Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Ricostruire con cantieri sicuri: gli obblighi del committente
Roma, 11 Set – Se un terremoto dura pochi secondi, la ricostruzione dura molto di più. E se ne accorgono tutti i paesi che hanno subito un terremoto e gravi danni alle case, ai monumenti e al paesaggio urbano intero. Il terremoto che ha interessato L’Aquila nel 2009 è stato uno di questi e non è un caso se l’ Ance di L’Aquila e l’Ance Giovani territoriale – in collaborazione con gli enti bilaterali della provincia – hanno prodotto alcuni vademecum per favorire la ricostruzione in città.
Il documento che presentiamo oggi, dal titolo “Vademecum sulla sicurezza nei cantieri. Gli obblighi per le imprese e per il cittadino committente”, affronta - con un linguaggio chiaro e semplice - gli obblighi per le figure da cui dipende la sicurezza dei cantieri, in relazione a quanto prescritto dal Decreto legislativo 81/2008.
Si affrontano gli adempimenti, che possono variare in funzione dell’entità del cantiere o della presenza di particolari rischi, del committente e del datore di lavoro. Si sintetizzano i principali obblighi dell'impresa affidataria, dell'impresa esecutrice e del lavoratore autonomo.
In conclusione il vademecum presenta una check-list per la “verifica dell'attuazione dei principali adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri edili e della documentazione da custodire in cantiere” con precisi rimandi alla normativa in vigore.
Pubblicità
Riportiamo brevemente alcune indicazioni per i cantieri edili delle zone colpite dall’evento sismico del 6 aprile 2009 e comunque valido per tutte le zone sismiche: “il datore di lavoro deve prevedere specifiche procedure di emergenza e di evacuazione in caso di un evento tellurico”. Deve inoltre “provvedere anche che la squadra degli addetti alle emergenze riceva adeguata formazione per gli eventi sismici”. In particolare “le procedure di emergenza e di evacuazione, la composizione della squadra addetta alla gestione delle emergenze e quant’altro necessario”, dovranno essere riportate dal datore di lavoro nel Piano di Emergenza e di Evacuazione.
Altreindicazioni:
- “i componenti della squadra devono risultare in numero sufficiente ed essere dotati di attrezzature adeguate;
- nel caso in cui l’azienda si trovi a gestire più luoghi di lavoro è necessario che ogni luogo abbia assicurata la copertura di un’unità della squadra;
- l’incarico ai lavoratori deve avvenire per iscritto ed i lavoratori non possono rifiutare la designazione se non con giustificato motivo;
- anche il datore di lavoro può svolgere i compiti di primo soccorso, antincendio ed evacuazione alle seguenti condizioni: che nell’impresa o nell’unità produttiva non siano occupati più di 5 lavoratori; che il datore di lavoro informi preventivamente il RLS; che il datore di lavoro abbia frequentato gli specifici corsi di formazione previsti per lo svolgimento di tali compiti”.
Dopo aver presentato le figure chiave della sicurezza nei cantieri, il vademecum si sofferma sugli obblighi spettanti al committente. Il committente è “il soggetto per il quale l’opera viene realizzata (indipendentemente da eventuali frazionamenti dei lavori). In un appalto privato è in genere il proprietario dell’immobile. In un appalto pubblico è il soggetto titolare del potere decisionale sulla spesa di gestione dell’appalto”.
Neicantieri in cui operano più imprese, anche non contemporaneamente avviene la designazione dei coordinatori:
- CSE - coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
In particolare i casi in cui la designazione dei coordinatori è obbligatoria “riguardano appalti sia pubblici che privati in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di due o più imprese esecutrici”. Nei “lavori privati non soggetti a permesso di costruire (quindi soggetti solo a DIA o a Comunicazione) e comunque di importo inferiore ad €. 100.000 il committente o il responsabile dei lavori designa soltanto il coordinatore per l’esecuzione (CSE) anche se sono presenti due o più imprese anche non contemporaneamente. In tale caso, la designazione dovrà essere effettuata in fase di progettazione. (Circolare Ministero Lavoro n. 30 del 29.10.2009)”.
Una tabella, che vi invitiamo a visionare sul vademecum, riporta un prospetto per comprendere quali coordinatori siano da nominare a seconda delle situazioni.
Altriadempimenti del committente nei cantieri in cui operano più imprese, anche non contemporaneamente:
- “comunicazione alle imprese affidatarie e alle imprese esecutrici nonché ai lavoratori autonomi del nominativo del CSP e del CSE. Tali nominativi devono essere indicati anche nel cartello di cantiere;
-trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare l’offerta per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara d’appalto;
-verifica dell’idoneità tecnico-professionale”.
Una tabella del vademecum presenta nel dettaglio i documenti da presentare o esibire al committente o responsabile dei lavori nei cantieri la cui entità presunta è inferiore o maggiore di 200 uomini-giorno e cantieri e i cui lavori comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008. Ricordiamo che gli uomini/giorno sono “un’entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera (es. 60 giorni x 5 lavoratori = 300 UG)”.
Riportiamo gli obblighi dei committenti validi per tutti i cantieri:
- “trasmissione all’Amministrazione comunale, o altra amministrazione concedente il titolo abilitativo, prima dell’inizio dei lavori, dei seguenti documenti: copia della notifica preliminare, nei casi in cui è prevista; Durc regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi; dichiarazione, del committente o del responsabile dei lavori, attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi, dell’organico medio annuo e del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
-trasmissione della notifica preliminare degli aggiornamenti successivi: è obbligatoria la trasmissione all’azienda sanitaria locale e alla Direzione Provinciale del lavoro, della notifica preliminare di cui all’articolo 99 (con i contenuti previsti all’allegato XII del D.lgs. 81/08 e s.m.i.), prima dell’avvio dei lavori nei seguenti casi: cantieri dove operano due o più imprese anche non contemporaneamente; cantieri inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ma che lo diventano successivamente; cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno; in caso di modifiche dei contenuti o di subentro di altre imprese e di lavoratori autonomi;
-affissione della copia della notifica preliminare presso il cantiere e custodia della copia per tenerla a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
Ricordiamo che è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo “in assenza di: Piano di Sicurezza e di Coordinamento; Fascicolo dell’opera nei casi in cui è richiesto; Notifica preliminare nei casi in cui è prevista; DURC regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi”.
Concludiamo riportando altri obblighi generali:
- attenersi nella fase di progettazione ai principi generali di tutela;
- “prevedere nel progetto la durata dei lavori o fasi di lavoro;
- assicurare l’attuazione dell’obbligo a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria di corrispondere alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza direttamente sostenuti senza alcun ribasso;
- assicurare l’attuazione dell’obbligo a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria di destinare ai compiti di verifica delle condizioni di sicurezza in cantiere e delle disposizioni e prescrizioni del PSC, Piano di sicurezza e di coordinamento, personale (datore di lavoro medesimo, dirigenti e preposti) adeguatamente formati;
- adottare idonei provvedimenti a seguito della segnalazione del coordinatore per l’esecuzione in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza”.
Ance L’Aquila, Ance Giovani L’Aquila, “ Vademecum sulla sicurezza nei cantieri. Gli obblighi per le imprese e per il cittadino committente” (formato PDF, 4.14 MB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Pubblica un commento
Rispondi Autore: attilio macchi - likes: 0 | 12/09/2012 (23:18:10) |
Mi stupisce nel promemoria che manchi un punto fondamentale da cui il processo di pianificazione, come indica la 92/57 CE, nonparte cioè la contestualità dell'incarico del CSP con quella del progettista. Ma è una questione che non vuole essere affrontata. La data nel disciplinare d'incarico, o di qualunque altro documento che attesti che la nomna del CSP è stata fatta, corrisponde in caso di non contestualità ad una (auto) denuncia del committente, penalmente sanzionata ex art 157 comma 1 lettera a)... Un altro punto che milascia perplesso è la tabella degli obblighi delle imprese: DVR, DPI, formazine ecc non sono richieste alle imprese ma ai lavoratori autonomi!!!??? Perplesso...Finirò di leggermi l'interessante documento. Un saluto. |