Appalti pubblici e requisiti tecnico-professionali

Categoria: Cantieri temporanei o mobili. Aperta il 26/10/2017 da Chantal Pelizzari. Messaggi postati: 2.

Solo gli utenti registrati possono partecipare alla discussione.

Se fai già parte della community di PuntoSicuro effettua il Login, altrimenti iscriviti subito.

ACCEDIISCRIVITI
AutoreMessaggio
Immagine di profilo di Chantal Pelizzari (Chanty)

Chantal Pelizzari
(Chanty)

Voto utente:
n.d. 
Cosa cambia nei requisiti tecnico-professionali degli appalti con il nuovo D.Lgvo 50/2016?

Postato il 26/10/2017 alle 11:29

Immagine di profilo di Federica Gozzini (fg)

Federica Gozzini
(fg)

Voto utente:
2,5 

In risposta al messaggio di Chantal Pelizzari:
Cosa cambia nei requisiti tecnico-professionali degli appalti con il nuovo D.Lgvo 50/2016?
Buongiorno, può trovare alcune indicazioni nell’articolo di PuntoSicuro “Codice degli appalti: progettazione, idoneità tecnica e fase esecutiva“ che presenta un intervento che ha affrontato l’argomento.

Nell’intervento si dice che, ricordando che nel settore privato “la idoneità tecnico professionale è accertata con riferimento alle previsioni dell’Allegato XVII” del D.Lgvo 81/2008, nel D.Lgvo 50/2016 viene sottolineato all’art. 30 che il “generale principio di economicità, che deve supportare l’azione amministrativa, può essere subordinato, fra l’altro, ai criteri di ‘tutela della salutè. In fase di esecuzione gli operatori debbono rispettare (art. 30 comma 3) ‘gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X’”. Il relatore indica che tale previsione è più volte “richiamata nel prosieguo del Codice ed il mancato rispetto della stessa può essere motivo sia di esclusione dalla gara” - ad esempio con riferimento alla previsione di cui all’art. 80 comma 5 che conferisce alla stazione appaltante (S.A.) un “ampio potere discrezionale” - sia di “non aggiudicazione dell’appalto (art. 94 comma 2)”.
E si indica che la possibilità in capo alla S.A. di “poter dimostrare con ‘qualunque mezzo adeguato e non, come era la precedente previsione, solo con riferimento ai dati in possesso dell’Osservatorio, appare di difficile attuazione e foriera di ricorsi, specie nel caso di violazioni non passate dal vaglio giurisdizionale e forse estinte”. Tuttavia “interessante appare la innovativa previsione dell’art. 100” (Requisiti per l'esecuzione dell'appalto) che “permette alle S.A. di poter richiedere ‘requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali’”. E in tale ambito – continua il relatore – “potrebbero essere richieste quelle qualificazioni che attengono, fra le altre, alla Salute e Sicurezza sul lavoro, quali, per esempio, le qualificazioni per le imprese che operano negli ambienti sospetti di inquinamento (DPR 177/2011) o per la bonifica degli ordigni bellici” (DM 11 maggio 2015 n. 82).

Se vuole può leggere l'intero articolo a questo link:
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/appalti-costi-della-sicurezza-C-115/codice-degli-appalti-progettazione-idoneita-tecnica-fase-esecutiva-AR-16511/

Postato il 30/10/2017 alle 16:02


1

Torna all'elenco delle discussioni Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'