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Nuove disposizioni contro il lavoro nero in edilizia
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Sono contenute nel Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n.251 “Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro” , che tra l’altro disciplina le proroghe per i contratti co.co.co e di formazione lavoro, nuove misure di contrasto al lavoro nero nel settore edile.
Il provvedimento prevede infatti che la mancata presentazione, prima dell’inizio dei lavori da parte del committente o del responsabile dei lavori, del certificato di regolarità contributiva (Durc) delle imprese esecutrici dei lavori (anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori), comporterà la sospensione della concessione edilizia.
Il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dall’INPS, dall’INAIL e dalle Casse edili.
Lavoratori in nero vengono talvolta regolarizzati solo quando subiscono un infortunio, usufruendo della possibilità di denunciare l’assunzione il giorno di “inizio” del rapporto di lavoro. Un numero elevato di infortuni in edilizia si verifica così nel “primo giorno di lavoro”…regolare.
Per contrastare il lavoro sommerso, il D.Lgs dispone che i datori debbano dare comunicazione dell’assunzione alle amministrazioni competenti (es. centri per l’impiego) almeno il giorno antecedente alla data di l’instaurazione del rapporto di lavoro.
Tale disposizione entrerà in vigore quando sarà emanato il decreto interministeriale che istituirà i moduli unificati per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, previsto dal comma 7 dell'articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
Sono contenute nel Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n.251 “Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro” , che tra l’altro disciplina le proroghe per i contratti co.co.co e di formazione lavoro, nuove misure di contrasto al lavoro nero nel settore edile.
Il provvedimento prevede infatti che la mancata presentazione, prima dell’inizio dei lavori da parte del committente o del responsabile dei lavori, del certificato di regolarità contributiva (Durc) delle imprese esecutrici dei lavori (anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori), comporterà la sospensione della concessione edilizia.
Il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dall’INPS, dall’INAIL e dalle Casse edili.
Lavoratori in nero vengono talvolta regolarizzati solo quando subiscono un infortunio, usufruendo della possibilità di denunciare l’assunzione il giorno di “inizio” del rapporto di lavoro. Un numero elevato di infortuni in edilizia si verifica così nel “primo giorno di lavoro”…regolare.
Per contrastare il lavoro sommerso, il D.Lgs dispone che i datori debbano dare comunicazione dell’assunzione alle amministrazioni competenti (es. centri per l’impiego) almeno il giorno antecedente alla data di l’instaurazione del rapporto di lavoro.
Tale disposizione entrerà in vigore quando sarà emanato il decreto interministeriale che istituirà i moduli unificati per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, previsto dal comma 7 dell'articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
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Rispondi Autore: Umberto Perrone - likes: 0 | 13/06/2020 (11:25:54) |
un condomino a chi si deve rivolgere per prendere visione di detto certificato? |