Autorizzazione ad usare il ponteggio
Categoria: Lavori in quota. Aperta il 10/06/2024 da Davide Forzoni. Messaggi postati: 5.
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Autore | Messaggio |
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Buongiorno, lo scenario è questo: cantiere attivo dove all'interno c'è un ponteggio per salire in quota. Se una ditta nuova deve entrare in cantiere tale ditta deve farsi autorizzare per iscritto, prima di poter salire sul ponteggio? Se si a chi deve chiedere l'autorizzazione? Grazie a chi vorrà rispondere Postato il 10/06/2024 alle 10:58 | |
In risposta al messaggio di Davide Forzoni: Ciao Davide, qualora il ponteggio:Buongiorno, lo scenario è questo: cantiere attivo dove all'interno c'è un ponteggio per salire in quota. Se una ditta nuova deve entrare in cantiere tale ditta deve farsi autorizzare per iscritto, prima di poter salire sul ponteggio? Se si a chi deve chiedere l'autorizzazione? Grazie a chi vorrà rispondere 1) sia stato sottoposto a progetto a firma di un tecnico; 2) montato da ditta installatrice; 3) successivamente sia stata verificata la conformità tra ponteggio e progetto + relazione di calcolo (da parte del CSE); Allora, le ditte esecutrici, potranno far accesso su di esso solo dopo che la DITTA INSTALLATRICE DEL PONTEGGIO rilasci verbale di corretta installazione ed uso del ponteggio. PS. Qualora il ponteggio sia di notevoli dimensioni, al fine di evitare la conclusione di tutta l'opera(per un discorso di tempi), questa procedura è applicabile anche a "porzioni/blocchi" di ponteggio. L'impresa Installatrice può rilasciare verbali di corretta installazione ed uso "parziali", permettendo l'accesso ai "blocchi giuntati" di ponteggio da parte delle ditte esecutrici. Spero di averti aiutato. Postato il 10/06/2024 alle 11:55 | |
In risposta al messaggio di Maurizio Chiaverini: Grazie Maurizio, molto chiaro. Quindi l'ultimo passaggio è che la DITTA ISTALLATRICE rilasci il verbale di corretta istallazione ed uso; a questo punto tutte le varie ditte esecutrici possono utilizzare il ponteggio. Grazie Ciao Davide, qualora il ponteggio: 1) sia stato sottoposto a progetto a firma di un tecnico; 2) montato da ditta installatrice; 3) successivamente sia stata verificata la conformità tra ponteggio e progetto + relazione di calcolo (da parte del CSE); Allora, le ditte esecutrici, potranno far accesso su di esso solo dopo che la DITTA INSTALLATRICE DEL PONTEGGIO rilasci verbale di corretta installazione ed uso del ponteggio. PS. Qualora il ponteggio sia di notevoli dimensioni, al fine di evitare la conclusione di tutta l'opera(per un discorso di tempi), questa procedura è applicabile anche a "porzioni/blocchi" di ponteggio. L'impresa Installatrice può rilasciare verbali di corretta installazione ed uso "parziali", permettendo l'accesso ai "blocchi giuntati" di ponteggio da parte delle ditte esecutrici. Spero di averti aiutato. Postato il 10/06/2024 alle 12:14 | |
In risposta al messaggio di Davide Forzoni: Esatto. Grazie Maurizio, molto chiaro. Quindi l'ultimo passaggio è che la DITTA ISTALLATRICE rilasci il verbale di corretta istallazione ed uso; a questo punto tutte le varie ditte esecutrici possono utilizzare il ponteggio. Grazie Postato il 10/06/2024 alle 13:03 | |
Normalmente nei PiMus vi è sempre una sezione, magari a fine documento, magari anche nei modelli che trovi online, in cui tutte le imprese esecutrici dovrebbero sottoscrivere lo stesso per presa visione. questo implica sostanzialmente che le imprese danno per assodato che il ponteggio sia: completo; sicuro; conforme al Pimus; conforme alle prescrizioni del costruttore o del progetto. che le imprese si impegnano ad usarlo senza modificarlo in alcuna parte e che l'utilizzo dello stesso sia fatto conformemente alle prescrizioni riportate nel Pimus o dal CSE (esempio non possono rimuovere parapetti o tavoloni per necessità operative) Normalmente però l'uso del Ponteggio è consentito a chiunque ne necessiti per le proprie lavorazioni in quota anche senza formazione specifica. Normalmente nel PSC redatto dal CSP/CSE vi dovrebbe essere scritto questo da qualche parte. il verbale serve più che altro a tutelare l'impresa affidataria o installatrice del ponteggio a seguito di modifiche al ponteggio non realizzate dalla stessa dalle quali possono scaturire sanzioni o infortuni, sempre che sia dimostrato che il ponteggio sia stato realizzato in modo idoneo. Buona Giornata Postato il 14/06/2024 alle 12:44 |
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