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Una proposta per la sicurezza sul lavoro nei ponteggi

Rocco Vitale

Autore: Rocco Vitale

Categoria: Edilizia

21/07/2005

Comunicazione dall'AiFOS. Articolo a cura di Rocco Vitale, sociologo del lavoro, Presidente AiFOS.

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[Continua dal n.1287]

Resta evidente come le istituzioni siano, non solo politicamente assenti ma, anche tecnicamente inefficaci. Alla lentezza normativa dello Stato, adesso, dobbiamo aggiungere la inconcludente azione delle Regioni che della sicurezza ne fanno oggetto, soprattutto, di convegni e pubblicazioni.
La serietà, però, di chi opera, ogni giorno tutti i giorni, nell’ambito della sicurezza sul lavoro non può trovare giustificazione sulla mancanza di una norma o di un decreto o di qualsiasi codicillo.


La formazione già difficile da attuare ed applicare, poi, non può aspettare tempi incerti e modi indefiniti.
Soprattutto quando la formazione rappresenta uno degli strumenti, non il solo, che può concorrere alla diminuzione degli infortuni sul lavoro. I dati, e non solo, evidenziano l’alta percentuale di infortuni per le cadute dall’alto.
L’attendismo e la peggiore delle cause della mancata sicurezza e per cercare di dare un contributo serio, responsabile e fattivo l’Aifos, Associazione Italiana dei Formatori della Sicurezza sul Lavoro, presenta una semplice proposta per dare certezza sia alle aziende, formatori e soprattutto ai preposti ed ai lavoratori del settore.
In questo momento all’Aifos non interessa, anche se prima o poi bisognerà fare i conti, calcolare deroghe e discutere su corsi e attività svolte. Il problema è l’oggi, ovvero come attuare in sostanza le indicazioni e gli obblighi derivanti dall’applicazione del  D.Lgs. n. 235 dell’8 luglio 2003 vigente dal 19 luglio 2005.

Una breve considerazione normativa riguarda il pieno inserimento nel D.Lgs. 626/94 dell’articolo 36 (da bis a quinquies) sulla determinazione dei requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.

E’ bene ricordare, a questo punto, che i successivi art. 37, 38 e 39 del medesimo “Titolo III sull’ USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO” prevede che le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. Che il datore di lavori assicuri la formazione e l’addestramento e, naturalmente, l’obbligo da parte dei lavoratori di partecipare alla formazione.

Sulla base di queste indicazioni l’Aifos intende proporre modelli di corso che recepiscano i contenuti del D.Lgs. 235/03 e svilupparli con le caratteristiche e gli adempimenti indicati negli articoli specifici, di cui sopra, del D.Lgs. 626/94.

Altra novità importante, vista l’importanza della problematica, sarà quella del coinvolgimento dei soggetti interessati e soprattutto dei formatori, cioè di coloro che – di fatto – svolgono le azioni di informazione e di formazione.
Sul sito dell’Aifos verrà aperto un forum dove gli iscritti all’Albo potranno partecipare alla stesura dei programmi dei corsi che verranno resi pubblici e illustrati a settembre nel corso della Fiera Ambiente e Lavoro di Bologna.

 

 

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