Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Regolarizzazione dei cantieri fuori legge
Pubblicità
Con una lettera circolare indirizzata alle Direzioni Provinciali del Lavoro, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti operativi in merito alle condizioni della revoca dei provvedimenti di sospensione dei lavori nei cantieri edili (in base all’art.36 bis del D.L. 223/2006 conv. da L.248/2006).
La circolare del Ministro del Lavoro n.26/2006, in merito al provvedimento di sospensione, prevede che per la regolarizzazione dei lavoratori in nero, oltre alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori, è necessario il pagamento delle sanzioni amministrative e civili ed il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi”.
Dal punto di vista operativo sono state rilevate alcune difficoltà. Può accadere infatti che imprese che effettuano la regolarizzazione dei lavoratori (sotto l’aspetto lavoristico, previdenziale e di tutela prevenzionistico sanitaria) non siano in grado, per difficoltà economiche, di versare con immediatezza le maxisanzioni comminate.
Questo ultimo aspetto preclude loro la revoca del provvedimento di sospensione: l’impresa oggetto del provvedimento di sospensione non può così proseguire i lavori e, conseguentemente, riscuotere gli importi relativi agli stati di avanzamento necessari per pagare le sanzioni amministrative e penali comminate.
Per venire incontro a tali esigenze, il Ministero ha indicato alle Direzioni provinciali del Lavoro che “ai fini del ripristino delle regolati condizioni di lavoro sia sufficiente la regolarizzazione dei lavoratori in nero, in tutti quei casi in cui l’immediato pagamento degli importi sanzionatori appaia eccessivamente gravoso”.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, le DPL avranno cura di verificare che l’impresa abbia effettuato tutti gli adempimenti di natura lavoristica e previdenziale e di tutela prevenzionistico-sanitaria riferiti ai lavoratori irregolari.
La lettera circolare indica poi gli elementi che devono essere considerati nella valutazione circa l’opportunità di non condizionare necessariamente la revoca all’immediato pagamento delle sanzioni amministrative.
La circolare è consultabile in
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Con una lettera circolare indirizzata alle Direzioni Provinciali del Lavoro, il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti operativi in merito alle condizioni della revoca dei provvedimenti di sospensione dei lavori nei cantieri edili (in base all’art.36 bis del D.L. 223/2006 conv. da L.248/2006).
La circolare del Ministro del Lavoro n.26/2006, in merito al provvedimento di sospensione, prevede che per la regolarizzazione dei lavoratori in nero, oltre alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori, è necessario il pagamento delle sanzioni amministrative e civili ed il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi”.
Dal punto di vista operativo sono state rilevate alcune difficoltà. Può accadere infatti che imprese che effettuano la regolarizzazione dei lavoratori (sotto l’aspetto lavoristico, previdenziale e di tutela prevenzionistico sanitaria) non siano in grado, per difficoltà economiche, di versare con immediatezza le maxisanzioni comminate.
Questo ultimo aspetto preclude loro la revoca del provvedimento di sospensione: l’impresa oggetto del provvedimento di sospensione non può così proseguire i lavori e, conseguentemente, riscuotere gli importi relativi agli stati di avanzamento necessari per pagare le sanzioni amministrative e penali comminate.
Per venire incontro a tali esigenze, il Ministero ha indicato alle Direzioni provinciali del Lavoro che “ai fini del ripristino delle regolati condizioni di lavoro sia sufficiente la regolarizzazione dei lavoratori in nero, in tutti quei casi in cui l’immediato pagamento degli importi sanzionatori appaia eccessivamente gravoso”.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, le DPL avranno cura di verificare che l’impresa abbia effettuato tutti gli adempimenti di natura lavoristica e previdenziale e di tutela prevenzionistico-sanitaria riferiti ai lavoratori irregolari.
La lettera circolare indica poi gli elementi che devono essere considerati nella valutazione circa l’opportunità di non condizionare necessariamente la revoca all’immediato pagamento delle sanzioni amministrative.
La circolare è consultabile in
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.