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Palermo, 31 Ott – Preso atto dei diversi incidenti, spesso mortali, che avvengono nei lavori sulle coperture e della necessità di prevenirli con adeguati interventi di prevenzione, la Regione Sicilia ha emanato il 5 settembre 2012 il decreto dell’Assessorato della salute “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”.
RTM
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Regione Sicilia: la manutenzione sulle coperture in sicurezza
Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (GURS) il 5 ottobre e che entrerà dunque in vigore - secondo quanto indicato all’articolo 11 (“trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta”) - il prossimo 5 novembre.
Il decreto ha l’obiettivo di dettare le norme per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare “nella progettazione e realizzazione di interventi per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”.
L’articolo 2 riporta l’ambito di applicazione.
Il decreto si applica:
- a tutti gli interventi di nuove costruzioni e ristrutturazioni, così come definiti dall’art. 36 della legge regionale n. 71/78 e dagli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 37/85, “nonché alle manutenzioni e installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, qualora tali interventi riguardino le coperture” (come definito nel successivo articolo 3);
- a tutti gli interventi “eseguiti su edifici, di nuova costruzione o già esistenti, per i quali è necessario presentare richiesta di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività c.d. DIA (dal 31 luglio 2010 segnalazione certificata di inizio attività c.d. SCIA, art. 19 L. 241/90), qualora tali interventi riguardino le coperture” (come definite all’art.3);
- agli interventi edilizi “da eseguire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/01 o come varianti in corso d’opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento di cui art. 22, comma 2, D.P.R. n. 380/01”.
Sono invece esclusi “gli interventi edilizi da eseguire senza alcun titolo abilitativo” e le disposizioni non si applicano alle istanze per il “rilascio dei titoli abilitativi o per le varianti ai medesimi, relative alle coperture, che siano state presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto”.
Particolarmente rilevante nel decreto è l’articolo 4 che prevede l’istituzione e l’obbligo di presentazione dell’elaborato tecnico delle coperture.
In particolare, come indicato nel decreto, l’elaborato tecnico:
– “integra il fascicolo dell’opera, di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) e all’allegato XVI del D.
Lgs. n. 81/08;
– è redatto da un professionista abilitato, con documentata esperienza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e abilitato allo svolgimento del ruolo di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera, ex articoli 91 e 92 del D. Lgs. n. 81/08, o al ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ex articolo 32 del D. Lgs. n. 81/08;
– è presentato all’Amministrazione competente all’atto di presentazione della documentazione per la richiesta di cui all’art. 5;
– è aggiornato durante il corso dei lavori e completato entro la fine dei lavori”.
Inoltre l’elaborato tecnico delle coperture, anche in relazione ai vari adempimenti descritti all’articolo 5, deve avere i seguenti contenuti ed allegati:
a) “elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’ esecuzione dei lavori sulle coperture;
b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure di prevenzione e protezione” (articolo 7). “Nel caso di adozione di misure di prevenzione e protezione di tipo provvisorio la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono l’adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;
c) planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi per l’accesso o di protezione collettiva, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza ed il numero massimo, presunto, di utilizzatori contemporanei;
d) relazione di calcolo redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio, ovvero attestazione del professionista che tali elementi sono parte integrante del calcolo esecutivo degli elementi strutturali;
e) certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI vigenti;
f) dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere b) e c);
g) manuale d’uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica;
h) programma e registro di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, delle linee di ancoraggio e/o dei ganci di sicurezza da tetto installati, volti a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza”.
Per concludere la presentazione del decreto ci soffermiamo su quanto indicato in relazione ai percorsi di accesso alla copertura (art.8).
Tali percorsi “possono essere interni o esterni e tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza”.
Lungo l’intero sviluppo dei percorsi di accesso alle coperture “è necessario:
- che gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
- che sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell’operatore”.
Inoltre è necessario che:
- “i percorsi orizzontali abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall’alto;
- i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo”.
Infine per i percorsi non permanenti “devono essere individuate posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte”. Si ricorda che i percorsi non permanenti “si realizzano tramite: a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
c) apprestamenti”.
Il decreto riporta indicazioni anche per l’accesso alla coperture (art.9) e per il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura (art.10).
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