aggiornamento ASPP

datore di lavoro: aggiornamento anticipato

Categoria: RSPP/ASPP. Aperta il 25/06/2018 da MARIELLA GIRARDELLO. Messaggi postati: 3.

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AutoreMessaggio
Immagine di profilo di MARIELLA GIRARDELLO (MAGI)

MARIELLA GIRARDELLO
(MAGI)

Voto utente:
n.d. 
L'aggiornamento degli ASPP di una scuola è stato effettuato nel 2015, all'epoca erano 28 ore. Il D.S. li ha iscritti nuovamente all'aggiornameto quinquennale nel mese di giugno 2018. Gli ASPP stanno frequentando altre 20 ore. Possono essere considerati aggiornati fino al 2025. Il D.S. deve fare qualche cosa per giustificare questo anticipo?

Postato il 25/06/2018 alle 16:54

Immagine di profilo di Alessandro Canale (DottoR_CH)

Alessandro Canale
(DottoR_CH)

Voto utente:
4,0 

Nihil Difficile Volenti
In risposta al messaggio di MARIELLA GIRARDELLO:
L'aggiornamento degli ASPP di una scuola è stato effettuato nel 2015, all'epoca erano 28 ore. Il D.S. li ha iscritti nuovamente all'aggiornameto quinquennale nel mese di giugno 2018. Gli ASPP stanno frequentando altre 20 ore. Possono essere considerati aggiornati fino al 2025. Il D.S. deve fare qualche cosa per giustificare questo anticipo?
Assolutamente no!

La formazione pregressa non va a sommarsi con quella erogata alla data odierna ed in corso di svolgimento.

Il fatto che il Dirigente Scolastico, motu proprio, abbia deciso di anticipare i tempi previsti per l'Aggiornamento obbligatorio quinquennale, non comporta ne una riduzione del monte ore formativo ne, tanto meno, la possibilità di estendere la validità della Formazione ben oltre i termini previsti dalla normativa.

Pertanto, se in Giugno 2018 stanno effettuando l'aggiornamento quinquennale obbligatorio, lo stesso sarà valido ed efficace sino alla sua naturale scadenza ossia Giugno 2023.

Ovviamente in tale data saranno obbligati a sostenere l'ennesimo Aggiornamento obbligatorio, a meno che, nelle more, il Legislatore cambi e/o modifichi radicalmente la normativa, ma la vedo alquanto utopistica come previsione.

A disposizione per nuove ed eventuali,
Un saluto

Postato il 26/06/2018 alle 11:48

Immagine di profilo di CARLO TIMILLERO (CARTIM)

CARLO TIMILLERO
(CARTIM)

Voto utente:
4,3 

OGGI PIU' SICURO DI IERI E MENO DI DOMANI
se ho capito bene sono state fatte più ore di aggiornamento nel quinquennio e la domanda è se le ore aggiuntive possano servire per giustificare il successivo aggiornamento.
La mia risposta è no. La finalità dell'aggiornamento è quella di garantire, con l'indicazione di un numero minimo di ore nel quinquennio, che il professionista mantenga nel tempo lo standard di conoscenze che lo ha portato a conseguire l'abilitazione. Se ne fa di più meglio, ma non gli serviranno per coprire il successivo peroiodo.
Ciò premesso credo che la norma, purtroppo come di consietudine, sia stata pensata e scritta male.
Ritengo sarebbe stato pi funzionale definire un numero minimo di ore nel quinquennio ( ad esempio 40) e un numero minimo per anno ( ad esempio 4). Con il sistema attuale un professionsta potrebbe operare senza aggiornarsi per 10 anni ( caso limite: primo aggiornamento effettuato il giorno successivo al conseguimento dell'abilitazione e secondo aggiornamemnto completato il giorno precedente della scedenza del termine per il secondo aggiornamento = 728 giorni).
Il mio ragionamento vale per tutte le situazioni in cui sia previsto un aggiornamento, a partire dalla formazione specifica dei lavoratori..... in 10 anni cambia il mondo.
buon lavoro

Postato il 26/06/2018 alle 16:30


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