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La Cassazione su caratteristiche e limiti del lavoro autonomo e subordinato

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

17/11/2008

Il committente è il garante della sicurezza dei lavoratori autonomi incaricati a svolgere dei lavori allorquando non sussistono i requisiti della prestazione d’opera o di servizi ma si riscontrano quelli tipici della subordinazione. A cura di G. Porreca.

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Commento a cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

 
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È interessante questa sentenza della Corte di Cassazione perché fornisce delle utili indicazioni circa la individuazione dei limiti fra il lavoro subordinato e quello da considerarsi autonomo nonché degli elementi tipici che caratterizzano tali tipi di lavoro per cui, se avviene che il committente affidi dei lavori da eseguirsi nella sua proprietà a dei prestatori d’opera privi di alcuna specializzazione ed organizzazione e mettendo a disposizione degli stessi attrezzature e materiali necessari per la realizzazione dei lavori stessi, assume di fatto la figura di datore di lavoro nei confronti dei prestatori d’opera che non possono considerarsi lavoratori autonomi e nei confronti dei quali quindi egli diventa garante della loro salute e sicurezza sul lavoro.
 
 
Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione l'imputato aveva commissionato a due operai dei  lavori di copertura mediante tegole di un tetto spiovente del villino di sua proprietà e, mentre questi vi stavano provvedendo utilizzando materiali edili (tegole, calce, acqua etc.) e attrezzature già presenti sul cantiere, uno dei due rimaneva mortalmente folgorato a causa del contatto di un’asta metallica della lunghezza di circa 4 metri che stava utilizzando per allineare le tegole con una linea elettrica a media tensione posta nelle vicinanze del villino.
 
 

A seguito dell’infortunio il Tribunale riteneva responsabile dell’accaduto il committente per la sua condotta colposa, negligente ed imprudente, per aver commissionato agli operai la realizzazione dell’opera in argomento ad una distanza dalla linea elettrica inferiore ai 5 m stabiliti dall’art. 11 del D.P.R. n. 164/1956 (distanza ora modificata dal D.Lgs 81/08 - ndr) e per non aver informato gli operai del pericolo dovuto alla presenza della linea elettrica stessa e lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

 

L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che qualora debbano eseguirsi dei lavori a distanza inferiore a quella prevista dalla legge, è necessario fare comunicazione all’esercente della linea elettrica per l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e che questa comunicazione non è posta a carico del committente ma di chi dirige i lavori. In merito al rapporto di lavoro, il committente, sostenendo di non svolgere alcuna attività di impresa ed essendosi limitato ad affidare dei lavori su di un bene proprio,  ha contestato che quello intercorso con gli operai potesse essere considerato un rapporto di lavoro subordinato dovendo invece lo stesso essere inquadrato nell'ambito del contratto di prestazione d'opera disciplinato dall'articolo 2222 cod. civ.. Lo stesso ha posto altresì in evidenza che per la prestazione era stato  previsto un compenso complessivo ad ultimazione dell'opera, secondo le modalità tipiche del contratto d'opera manuale, tant'è che i muratori avevano portato con sé gli strumenti necessari per eseguire il lavoro. Di conseguenza l'obbligo previsto dall'articolo 11 del D.P.R. richiamato, essendo da inquadrare il rapporto intercorso come autonomo, incombeva su chi ha diretto i lavori, né vi era l'obbligo da parte del committente di rendere edotti gli operai dell'esistenza di linee elettriche.

 

La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso ed in merito al rapporto di lavoro intercorso fra il committente e gli operai, ha posto in evidenza che i due operai non erano titolari di un'impresa edile ma erano stati direttamente contattati ed assunti dal committente come manovali per l'esecuzione di uno specifico lavoro, pattuendo un compenso complessivo di lire 1.000.000, e che i due operai, altresì, a parte gli attrezzi di uso strettamente personale (la cazzuola ed il metro), utilizzavano materiale ed attrezzature messe a loro disposizione dal committente per cui erano da ritenere subordinati. Né assumeva valore alcuno il fatto che, come sostenuto dal difensore, il committente non aveva fornito alcuna indicazione su come eseguire i lavori.

 

Nel richiamare i principi giurisprudenziali affermati in precedenti sentenze dalla stessa Corte di Cassazione, la Sez. IV ha evidenziato inoltre che “colui che da in concreto l'ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce delle direttive in ordine alle modalità di esecuzione dello stesso, assume di fatto la mansione di dirigente, con il conseguente dovere di accettarsi che il lavoro venga compiuto nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

 

Contrariamente poi a quanto sostenuto dalla difesa in merito al rapporto intercorso tra il committente e gli operai ritenuto da inquadrarsi nel contratto di prestazione d'opera disciplinato dall'articolo 2222 cod. civ., la Suprema Corte ha posto in evidenza che “elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione intesa questa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria - secondo l'orientamento, ormai consolidato almeno nelle linee essenziali, della giurisprudenza di questa Corte Sezioni Civili (ex plurimis Cass. S.U. n. 379/99; Cass. n. 9623/02) - altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto”.

 
La Sez. IV ha concluso ribadendo che “come correttamente rilevano i giudici di merito, le situazioni di rischio, esistenti nel luogo ove veniva eseguito il lavoro di cui trattasi, erano talmente macroscopiche ed evidenti che non potevano essere ignorate dall'imputato, il quale non ha neanche, quale minimo comportamento improntato a prudenza, avvertito gli operai della presenza a meno di tre metri dal tetto dei fili dell'alta tensione”.
 
 





 
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