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Progettare la sicurezza: l’importanza del fascicolo dell’opera
Bergamo, 23 Giu – Nella fase di progettazione di un edificio l’opera arriva ad assumere i suoi caratteri principali. E aspetti come l’estetica, l’economicità o anche la consuetudine spesso portano il progettista “a scelte che influenzeranno per sempre la sicurezza dell’opera stessa”.
A parlare dell’importanza di pensare alla sicurezza già in fase di progettazione è un intervento che affronta nel dettaglio la redazione del fascicolo dell’opera e che è stato presentato al convegno “ Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro del committente amministratore di condominio” che, organizzato dall’ ASL della Provincia di Bergamo, si è tenuto a Bergamo il 12 settembre 2014.
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L’intervento “Il Fascicolo dell’opera”, a cura di Stefano Fiori (Studio Progetto Sicurezza), ricorda gli obiettivi dei diversi fascicoli e piani di manutenzione delle opere:
- piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti: “prevedere, pianificare e programmare l’attività di manutenzione dell’opera eseguita, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche qualitative, l’efficienza ed il valore economico”;
- fascicolo del fabbricato: “tutelare i fruitori dell’immobile mediante la raccolta di tutte le informazioni utili per definire e monitorare nel tempo lo stato complessivo dell’opera con particolare attenzione alle condizioni strutturali della stessa”;
- fascicolo dell’opera (art. 91 – D.Lgs. 81/2008): “definire tutte le informazioni in grado di facilitare l'attività di tutela della sicurezza e della salute del personale incaricato, durante l’esercizio dell’opera, dell’esecuzione di tutti quei lavori necessari (e prevedibili), per la futura gestione (manutenzione compresa) dell'opera eseguita”.
Veniamo al fascicolo dell’opera (F.O.).
Il fascicolo dell’opera “è il documento predisposto dal coordinatore della sicurezza (nella fase di progettazione dell’opera) contenente informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Il F.O. sarà preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera”.
In definitiva il F.O. è a tutti gli effetti un elaborato tecnico, è nel redigerlo il coordinatore terrà ben presente il requisito prestazionale del documento, ovvero fornire tutte le informazioni utili per assicurare l’esecuzione in sicurezza dei lavori sull’opera edile, successivi alla costruzione”.
In particolare per le opere pubbliche (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) “il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (art. 40 DPR 554/1999)”.
Ma chi e quando deve redigere il fascicolo?
Il relatore sottolinea ancora che la compilazione del F.O. “costituisce un obbligo esclusivo del coordinatore della progettazione” (art.91 del D.lgs. 81/2008).
E riguardo al “quando”, anche se il F.O. è un documento tecnico effettivamente utilizzabile per lavori successivi sull’opera, “vi sono due ragioni che impongono la realizzazione dello stesso prima dell’apertura del cantiere:
- la redazione del F.O. si configura come momento di verifica della corretta progettazione, in relazione alla sicurezza dei futuri interventi (lacune progettuali potrebbero essere rettificate prima dell’apertura del cantiere);
- la presenza del F.O. è obbligatoria per la validità del permesso di costruire o della d.i.a.; difatti in assenza della Notifica preliminare, del piano di sicurezza, in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi o appunto del F.O., è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo (D.lgs. 81/2008 art. 90 comma 10)”.
E per quali opere è previsto il F.O.?
Il fascicolo dell’opera è previsto per “tutte le opere che richiedono la nomina del CSP” (Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la Progettazione dell’opera).
E per tutte le opere che pur non richiedendo il CSP richiedono il CSE (Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la Esecuzione dell’opera) il fascicolo non è necessario nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 380/2001 (testo unico dell’edilizia)”.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono “interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture di edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
Che rapporto c’è tra F.O. e committente?
Il documento F.O. alla fine dei lavori “viene trasmesso al committente.
Al committente spetta inoltre il compito dell’aggiornare” il fascicolo dell’opera.
“Per lavori successivi sull’opera il committente avrà il dovere di informare le ditte affidatarie dei rischi e delle misure di sicurezza presenti sul luogo, e potrà adempiere a questo obbligo (quantomeno in parte se non del tutto) con la messa a disposizione del F.O. Per interventi successivi in cui si prevedono interferenze che rendono necessaria la compilazione del DUVRI, questo sarà redatto tenendo conto del F.O.”.
Nel caso di “interventi successivi sull’opera in cui ci sia la nomina del Coordinatore, con il compito di redigere il P.S.C. il committente dovrà fornire copia del F.O. al coordinatore della sicurezza, il quale baserà il proprio P.S.C. sull’individuazione dei rischi e delle misure già disponibili sul F.O.”.
Dopo aver riportato i riferimenti legislativi con particolare attenzione all’articolo 91 del D.Lgs. 81/2008, il relatore ricorda alcuni rischi dei lavori sull’opera edile, ad esempio dovuti allo sfondamento delle strutture fragili (Eternit, traslucidi, ecc). In particolare i lucernari, “a causa della loro fragilità ed anche in considerazione del fatto che verranno montati a struttura ultimata, sono dei punti decisamente critici”. A questo proposito vengono fornite informazioni, che vi invitiamo a leggere, sulle reti di protezione, sui parapetti strutturali e sugli accessi alle coperture.
Ricordiamo, per concludere, che con il decreto interministeriale del 9 settembre 2014 sono stati presentati alcuni mesi fa i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento, del fascicolo dell'opera e del piano di sicurezza sostitutivo.
“ Atti del Convegno ‘Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro del committente amministratore di condominio’”, convegno che si è tenuto il 12 settembre 2014 a Bergamo (formato ZIP, 17.1 MB).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Elisa Temporin - likes: 0 | 05/04/2020 (20:31:35) |
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