Datore di Lavoro RSPP

Aggiornamento RSPP datore di lavoro

Categoria: RSPP/ASPP. Aperta il 02/07/2018 da Ang Av. Messaggi postati: 6.

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AutoreMessaggio
Immagine di profilo di Ang Av (Maang)

Ang Av
(Maang)

Voto utente:
n.d. 
Buongiorno,
sono Datore di Lavoro ed RSPP di una PMI che opera nell'edilizia.
Nel 2008 ho fatto il corso di 26 ore per Datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP, secondo i contenuti del DLgs 626/94 e DM 16/01/1997.
Successivamente, nell'aprile 2017 ho effettuato le 14 ore di aggiornamento.
Il mio dubbio è: sono in regola con le tempistiche degli aggiornamenti o potrei andare incontro a qualsivoglia sanzione?
Ringrazio saluti.

Postato il 02/07/2018 alle 09:48

Immagine di profilo di Moreno Rapo (Moreno Rapo)

Moreno Rapo
(Moreno Rapo)

Voto utente:
4,0 

Gli infortuni si evitano, ma non tutti sanno farlo
In risposta al messaggio di Ang Av:
Buongiorno,
sono Datore di Lavoro ed RSPP di una PMI che opera nell'edilizia.
Nel 2008 ho fatto il corso di 26 ore per Datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP, secondo i contenuti del DLgs 626/94 e DM 16/01/1997.
Successivamente, nell'aprile 2017 ho effettuato le 14 ore di aggiornamento.
Il mio dubbio è: sono in regola con le tempistiche degli aggiornamenti o potrei andare incontro a qualsivoglia sanzione?
Ringrazio saluti.
Buongiorno.

Gli aggiornamenti come avrebbero dovuto spiegarle, dovrebbero essere effettuati "entro" i 5 anni dalla data dell'attestato.

In pratica può svolgere le 14 ore anche effettuando 3 ore di aggiornamento ogni anno, l'importante è che in ogni momento le somma delle ore frequentate nei 5 anni precedenti sia di almeno 14 ore.

Per quanto riguarda le tempistiche, lei dal 2013 al 2017 non avrebbe potuto svolgere le funzioni di RSPP.

Un ispettore pignolo potrebbe contestarle per quel periodo il mancato aggiornamento in base a quanto previsto dall'art. 34 comma 3, tuttavia non sono previste sanzioni.

Diverso sarebbe stato invece se non avesse effettuato la formazione base per datori di lavoro che svolgono la funzione di rspp.

In definitiva per quanto riguarda l'aggiornamento non dovrebbe avere problemi.

Buon lavoro.

Postato il 02/07/2018 alle 10:47

Immagine di profilo di Ing. Giulio Mastrosimone (giuliom76)

Ing. Giulio Mastrosimone
(giuliom76)

Voto utente:
2,8 

In risposta al messaggio di Ang Av:
Buongiorno,
sono Datore di Lavoro ed RSPP di una PMI che opera nell'edilizia.
Nel 2008 ho fatto il corso di 26 ore per Datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo di RSPP, secondo i contenuti del DLgs 626/94 e DM 16/01/1997.
Successivamente, nell'aprile 2017 ho effettuato le 14 ore di aggiornamento.
Il mio dubbio è: sono in regola con le tempistiche degli aggiornamenti o potrei andare incontro a qualsivoglia sanzione?
Ringrazio saluti.
Prima di tutto bisogna capire se la sua azienda rientra nei casi in cui il Datore di Lavoro può eseguire il ruolo di Rspp, che sono quelli sotto elencati:
1. Aziende artigiane e industriali (1) ...... fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche ........ fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca .......................... fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende ..................................... fino a 200 lavoratori
(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,
e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie,
le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e
cura sia pubbliche sia private.

Inoltre con l'entrata in vigore dell'accordo Stato Regioni del 07/07/2016, il RSPP deve fare un aggiornamento di 40 ore. Bisogna vedere se il suo aggiornamento eseguito nell'aprile 2017 di sole 14 ore sia valido, se l'ente che lo ha formato è accreditato e se ha adottato i criteri formativi dell'accordo citato sopra. Inoltre aggiungo che lei come RSPP non può più fare il formatore dei suoi operai se non soddisfa almeno uno dei 6 criteri riportati nel Decreto Interministeriali del 06/03/2013. Sono a disposizione per chiarimenti mi può contattare anche in privato.

Postato il 02/07/2018 alle 10:48

Immagine di profilo di CARLO TIMILLERO (CARTIM)

CARLO TIMILLERO
(CARTIM)

Voto utente:
4,3 

OGGI PIU' SICURO DI IERI E MENO DI DOMANI
Per ordine:
- lei ha frequentato un corso per RSPP datore di lavoro prima dell'accordo Stato Regioni 21/12/2011. Per situazioni come la sua il medesimo accordo ha definito una sanatoria, risparmiando il corso base e prevedendo un aggiornamento da effettuare entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo ( 11 gennaio 2012)
- in sostanza è come se lei avesse terminato i corso base nel gennaio 2012 con l'obbligo di effettuare il primo aggiornamento entro il gennaio 2014, momento dal quale scatta il successivo aggiornamento quinquennale 8 gennaio 2019)
- allo stato attuale lei può esercitare avendo chiuso il primo aggiornamento. deve effettuare l'ulteriore aggiornamento entro l'11 gennaio 2019.
L'intervento precedente rigurda gli RSPP professionali - altri tempi altre durate.lasci stare
buon lavoro

Postato il 02/07/2018 alle 11:50

Immagine di profilo di Ing. Giulio Mastrosimone (giuliom76)

Ing. Giulio Mastrosimone
(giuliom76)

Voto utente:
2,8 

In risposta al messaggio di CARLO TIMILLERO:
Per ordine:
- lei ha frequentato un corso per RSPP datore di lavoro prima dell'accordo Stato Regioni 21/12/2011. Per situazioni come la sua il medesimo accordo ha definito una sanatoria, risparmiando il corso base e prevedendo un aggiornamento da effettuare entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo ( 11 gennaio 2012)
- in sostanza è come se lei avesse terminato i corso base nel gennaio 2012 con l'obbligo di effettuare il primo aggiornamento entro il gennaio 2014, momento dal quale scatta il successivo aggiornamento quinquennale 8 gennaio 2019)
- allo stato attuale lei può esercitare avendo chiuso il primo aggiornamento. deve effettuare l'ulteriore aggiornamento entro l'11 gennaio 2019.
L'intervento precedente rigurda gli RSPP professionali - altri tempi altre durate.lasci stare
buon lavoro
Sono d'accordo con le 40 ore che sono per aggiornamenti di un RSPP professionale, ma vorrei capire prima, avendo il signore definito la sua azienda una PMI cioè con numero dipendenti da 50 a 200, se rientra nelle caratteristiche di poter fare il DLL RSPP. Inoltre non capisco che aggiornamento ha fatto nel 2017. L'accordo stato regioni del 21/12/2011 dava una proroga di 24 mesi per chi ha più di 5 anni di formazione RSPP DLL regressa. Quindi entro il 21/12/2013 doveva fare l'aggiornamento di RSPP. Quindi tra il 2013 e 2017 il nostro DLL è stato scoperto. Nel 2017 consegue un aggiornamento, come si giustifica il vuoto creato dal 2013 al 2017? Non dovrebbe riacquistare una formazione base di 48 ore che gli era stata sanata nel caso in cui si fosse aggiornato entro il 2013? inoltre dal tipo di formazione conseguito nel 2017 (14 ore rischio alto) e avendo almeno più di 50 dipendenti, mi soggiunge il dubbio che non rientra nelle condizioni dell'art. 34.

Postato il 02/07/2018 alle 18:27

Immagine di profilo di CARLO TIMILLERO (CARTIM)

CARLO TIMILLERO
(CARTIM)

Voto utente:
4,3 

OGGI PIU' SICURO DI IERI E MENO DI DOMANI
Se l'azienda non rientra nelle condizioni previste dall'81 perchè il DDL possa acquisire il ruolo di RSPP tutto cambia, non solo la durata dell'aggioramento.
Per quanto rigurda l'aggiornamento "ritardato" l'accordo non ha subordinato l'esenzione all'affettuazione dell'aggiornamento entro 2 anni, ne ha semplicemente anticipato la prima periodicità.
Quindi si può argomentare che:
- il corso base sia stato effettuato
- l'obbligo dell'aggiornameneto scatti dal gennaio 2014.
La mancanza dell'aggiornamento non fa decadere il corso base.

Postato il 03/07/2018 alle 10:00


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