Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
Sicurezza in cantiere: patente a crediti, regolarità contributiva e tesserino
Milano, 24 Feb – Sono diversi gli aspetti rilevanti connessi alla gestione della sicurezza in cantiere che è bene approfondire per fornire informazioni e indicazioni tratti dalle tante linee di indirizzo sul tema.
Aspetti relativi anche alle novità normative del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla Legge 56/2024, con cui è stata modificata la disciplina in tema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, già prevista dall’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008.
Per approfondire alcuni di questi temi, con particolare riferimento ai cantieri delle grandi opere, possiamo tornare a sfogliare le “ Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico”, un documento approvato dalla Regione Lombardia il 20 dicembre 2024 con la Deliberazione n. 3679/2024.
In particolare, con riferimento a quanto contenuto nel capitolo “Idoneità tecnico professionale delle imprese e lavoratori autonomi”, nell’articolo ci soffermiamo sui seguenti temi:
- Sicurezza in cantiere: qualificazione delle imprese e patente a crediti
- Sicurezza in cantiere: organismi paritetici e regolarità contributiva
- Sicurezza in cantiere: tesserino di riconoscimento
Sicurezza in cantiere: qualificazione delle imprese e patente a crediti
Nel paragrafo dedicato alla patente a crediti vengono riassunte alcune delle novità in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Si indica che le nuove disposizioni normative prevedono che dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere in possesso della cd. patente a crediti. E la norma specifica che “non sono tenuti al possesso della patente:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.
Si indica poi che “per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana”.
Per il rilascio della patente, l’impresa o il lavoratore autonomo devono “dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente”.
Si ricorda che il Ministro del Lavoro con Decreto 18 settembre 2024 n. 132 ha emanato il “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”. Inoltre con una nota circolare del 23 settembre 2024 “l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito prime indicazioni circa le modalità operative riferite alla patente”.
Rimandiamo ai tanti articoli del nostro giornale che riportano le informazioni sulla patente a crediti con riferimento al regolamento 132/2024 e alle varie e successive circolari.
Sicurezza in cantiere: organismi paritetici e regolarità contributiva
Le linee di indirizzo regionali si soffermano poi sul ruolo degli organismi paritetici iscritti nel repertorio di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008 , anche “ai fini dell’incremento e del recupero dei crediti”:
- asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza;
- investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri;
- utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale;
- attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo.
Altro aspetto su cui si soffermano le linee di indirizzo è la verifica della regolarità contributiva e della congruità della manodopera.
Si segnala che all’atto dell’affidamento dei lavori “il committente/responsabile dei lavori deve verificare che tutte le ditte/lavoratori autonomi che eseguono attività in relazione al cantiere siano regolari sotto il profilo contributivo. Il Committente o il Responsabile dei Lavori deve acquisire copia del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) di ciascuna impresa o lavoratore autonomo”. In particolare il DURC deve essere “in corso di validità” e questo “sta a significare che, per lavori di lunga durata nel cui periodo possa intervenire la scadenza del DURC presentato in fase di affidamento dell’appalto, il committente/responsabile dei lavori dovrà procedere a richiedere alle imprese e lavoratori autonomi interessati la presentazione del documento aggiornato. Per gli appalti pubblici si applicano, inoltre, le disposizioni speciali previste dal codice dei contratti pubblici”.
Riguardo poi alla congruità della manodopera si segnala che la normativa nazionale ha subito “diversi aggiornamenti e modificazioni”. Nei cantieri privati “il cui valore totale superi i 70.000 euro e per tutti i cantieri pubblici, deve essere verificata la congruità della manodopera - relativamente alla sola parte edile. Il committente deve acquisire da parte dell’impresa l’attestazione di congruità secondo le modalità di legge”.
Sicurezza in cantiere: tesserino di riconoscimento
Concludiamo la presentazione dei tanti temi trattati dal documento regionale, presenti nel capitolo “Idoneità tecnico professionale delle imprese e lavoratori autonomi”, soffermandoci anche sul tesserino di riconoscimento.
Si indica che “il soggetto individuato per la gestione del sistema di controllo predispone un numero adeguato di varchi di entrata ed uscita dai cantieri, presidiati da apposito personale, definisce modalità adeguate a garantire il controllo in tempo reale degli accessi e verifica periodicamente l’efficienza delle recinzioni”.
In particolare, i visitatori, i fornitori e i tecnici “prima di accedere in cantiere, devono presentarsi presso l’accesso principale per essere censiti nel Libro Presenze ed essere informati circa le procedure previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento per l’accesso di tali figure”.
Si sottolinea poi che i datori di lavoro, compreso quello dell’impresa affidataria, “debbono munire il personale occupato di tesserino identificativo. I lavoratori sono tenuti a tenere con sé il tesserino per tutto il tempo di permanenza in cantiere e devono esibirlo qualora richiesto durante eventuali controlli. Il tesserino di riconoscimento può essere riprodotto anche su supporto informatico ovvero mediante applicazioni utilizzate con dispositivi mobili”.
RTM
Scarica i documenti citati nell'articolo:
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
