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Sul rapporto di responsabilità fra coordinatore e altre figure

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

29/08/2011

Il coordinatore assume una posizione di garanzia che non si sovrappone a quella di altri soggetti ma ad essi si affianca con compiti di coordinamento e controllo per offrire la massima incolumità dei lavoratori operanti in cantiere. Di G. Porreca.

 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Bari, 29 Ago - Ancora una sentenza di condanna del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili che in questa circostanza mette in particolare in evidenza che la figura del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili assume una posizione di garanzia che non si sovrappone a quella di altri soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro ma ad essi si affianca per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia per la incolumità dei lavoratori e ciò anche se la legge non impone una sua presenza costante in cantiere. Ciò che costantemente invece dallo stesso deve essere garantita, secondo la suprema Corte, è la verifica che nel cantiere non vengano compiute  operazioni rischiose e pericolose come quella che era in corso al momento dell’infortunio portato all’esame della stessa Corte in questa circostanza, operazione considerata dal coordinatore compiuta di prassi e routinaria, anche se nella sua irregolarità, e che proprio per questo avrebbe invece richiesto un suo intervento di correzione.

 
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Il caso ed il ricorso alla Corte di Cassazione
Un coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione di un cantiere edile ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza emanata dalla Corte di Appello che, anche se ha riformato in meglio la sentenza di primo grado quanto al beneficio della non menzione, lo ha comunque ritenuto responsabile delle lesioni personali colpose in danno di un lavoratore a seguito di un infortunio sul lavoro, unitamente ad un altro imputato nella qualità di responsabile di cantiere non ricorrente.
 
L’infortunio in esame si era verificato all'interno di un cantiere durante un'operazione di scarico di alcuni travetti da una gru a causa dello sganciamento del carico che ha finito con l'investire uno dei lavoratori impegnati nell'attività di carico e scarico. L’addebito contestato all’imputato era legato al fatto che questi, violando gli obblighi derivategli dalle sue qualità, aveva omesso di verificare le modalità di svolgimento delle operazioni di scarico di materiali edili a mezzo della gru. E’ stato infatti accertato che il piano di sicurezza dallo stesso redatto aveva previsto correttamente la predisposizione di appositi accorgimenti al fine di evitare rischi di caduta del carico della gru causati da errata imbracatura ed inoltre che lo stesso coordinatore si era recato frequentemente in cantiere per verificare il lavoro svolto. L’addebito formalizzato era quindi quello di non aver contestato come coordinatore in fase di esecuzione le modalità irregolari di trasferimento dei carichi (con carichi in particolare eccessivi), ritenute frutto di una prassi routinaria, e di non aver inoltre impartito  delle opportune prescrizioni, più rigorose e specifiche, come poi del resto ha fatto dopo l'infortunio.
 
Nel ricorso l’imputato ha contestato la contraddittorietà delle decisioni della Corte di merito che aveva ravvisato una sua condotta omissiva pur riconoscendo che lo stesso aveva proceduto ad effettuare delle  verifiche in cantiere, quasi prefigurando un obbligo di presenza continua nel cantiere che non è previsto dalla norma. Lo stesso ha sostenuto, altresì, che nell’accaduto sarebbero state individuate delle condotte colpose ascrivibili ad altri e non a lui ed alla sua qualità professionale quali il sollevamento di un carico eccessivo, le modalità di parcheggio del camion ove erano allocati i travetti ed il transito in loco del lavoratore durante le operazioni.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso, ritenuto manifestamente infondato,  è stato rigettato dalla Corte suprema che ha giudicato corretto e congruo il giudizio formulato sulla sua responsabilità dalla Corte di merito. Nel rigettare il ricorso la Sez. IV ha espresse delle riflessioni e formulate delle considerazioni sull’attività  dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili  e sulle sue responsabilità rispetto ad altre figure che pure si occupano di sicurezza nei cantieri medesimi.
 
In tema di infortuni sul lavoro, ha sostenuto la Sez. IV, il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. n. 494 del 1996 (all'epoca vigente), ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento ( PSC), che contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzature per tutta la durata dei lavori. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dal canto suo, ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto, ha i compiti: (a) di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza; (b) di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; (c) di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni.
 
Trattasi”, ha proseguito la suprema Corte, “di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori”. In questa prospettiva, “non irragionevole è la contestazione relativa alla mancata verifica della rischiosità e pericolosità delle operazioni di scarico del tipo di che trattasi (ritenute "comuni"), senza che alla Corte di merito possa addebitarsi di avere ipotizzato un obbligo (che non è nella legge) di presenza costante nel cantiere da parte del coordinatore”.
 
L'obbligo di verifica”, ha sostenuto ancora la suprema Corte, “(questo sì da attuare costantemente) è invece proprio del ruolo di coordinatore per l'esecuzione e risulta (secondo apprezzamento di fatto incensurabile perché non irragionevole) essere rimasto insoddisfatto a fronte della prassi operativa "irregolare" che, in quanto comunemente osservata, avrebbe potuto e dovuto essere stata attenzionata e adeguatamente contrastata (come poi dopo l'incidente)”. E’ stato ritenuto giusto dalla Corte di Cassazione in conclusione ed in definitiva l’addebito fatto al coordinatore in quanto “proprio l'osservanza degli obblighi di controllo avrebbero potuto contrastare le condotte colpevole (affatto imprevedibili) di altri: in primo luogo, quella del responsabile del cantiere”.
 
 
 
 


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Rispondi Autore: Iole Montefusco - likes: 0
29/08/2011 (19:59:36)
Informazione utilr per chi si occupa di sicurezza nei cantieri
Rispondi Autore: attiliomachi - likes: 0
29/08/2011 (23:55:41)
E se sul PSC non si fosse trovato scritto nessuna procedura nè indicazione per il trasporto di materiale con la gru, scelta vorrei vedere da chi contestabile, come avrebbe giudicato il Giudice? Gli ancoraggi sono a carico dell'impresa, che i CSP la piantino di fare PSC omnicomprensivi che dopo giustamente si deve farli rispettare. La normativa è degli anni55/56 che le imprese si adeguinoa partire dalle loro associazioni. Il Cordninatore si interessa di interferenze, fa Piani non Progetti lo dice la norma e c'è una bella differenza...e ad libitum...Cordiali saluti
Rispondi Autore: Alessandro Cluadio Orefice - likes: 0
30/08/2011 (13:54:31)
Il mio intervento vuole essere solo per rimestare un po' le carte, per riconsiderare le diverse prospettive: e quindi lo dico subito, mi sento dalla parte di Iole, nel senso che 'mi ci metto nei panni'- come da esperienza; per poi misurarmici in termini di rispettosa soggettività, con condivisione degli stimoli che propone a noi tutti. Comprendo la reazione di Iole; ma avere un piano di progettazione non coerente, è come avere da adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; solo che la circostanza qui si presenta come una circostanza inficiante 'ab initio' e non nel corso dell'evolversi del fabbisogno intrno o delle lavorazioni. In quel 'solo che' cui mi riferisco so benissimo che - come tutti sappiamo-[non faccio quello che cade dal pero] si cela una delle insidie che caratterizzano la prevenzione; e cioè proprio quello cui accena Iole come un assetto per lei [e per chi sa quanti noi] ineludibile e proprio delle relazioni [che sono sempre di potere] e misurano le asimmetrie che spesso conducono alle elusioni delle norme, mediante il gioco opportunista delle convenienze e del 'risparmio', nel calcolo del rischio prevedibile lasciato scoperto, appunto eluso [con carenze di disposizioni]:appunto lasciato scoperto mediante "nessuna procedura nè indicazione per.... scelta vorrei vedere da chi contestabile". Non dimentichiamoci che il penale se la gioca sempre in termini di prevededibilità e calcolo opportunistico ex ante operando per lo più 'a babbo morto'e cioè ex post[così fa l'ufficiale di polizia di giudiziaria ed il giudice] e tratta il versante del sorgere della responsabilità e delle corresponsabilità eventuali, dei delitti come delle pene. La domanda che viene sempre posta ex post è: quanto era in tuo potere [non come assegnazione di ruolo, ma anche nelle concrete condizioni organizzative date] sul versante delle relazioni che avresti dovuto svolgere[principio di affettività], anche se per il gioco delle asimmetrie non lo hai potuto fare. In fin dei conti la partita ce la giochiamo come formatori, educatori, RSPP, ASPP, PSC,preposti - chi ne ha più ne metta- sempre in questa parte di fatto della moneta a due faccie: da una parte quella delle regole e dall'altra, quella dell'esercizio delle quote di potere, conferite [iure proprio]o conferibili, emergenti [iure derivato]delle logiche di azione organizzativa ex-perite nella concreta manifestazione del sistema di azione. Questo può disturbare, addirittura creare dispiacere: ma sono convinto che la filosofia della prevenzione rappresenti una premessa non scantonabile che risenta di come siamo abituati poi a trattare i problemi che si presentano e che, in ultima analisi, decida se vogliamo essere sotto il controllo della sicurezza oppure delle relazioni effettive di potere e quanto siamo disposti a concedere in caso di 'scelta' per quest'ultimo versante dei due corni del dilemma, con buona pace talvolta del senso e dei significati della cultura della prevenzione, così relegata anche nella mia esperienza a una favola per anime belle.Con buona pace di ogni discorso ed investimento effetuato nella andragogia di noi medesimi.
Rispondi Autore: Alessandro Orefice - likes: 0
30/08/2011 (14:04:38)
Errata corrige: nel mio intervento mi sono accorto che 'Iole' è, invece, 'Attilio'; me ne dispice e chiedo venia ad entrambi dell'involontario refuso.
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0
30/08/2011 (14:40:59)
Purtroppo non riesco a leggere l'intervento di Iole, se non una riga...La mia è una provocazione. Sui diversi fronti della prevenzione ci sono carenze: i progettisti che non sanno che devono progettare la sicurezza in base ai colloqui con il CSP e se non sono ingrado, nessun problema, incaricano qualcuno, i committenti che non sanno nulla e prendo per mano la "sciura Maria" ma non l'immobiliare da cui pretendo di default la conoscenza della materia, gli organismi di vigilanza che, conoscendo bene la materia, si limitano alle segnalazioni di immininente e riscontrabile pericolo, e non entrano nel merito delle questioni che sono i comportamenti e le azioni dei committenti/RdL (mi piacerebbe sapere se han mai controllato la liquidazione dei costi della sicurezza, bufala, a chi li ha sostenuti: previsto dal decreto art 100 comma 6-bis, 2/4 mesi di arresto o sanzione da 1000 a 4800 euro...!!!) e dei DdL delle imprese che si presentano in cantiere con POS da commedia Goldiana senza i riferimenti previsti dall'allegato XV, i MC che...fate voi, ed infine Noi CSP/CSE che per il salario spesso lasciamo correre. Siamo l'anello debole di tutta la catena ma il più sanzionato. Sono per le sanzioni ma in questo modo sono inaccettabili. Se vengo sanzionato per aver "validato" un POS chiaramente non conforme mi tiro dentro il committente che non ha effettuatu una corretta valutazione dell'ITP...potrei continuare ma dopo mi brucio l'articolo...Ricordo solo come ogni tanto amo rifare, che ad un seminario di nota associazione di impresari con presente Dirigente dell DPL il segretario concludeva "nessun problema per la 231/01 vi regaleremo un sw per la compilazione"...Sospendo il giudizio, non c'è nulla di più complesso che un SG 231/01 e va mantenuto per avere potere esimente, se no il giudice, giustamente, lo usa per accendere il camino...La Kultura della sicurezza (scusate un conato di vomito) non passa dalle associazioni e aggiungo nemmeno dagli Ordini...polemico? ebbene SI. Un saluto ad Orefice che ho già avuto modo di leggere e che apprezzo...
Rispondi Autore: attiliomacchi - likes: 0
30/08/2011 (14:56:43)
...continuo mica che si capisca male. Uno scavo superiore a 1,50 m va protetto vero? Da quando? Dal 1956, siamo tutti d'accordo!? Perchè devo dirgli al DdL dell'impresa che deve sbadacchiare e calcolare la struttura, o verificare il natural declivio, quando è un suo obbligo atavico? Al massimo dirò se ci sono presenze di altre imprese che il bordo deve essere protetto, che l'area deve essere segregata, ecc...a proposito chi mi trova l'obbligo di proteggere il bordo degli scavi? Lauta mancia. Avendolo chiesto in fase esecutiva, non prvisto nel PSC, mi son sentito smadonnare, per di più con l'apporto di organismi più o meno ufficiali mi son dovuto accontentare del nastro bianco-rosso. Scavo di 7 metri su roccia eh! Ma vi pare corretto che chi gestisce il processo ad un livello gerarchicamente più alto del mio dia indicazioni del genere? Seguendo l'indicazione di Orefice mi spostavo sul campo della massima prevenzione, previsto tra l'altro dal codice civile (art.2087).
Rispondi Autore: Alessandro Orefice - likes: 0
30/08/2011 (21:25:55)
Caro Attilio, che dire: non sei affatto polemico! Agitassero tutti le acque in modo esemplificativo,e discorsivo come fai tu e pronti - si sente- a mettersi in gioco con tutta la professionalità pretesa prima di tutto da se stessi e,solo dopo,dagli altri come fai tu. No: a me sembra che 'punto sicuro' dovrebbe approfittare dell'imbandimento di tavola così succulento che hai preparato tutto tra regole e potere, tra prescrizioni e agitazioni di complicità e sviluppo di relazioni fiduciarie tra le persone e promuovere un convegno su questi temi; e non su 'l'anello debole della catena'che invece è interfaccia resiliente [che, mi sembra evidente, si faccia già un culo tanto per mantenere a livelli di etica professionale i propri comportamenti]; quanto piuttosto sui diversi attori come datore di lavoro, committente ed iprete o lavoratori autonomi e le loro condotte opportunistiche realizzate a monte e a valle delle esigenze di cooperazione che una catena virtuosa delle relazioni della prevenzione richiederebbe. Intendo dire che questi attori - e mi sembra tu lo confermi- si comportino ancora al 'ground zero' della prevenzione, senza alcuna percezione della differenza tra obblighi e doveri [e consapevolezza della questione pregiudiziale 'etica' che questo ultimo termine richiede]. Fino a quando questi signori potranno esercitare il loro lavoro, senza che sia loro richiesto uno straccio di 'esame' che premi [o dineghi]l'esercizio imprenditoriale sotto il segno dell'avvenuto apprendimento della sicurezza'. Ci sto pensando da un po'. Ciao Attilio!

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