO
(CARTIM)

Voto utente:
4,3 

OGGI PIU' SICURO DI IERI E MENO DI DOMANI
A mio parere la sua interpretazione è corretta.
Attività a medio rischio con conseguente obbligo formativo di 8 ore per gli addetti.
Ma contemporaneamente attività per cui è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica.
Le due tabelle con coincidono.
Non mi risulta vi siano interpretazioni diverse o previsioni particolari nelle norme tecniche, anche recenti, di prevenzione incendi.
Il problema, caso mai, è diverso. Con il corso, e il programma, di 8 ore gli allievi raggiungono il livello di preparazione necessario per superare l'esame e conseguire l'attestato di idoneità tecnica? Mi risulta che i VVFF siano, giustamente, esigenti.

Postato il 16/02/2018 alle 11:43

In risposta al messaggio di CARLO TIMILLERO:
A mio parere la sua interpretazione è corretta.
Attività a medio rischio con conseguente obbligo formativo di 8 ore per gli addetti.
Ma contemporaneamente attività per cui è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica.
Le due tabelle con coincidono.
Non mi risulta vi siano interpretazioni diverse o previsioni particolari nelle norme tecniche, anche recenti, di prevenzione incendi.
Il problema, caso mai, è diverso. Con il corso, e il programma, di 8 ore gli allievi raggiungono il livello di preparazione necessario per superare l'esame e conseguire l'attestato di idoneità tecnica? Mi risulta che i VVFF siano, giustamente, esigenti.
Prima di tutto grazie per la risposta, che sinceramente mi rincuora.
Riguardo il corso, ho omesso di dire che è ormai mia prassi inviare direttamente ai VVF per far frequentare le 8 ore di rischio medio e conseguire l'idoneità tecnica.
Preferisco.
Un saluto e buon lavoro.

Postato il 16/02/2018 alle 18:55


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