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Sconti Inail per gli edili

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

13/03/2007

Dall’Istituto indicazioni operative per usufruire dello sconto dell’11,5% sui premi. Requisiti e modalità.

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In attesa che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale riguardante la riduzione dei contributi Inail per l’edilizia relativo all’anno 2006, l’Inail ha pubblicato istruzioni operative per consentire alle aziende del settore di operare come per gli anni precedenti lo sconto nella misura dell’ 11,5%.
Il beneficio si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili. Lo sconto è applicabile esclusivamente sul premio infortuni e silicosi. La stessa riduzione non si applica, invece, sul premio speciale unitario artigiani.

Le disposizioni riguardano i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Bersani (Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2006, n. 248).
In particolare, per la fruizione dell’agevolazione, i datori di lavoro del settore edile:
- devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;
- non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

Le aziende interessate devono attestare il possesso dei requisiti richiesti per la fruizione del beneficio in esame mediante la presentazione di un modello di autodichiarazione, disponibile anche sul sito Internet dell’Istituto.

Considerato che è già trascorso il termine per l’autoliquidazione 2006/2007 (scadenza 16 febbraio 2007) le aziende interessate potranno usufruirne come segue:
-se in sede di autoliquidazione si sono applicate lo sconto, devono solamente presentare il modello di autodichiarazione;
-se hanno versato il premio in unica soluzione  senza applicarsi lo sconto, possono utilizzare il credito per effettuare compensazioni con le consuete modalità;
-se stanno versando il premio in forma rateale senza l’applicazione dello sconto, potranno recuperare il maggior importo pagato con le rate successive alla prima, in scadenza al 16 maggio-16 agosto e 16 novembre 2007.

In queste ultime due ipotesi, i datori di lavoro devono presentare il modello di autodichiarazione nonché la comunicazione delle retribuzioni soggette a sconto.


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