coordinamento sicurezza cantiere edile

dimissioni coordinatore per unica impresa sul cantiere

Categoria: POS, PSC, PSS. Aperta il 26/06/2018 da Marco Di Martella ORsi. Messaggi postati: 7.

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AutoreMessaggio
Immagine di profilo di Marco Di Martella ORsi (marcodimarte)

Marco Di Martella ORsi
(marcodimarte)

Voto utente:
3,0 

Sono coordinatore per la sicurezza in un cantiere che va avanti molto lentamente, dal momento in cui sono sopraggiunte più imprese sul cantiere.
Se da oggi in avanti per finire i lavori, rimarrà una sola impresa sul cantiere, visto che ci vorrà comunque molto tempo per concludere i lavori, potrei dimettermi dall'incarico facendo dichiarare al committente che da oggi in poi lavorerà una sola impresa sul cantiere?
In pratica attuare il processo inverso a quello con il quale sono entrato...
Sapete se è ammesso? Per ora non l'ho mai attuato.
Grazie.

Postato il 26/06/2018 alle 15:55

Immagine di profilo di CARLO TIMILLERO (CARTIM)

CARLO TIMILLERO
(CARTIM)

Voto utente:
4,4 

OGGI PIU' SICURO DI IERI E MENO DI DOMANI
Ritengo che la posizione del Coordinatore vada riferita al cantiere nella sua globalità, e quandi dall'apertura alla chiusura. Se così non fosse ci sarebbero sempre, quasi per definizione momenti in cui opera una sola azienda...... e comunque il coordinamento ha come obiettivo la tutela della singola impresa per eventuali rischi generati dalla precedente presenza di latre imprese.
Quindi: dal momento in cui il cantiere diviene multimpresa il committente nomina il CSE ( se il canetiere è mutimpresa fina dalla fase progettuale ovviamente nominerà il CSP) e se lo tiene fino alla chiusura del cantiere.
Per quanto riguarda l dimissioni a mio parere può darle quando vuole, formalizzando la situazione in maniera chiara e sposatndo sul committente la responsabiltà di attribuire un ulteriore incarico.
Ovviamente risponderà per ciò che è accaduto, o sia "nato", nel suo periodo di "reggenza". Saluti

Postato il 26/06/2018 alle 16:10

Immagine di profilo di Marco Di Martella ORsi (marcodimarte)

Marco Di Martella ORsi
(marcodimarte)

Voto utente:
3,0 

In risposta al messaggio di CARLO TIMILLERO:
Ritengo che la posizione del Coordinatore vada riferita al cantiere nella sua globalità, e quandi dall'apertura alla chiusura. Se così non fosse ci sarebbero sempre, quasi per definizione momenti in cui opera una sola azienda...... e comunque il coordinamento ha come obiettivo la tutela della singola impresa per eventuali rischi generati dalla precedente presenza di latre imprese.
Quindi: dal momento in cui il cantiere diviene multimpresa il committente nomina il CSE ( se il canetiere è mutimpresa fina dalla fase progettuale ovviamente nominerà il CSP) e se lo tiene fino alla chiusura del cantiere.
Per quanto riguarda l dimissioni a mio parere può darle quando vuole, formalizzando la situazione in maniera chiara e sposatndo sul committente la responsabiltà di attribuire un ulteriore incarico.
Ovviamente risponderà per ciò che è accaduto, o sia "nato", nel suo periodo di "reggenza". Saluti
ok, grazie.

Postato il 26/06/2018 alle 16:27

Immagine di profilo di MAURO GALLAZZI (maurino)

MAURO GALLAZZI
(maurino)

Voto utente:
3,3 

In risposta al messaggio di Marco Di Martella ORsi:
Sono coordinatore per la sicurezza in un cantiere che va avanti molto lentamente, dal momento in cui sono sopraggiunte più imprese sul cantiere.
Se da oggi in avanti per finire i lavori, rimarrà una sola impresa sul cantiere, visto che ci vorrà comunque molto tempo per concludere i lavori, potrei dimettermi dall'incarico facendo dichiarare al committente che da oggi in poi lavorerà una sola impresa sul cantiere?
In pratica attuare il processo inverso a quello con il quale sono entrato...
Sapete se è ammesso? Per ora non l'ho mai attuato.
Grazie.
Credo possa rispondere al quesito l'art. 90 commi 3 e 4:
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
Buon lavoro.

Postato il 26/06/2018 alle 16:34

Immagine di profilo di Marco Di Martella ORsi (marcodimarte)

Marco Di Martella ORsi
(marcodimarte)

Voto utente:
3,0 

In risposta al messaggio di MAURO GALLAZZI:
Credo possa rispondere al quesito l'art. 90 commi 3 e 4:
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
Buon lavoro.
Ok, ma il dubbio era in senso inverso, se nel caso da oggi alla fine dei lavori rimanga una unica impresa, si possa interrompere il coordinamento sicurezza prima della fine lavori.

Postato il 26/06/2018 alle 17:00

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MAURO GALLAZZI
(maurino)

Voto utente:
3,3 

In risposta al messaggio di Marco Di Martella ORsi:
Ok, ma il dubbio era in senso inverso, se nel caso da oggi alla fine dei lavori rimanga una unica impresa, si possa interrompere il coordinamento sicurezza prima della fine lavori.
Comunque sia il compito del coordinatore finisce con la chiusura dei lavori da realizzare nel cantiere, per cui se è presente ancora un'impresa il CSE è ancora in attività.
Saluti

Postato il 26/06/2018 alle 17:40

Immagine di profilo di Emanuele Rizzato (Quadrato)

Emanuele Rizzato
(Quadrato)

Voto utente:
4,0 

So di non sapere Socrate
Vorrei precisare che un coordinatore non coordina le imprese ma le fasi lavorative o lavorazioni che dir si voglia.

se due imprese svolgono assieme la stessa lavorazione potrebbero anche non essere coordinate.
nel caso in cui una impresa svolga due lavorazioni interferenti (esempio lavori in quota e lavori a terra il coordinatore ha il dovere di coordinare le lavorazioni. quindi L'obbligo di nomina è si determinato dal numero di imprese, ma il coordinamento non deve essere fatto ad imprese, ma a fasi lavorative.

riferimento articolo 92 comma 1 lettera c
organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione;

non a caso allegato XV stima dei costi della sicurezza 4.1.1 f)
interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;

quindi se rimane una sola impresa il coordinatore ha comunque l'obbligo di verificare che questa effettui le lavorazioni come da cronoprogramma e nell'ordine giusto.

Un saluto

Postato il 27/06/2018 alle 09:19


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