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La Cassazione sulla responsabilita' del committente datore di lavoro

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

29/06/2009

Il committente nel caso di un contratto di appalto e’ ritenuto, sulla base degli obblighi di cui all’art. 26 del d. lgs. n. 81/2008, corresponsabile con l’appaltatore per le violazioni in materia antinfortunistica. A cura di G. Porreca.

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Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).

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Un’altra sentenza questa che pone in rilievo l’estrema importanza dell’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. In sintesi il committente datore di lavoro è ritenuto responsabile a titolo di concorso con l’appaltatore per la violazione delle norme antinfortunistiche nel caso di una prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto di appalto e ciò sulla base degli obblighi rivenienti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994.  L’art. 7 del D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., infatti, ora riscritto nell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, affidava al datore di lavoro committente il compito di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice chiamata ad operare nell’ambito della sua azienda (comma 1 lettera a) nonché di informarla sui rischi specifici in materia di sicurezza e igiene del lavoro e sulle misure di prevenzione adottate (comma 1 lettera b), assegnava altresì a entrambi i datori di lavoro il compito di cooperare in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione (comma 2 lettere a e b) e affidava quindi al datore di lavoro committente il compito di promuovere la cooperazione e il coordinamento dei datori di lavoro, salvo per quanto riguarda i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici (comma 3). Sulla base quindi di questi obblighi, ha sostenuto la Corte di Cassazione, si configura una corresponsabilità fra il committente e l’appaltatore finalizzata a rafforzare la tutela del bene della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro.
 
Il caso. Un Tribunale monocratico ha condannato alla pena (condizionalmente sospesa) di euro 10.000,00, di ammenda gli amministratori unici di due società in concorso fra loro, in qualità di titolari della ditta committente e della ditta assuntrice dei lavori incaricata della rimozione di alcune lastre di cemento - amianto (tipo eternit) esistenti in alcuni vecchi capannoni già adibiti a deposito di rifiuti solidi urbani. La condanna era stata inflitta per violazione degli articoli 23, 24 e 50 del D. Lgs. 15/8/1991 n. 277 ed in particolare per non aver predisposto idonee misure di protezione dei lavoratori dipendenti impegnati per la rimozione delle lastre di cemento amianto ed in particolare per non aver effettuato il preventivo trattamento di incapsulamento oltre a non aver usato il prescritto aspiratore e non aver proceduto, altresì, ad una preventiva bagnatura delle lastre medesime così come previsto dal relativo piano di lavoro, esponendo così gli operai addetti alla bonifica dell’area al rischio legato alla presenza di amianto.
 
Avverso la sentenza di condanna entrambi gli imputati hanno proposto ricorso in cassazione sostenendo il primo di essere soltanto il titolare della ditta committente e di non essere stata affatto incaricata della rimozione delle lastre, così come erroneamente era stato indicato nel capo di imputazione per cui in veste di committente non doveva rispondere penalmente delle infrazioni alle norme di sicurezza sul lavoro commesse dalla ditta appaltatrice mentre il secondo ha sostenuto che al momento del sopralluogo dell’ispettore gli operai non stavano trattando amianto, che le violazioni contestate facevano capo ad un D. Lgs. il n. 277 del 15/8/1991, abrogato dal D. Lgs. 25/7/2006 n. 257, e che comunque, inoltre, doveva essere assolto per non aver commesso il fatto dal momento che aveva nominato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
 
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla ditta appaltatrice precisando per quanto riguarda le violazioni contestate che, così come la Corte di Cassazione ha avuto modo già di chiarire in passato, in tema di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi alla esposizione ad amianto, pur essendo stata disposta dal D. Lgs. n. 257/2006 con l’articolo 5 l'abrogazione espressa delle disposizioni contenute nel capo 3 del D. Lgs. n. 277/1991, sussiste comunque una continuità normativa tra le due disposizioni normative nel nuovo titolo 6-bis del D. Lgs. 19/9/1994, n. 626, (Cass. Sez. 3, n. 40196 dell'11.10.2007, Torcasio, rv. 238014; Cass. Sez. 3, n. 32261 del 19.6.2007, Castelli, rv. 238446). Per quanto riguarda poi la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione indicato dal titolare della ditta appaltatrice la Suprema Corte ha tenuto, inoltre, a precisare che “la designazione di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esonera il datore di lavoro dai suoi obblighi specifici. Infatti, il servizio di prevenzione e protezione ha per legge il compito generale di supportare il datore di lavoro nella individuazione dei fattori di rischio e nella elaborazione delle misure di prevenzione adeguate, oltre che di provvedere alla formazione e informazione antinfortunistica dei lavoratori dipendenti (Decreto Legislativo n. 19 settembre 1994, n. 626, articolo 9); mentre il datore di lavoro conserva l'obbligo di adottare concretamente le misure prevenzionali come sopra elaborate, nonché di vigilare sulla loro attuazione (Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 4, comma 5), a meno che per la vigilanza non abbia delegato un preposto appositamente incaricato”.
 
Per quanto riguarda, invece, le osservazioni avanzate dal committente la Corte di Cassazione ha condivisa la considerazione che la Corte di Appello lo aveva condannato come appaltatore assieme al titolare della ditta appaltatrice e non nella qualità di committente quale in effetti egli era. Ciò non significa però, ha proseguito la Sez. III penale, che il committente non potesse essere ritenuto responsabile a titolo di concorso con l'appaltatore per la violazione delle norme antinfortunistiche. Nella materia della sicurezza del lavoro e della prevenzione infortuni” ha sostenuto la Suprema Corte, “esiste una specifica norma di legge che costituisce il committente come corresponsabile con l'appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive. Infatti, il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 7, nel caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici: a) affida al datore di lavoro committente il compito di verificare l'idoneità tecnica dell'impresa appaltatrice e di informarla sui rischi specifici in materia di sicurezza e igiene del lavoro e sulle misure prevenzionali; b) assegna a entrambi i datori di lavoro il compito di cooperare in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione; c) affida al datore di lavoro committente il compito di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui alla lettera precedente, salvo per quanto riguarda i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici. Sulla base di questi obblighi si configura una corresponsabilità di committente e appaltatore, al fine di rafforzare la tutela del bene della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro”.
 
La Corte di Cassazione ha sostenuto ancora che nel caso in esame anche il committente “poteva essere astrattamente corresponsabile delle violazione delle misure di protezione contro i rischi dell'amianto (che imponevano l'uso dell'aspiratore e il preventivo trattamento delle lastre con spruzzatura e fissazione incapsulante) : tuttavia non come appaltatore, bensì come committente” ed ha fatto rilevare, altresì, che il Giudice di merito avrebbe dovuto accertare e approfondire il profilo di colpa del committente sulla base degli obblighi a lui incombenti ai sensi del predetto articolo 7, cosa che invece nella circostanza non è stato fatto.
Per quanto sopra detto, in conclusione, la Corte di Cassazione ha annullata la sentenza emessa dalla Corte di Appello nei confronti del committente ma ha rinviato gli atti alla Corte medesima per un nuovo giudizio sulla sua responsabilità. 
 
 



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