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PUBBLIREDAZIONALE - La sicurezza nei cantieri alla luce del D.lgs. 106/09

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

05/11/2009

Un approfondimento ci aiuta a far luce sulla sicurezza nei cantieri alla luce del D.lgs. 106/09 e della Legge comunitaria: i cambiamenti e le nuove sanzioni. A cura del Consorzio Infotel: software, ricerca e formazione.

 
Il Titolo IV del D.lgs. 81/08, ha subito delle recenti modifiche prima con la pubblicazione della Legge Comunitaria (LEGGE 7 luglio 2009, n. 88) che è intervenuta sull’articolo 90 e sull’articolo 91 e, successivamente con il d.lgs. 106 (decreto correttivo) che è intervenuto su molti articoli del Titolo IV. È stato modificato l’articolo 88 relativo al campo di applicazione; infatti, con l’introduzione delle lettera g-bis) e g-ter) al comma 2, si specifica che le disposizioni non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X ed alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.
Cambia la definizione di responsabile dei lavori:soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. Tale correzione rende inequivocabile la facoltà da parte del committente di nominare il responsabile dei lavori ed elimina l’obbligo di individuarlo nel progettista o nel direttore dei lavori.

Per quanto riguarda le incompatibilità relative allo svolgimento dei compiti di coordinatore alla lettera f) del  comma 1) dell’articolo 89 viene specificato che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato e che le incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.
Sempre all’articolo 89 viene specificato nella definizione di impresa affidataria che nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. Viene riportata altresì la definizione di impresa esecutrice : impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

Le modifiche all’articolo 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori riportano: “1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.” Viene altresì specificato che il committente prende in considerazione il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo dell’opera e non più valuta. Si estende l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico-professionale da parte del committente anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo .
Come già anticipato, l’articolo 90 è stato anche oggetto di modifica della Legge comunitaria che è intervenuta sul comma 11 specificando che non vi è l’obbligo da parte del committente della nomina del coordinatore in fase di progettazione nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. Ancora, la stessa legge, intervenendo sull’articolo 91, pone in capo al coordinatore per la progettazione l’obbligo di coordinare l’applicazione delle disposizioni secondo cui il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela.

All’articolo 96 è specificato che non è necessaria l’elaborazione del POS nei casi di mere forniture di materiali o attrezzature (quindi, ad esempio, nei casi di fornitura di calcestruzzo in cantiere nelle quali non vi sia anche la posa in opera), casi in cui si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 26.
L’impresa affidataria è chiamata a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati (quindi, non più a vigilare) e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Sempre all’articolo 97- Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria con l’introduzione dei commi 3 bis)  e 3 ter) viene specificato che nei casi di lavori affidati in subappalto ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. Inoltre, è specificata la necessaria formazione per il datore di lavoro , i dirigenti e i preposti dell’impresa affidataria.

All’articolo 98 viene chiarito che gli attestati rilasciati ai corsi di formazione per coordinatore della sicurezza  in regime di 494/96 sono considerati validi, naturalmente con l’obbligo dell’aggiornamento di cui all’Allegato XIV.
È stato abrogato l’articolo 103- Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora- rimandando, quindi, per quanto riguarda il rumore, al Titolo specifico.
Per quanto riguarda le sanzioni, sono stati completamente riscritti gli articoli: 157, 158, 159, 160; in particolare, per quanto riguarda il 160 è specificato che si riferisce alle sanzioni per i lavoratori autonomi e, non , com’era, sanzioni per i lavoratori.
Tra le novità in tema di sanzioni, il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la mancata elaborazione del POS ( quindi non  più con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro). Anche se viene precisato che si  applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI e che si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.

Per quanto riguarda i coordinatori per la sicurezza:
- il coordinatore  per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la mancata redazione del PSC (non più, con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro)

- il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:

*       con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione  dei seguenti obblighi:

o      verificare l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro

o      verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza

o      organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione

o      segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del psc, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

o      sospendere le singole lavorazioni , in caso di pericolo grave e imminente

o      mancata redazione del PSC nel caso in cui dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese

*       con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la mancata verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere



Autore
Dott. Ing. Secondo Martino
Presidente “Consorzio Infotel s.c.a r.l.” – Battipaglia ( SA )









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